COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 23 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PLAY-OFF 223 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo Asd Viciomaggio Avverso Squalifica Senesi Marco Per 6 Gare (C.U. N° 75 Del 1252011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 23 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PLAY-OFF 223 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo Asd Viciomaggio Avverso Squalifica Senesi Marco Per 6 Gare (C.U. N° 75 Del 1252011) Propone rituale reclamo la ASD Viciomaggio avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica rivolgeva al D.G. frase irriguardosa. Di poi si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco costringendo il proprio capitano ad intervenire per allontanarlo. Fuori dal terreno di gioco offendeva la terna persistendo in tale contegno anche a gara ultimata”. La reclamante ritiene la sanzione eccessiva e ne chiede la riduzione. Offre una versione edulcorata degli episodi che hanno visto protagonista il Senesi, sostenendo che la seconda ammonizione, sarebbe stata frettolosamente comminata portando alla espulsione del calciatore, e questi, sentendosi ingiustamente espulso, data l’importanza della partita e l’andamento della stessa in sfavore della propria squadra, avrebbe avuto un comportamento non regolamentare, ma non offensivo nei confronti della terna. Chiede che vengano ascoltati i “protagonisti” (arbitro, guardalinee, giocatore). La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Innanzitutto si rileva come le richieste “istruttorie” siano da un lato irrilevanti dall’altro inammissibili. I “protagonisti” non possono essere sentiti anzi, il D.G. viene invitato dalla C.D. a fornire un supplemento di rapporto (cosa avvenuta), l’assistente non ha necessità alcuna di essere sentito poiché è l’arbitro e refertare e all’assistente viene richiesto un rapporto solo per cose sfuggite alla attenzione dell’arbitro o rilevate da lui stesso e già oggetto di un primo rapporto. Quanto al calciatore squalificato, può essere sentito solo nel caso abbia personalmente sporto il reclamo o abbia sottoscritto quello effettuato dalla società (cosa non avvenuta nel caso di specie). Venendo all’esame del merito, nel supplemento di rapporto l’arbitro conferma in toto quanto già riportato sul rapporto gara. Le osservazioni effettuate dalla reclamante sulla equità della seconda ammonizione non sono valutabili dalla C.D. essendo l’arbitro della gara giudice unico ed insindacabile delle decisioni tecniche prese sul campo, il comportamento successivo alla espulsione viene confermato e risulta di una certa gravità, sì da giustificare l’entità della sanzione comminata dal primo giudice, che va quindi confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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