COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 23 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 220 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo Atletico Salviano E Del Signor Palmeri Andrea In Proprio Avverso Inibizione Palmeri Andrea Fino Al 752013 (C.U. N° 47 Del 1252011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 23 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 220 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo Atletico Salviano E Del Signor Palmeri Andrea In Proprio Avverso Inibizione Palmeri Andrea Fino Al 752013 (C.U. N° 47 Del 1252011) Propongono rituale reclamo l’Atletico Salviano ed il signor Palmeri avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S.T. di Livorno con la seguente motivazione: “A fine gara colpiva volontariamente il d.g. con due schiaffi a mano aperta sulla schiena provocandogli dolore momentaneo senza altre conseguenze”. I reclamanti non entrano nel merito della sanzione, limitandosi ad affermare che l’autore del gesto non sarebbe stato il signor Palmeri, ma il signor Frilli Riccardo, errore dovuto alla errata redazione delle note gara, laddove il signor Palmeri risultava essere assistente di parte, funzione poi in realtà svolta dal Frilli. Nel rapporto infatti il D.G. individua nell’assistente di parte colui il quale gli ha inferto i colpi. I reclamanti chiedono pertanto il riconoscimento, sostenendo altresì che il Palmeri ed il Frilli sono talmente diversi nell’aspetto da non poter essere confusi. La C.D. interpellava il D.G. per poter effettuare il riconoscimento, ma l’arbitro faceva presente di essere stato trasferito per lavoro a Milano e di non essere disponibile per una comparizione, si rendeva disponibile però a fornire una descrizione completa delle caratteristiche somatiche dell’autore del comportamento non regolamentare. Il D.G. inviava pertanto un supplemento di rapporto con la descrizione richiesta. In considerazione delle circostanze la C.D. riteneva di poter accogliere la richiesta di riconoscimento e fissava l’udienza per la comparizione dei reclamanti al fine di poter procedere al riconoscimento stesso. All’udienza del 17 giugno 2011 comparivano pertanto il delegato della società, il signor Palmeri Andrea ed il signor Frilli Riccardo, questi ultimi individuati a mezzo documento di identità. Data lettura alla C.D. della descrizione effettuata dal D.G. col supplemento di rapporto, la C.D. riteneva non esserci dubbio alcuno sul fatto che la descrizione effettuata dal D.G. corrispondeva a quella del signor Frilli Riccardo, individuando quindi in tale tesserato colui che si era reso protagonista dell’episodio in esame. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo annulla la inibizione al signor Palmeri Andrea e rimette gli atti al G.s.t. di Livorno affinché emetta sanzione a carico dell’effettivo autore del comportamento non regolamentare individuato in Frilli Riccardo, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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