COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 23 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALI 224 Stagione spoprtiva 2010/2011 Gara Coiano-S.Lucia vs Real Castelnuovo (0-3) del 15/05/2011.Coppa Toscana Allievi Regionali. In C.U. n.76 del 19/05/2011 C.R.T.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 81 del 23 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
ALLIEVI REGIONALI
224 Stagione spoprtiva 2010/2011 Gara Coiano-S.Lucia vs Real Castelnuovo (0-3) del 15/05/2011.Coppa Toscana Allievi Regionali. In C.U. n.76 del 19/05/2011 C.R.T.
Reclama la società Coiano – S.Lucia avverso la squalifica fino al 19/06/2012 inflitta al calciatore Pucci Filippo il quale “ a fine gara sporcava con uno sputo la propria mano e quindi stringeva quella del D.G. Accompagnava tale gesto con offese.
La reclamante non contesta i fatti, tuttavia chiede una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva tenuto conto dello stato di stress post gara del giovane calciatore dovuto anche a decisioni arbitrali non condivisibili.
La difesa della reclamante sottolinea la correttezza del calciatore durante tutto il periodo della sua attività agonistica ed evidenzia che una sanzione di così lunga durata potrebbe portare all’abbandono dell’attività sportiva del Pucci.
Evidenzia infine, riportandosi ai precetti del diritto penale ordinario, che la pena deve essere essenzialmente improntata alla rieducazione del reo nell’ottica del perseguimento, in futuro, di condotte lontane dalle fattispecie delittuose.
Chiede di essere presente all’udienza nelle persone del Presidente e del Pucci.
In data 17/06/2011 è comparso avanti alla C.D. il Presidente della società reclamante il quale, ribadendo la non contestazione dei fatti, ha chiesto una riduzione della sanzione riportandosi al contenuto del gravame.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.
In via preliminare il Collegio rileva come la richiesta di audizione del calciatore, formulata nello scritto difensivo depositato dal legale della società reclamante, non avrebbe potuto essere accolta non avendo il Pucci sottoscritto il reclamo.
Sempre in via preliminare si rileva la mancanza di interesse ad acquisire un supplemento di rapporto arbitrale stante la non contestazione dei fatti.
Per quanto attiene il merito della vicenda questo Collegio più volte ha ribadito la propria giurisprudenza in tema di sanzioni inflitte ai giovani calciatori, ovvero che la rigidità delle sanzioni costituisce lo strumento più idoneo per educare gli stessi verso il vivere in una comunità quale è quella sportiva e più in generale quale è quella della società in cui viviamo.
Né possono essere di ausilio ad un cambiamento di rotta le più o meno velate richieste di pietismo finalizzate a fare recedere l’Organo giudicante da decisioni severe quanto meritate.
Lo sport ha bisogno di uomini che conoscono il reale valore dello stesso e se qualche atleta colpito da una sanzione, sia pure pesante nella sua entità, deciderà di cessare la propria attività sportiva, il movimento in generale non se ne sentirà sicuramente orfano.
I fatti addebitati al Pucci sono di gravità estrema sotto il punto di vista psicologico e costituiscono un assoluto disprezzo verso il D.G. che rappresenta, durante l’arco della gara e non solo all’interno del terreno di gioco, l’Autorità costituita ovvero le Istituzioni.
Il gesto dello sputo sulla mano denota una chiara premeditazione e non, come vorrebbe fare credere la difesa, un episodio derivato da uno stato d’animo non equilibrato dovuto allo stress agonistico.
In ultima analisi, se la ricostruzione della vicenda, così come delineata dal legale della reclamante, è conforme a verità, ci si domanda per quale motivo il Pucci non abbia sentito la necessità di porgere almeno le proprie scuse e magari di comparire avanti al Collegio per spiegare personalmente la propria situazione.
Per quanto concerne infine la quantificazione della sanzione, la stessa appare ben calibrata e corrispondente a giustizia per i fatti contestati.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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