CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 03 maggio 2011 promosso da: Calcio Como Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 03 maggio 2011 promosso da: Calcio Como Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri (Presidente)
Prof. Avv. Massimo Coccia (Arbitro)
Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro)
in data 3 maggio 2011, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato il seguente
L O D O
nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 0703 del 24 marzo 2011) promosso da:
Calcio Como Srl in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Antonio Di Bari, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bologna, Via De’ Marchi n. 42 parte istante Contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 24 marzo 2011 (prot. n. 0703), la società Calcio Como Srl in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Antonio Di Bari (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei
giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche FIGC, la “parte intimata”) per sentire «…in riforma della decisione della Corte di Giustizia presso la F.I.G.C., Sezioni Unite n. 15 pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.2.2011 che ha confermato la delibera n. 225 della Commissione Disciplinare Nazionale emessa in relazione al deferimento del procuratore Federale n. 3390/283PF10-11/SP/mg del 1.12.2010…, annullare totalmente e/o dichiarare inefficace e/o revocare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso…». Con la citata decisione n. 15, di cui al C.U. n. 220/CGF (2010/2011),
integrato con le motivazioni di cui al C.U. n. 187/CGF del 23 marzo 2011, la Corte di Giustizia Federale, 2° Collegio, aveva respinto il ricorso proposto dalla parte istante avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che, con atto del 1 dicembre 2010, aveva riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante della società istante Sig. Antonio Di Bari, comminandogli la
sanzione dell’inibizione di trenta giorni e aveva inflitto alla ricorrente la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010-2011, per violazione degli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III “Criteri sportivi e organizzativi”, punto 11, del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per irregolare deposito delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A), del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B), indicanti due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Massimo Coccia. Con provvedimento in data 4 aprile 2011 prot. n. 0810, il Presidente del TNAS, accoglieva l’istanza di riduzione dei termini e, per l’effetto, riduceva di a un
terzo il termine per il deposito del lodo. Con memoria depositata in data 8 aprile 2011, prot. n. 0848, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte proposte dalla parte
istante, con refusione delle spese tutte e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett e), del Codice quale arbitro il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 3 maggio 2011. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Le parti autorizzavano congiuntamente il Collegio Arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo e a emettere il lodo in forma semplificata. Il Collegio Arbitrale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava la decisione. Con verbale in data 3 maggio 2011 (prot. n. 1223 del 4 maggio 2011), il Collegio Arbitrale pronunciava il dispositivo, comunicandolo contestualmente alle parti.
DIRITTO
1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con la citata decisione n. 15 la Corte di Giustizia Federale, 2° Collegio, aveva respinto il ricorso dell’istante avverso la decisione della Commissione Disciplinare FIGC, che, con atto del 1 dicembre 2010, aveva inflitto alla ricorrente la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010-2011, per violazione degli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito “C.G.S.”), in relazione al Titolo III “Criteri sportivi e organizzativi”, punti 11 e 12, del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, Sistema di Licenze Nazionali 2010/2011, per irregolare deposito delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A), del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B), indicanti due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente . La parte istante, in estrema sintesi, contesta, reiterando sostanzialmente la tesi difensiva già svolta innanzi agli Organi di Giustizia Federale, la correttezza
della predetta decisione con riferimento al possesso dei requisiti di formazione previsti dal D.M. 8 agosto 2007. Secondo l’istante, infatti, occorreva fare riferimento a tal fine unicamente ai requisiti di formazione previsti dal D.M. 18 marzo 1996 e successive modificazioni, rispetto ai quali il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza della società istante sarebbero stati pienamente in regola. Le censure sono infondate. Il Collegio Arbitrale ritiene, per quanto riguarda i moduli 11 A e 11 B, concernenti, rispettivamente, il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza, per gli aspetti sostanziali, che le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Giustizia Federale con la citata decisione n. 15 siano legittime e pertinenti agli atti del procedimento e alle relative risultanze istruttorie. Risulta, incontestabilmente, come, peraltro, ammesso anche dall’istante stessa, dai moduli 11A e 11B, che rappresentano la documentazione depositata dall’istante in ottemperanza al C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010 citato e prodotta nel presente giudizio, la mancanza dei richiesti requisiti di formazione, perché i designati Delegato e Vice Delegato alla sicurezza non avevano completato “i cicli di formazione previsti dalla normativa vigente e, pertanto, non erano ancora abilitati all’esercizio delle funzioni loro conferite”. Come accertato dalla Commissione Disciplinare e come risulta dagli atti di causa, infatti, senza contestazione sul punto in fatto, che, sia nel modulo 11/A, relativo al Delegato alla sicurezza sia nel modulo 11/B, relativo al Vice Delegato per la sicurezza, nel quadro C, relativo alla “Formazione professionale”, è barrata con il “no” la casella relativa al punto a), nella quale è contenuta l’indicazione “ha terminato i cicli formativi previsti dalla normativa vigente in materia”. Le schede in questione (moduli 11/A e 11/B), anche se ritenute tempestivamente trasmesse, devono ritenersi inidonee a dimostrare la sussistenza dei requisiti prescritti con riferimento al requisito della acquisita formazione professionale. Si tratta di documentazione indicata nel citato punto 11) del Comunicato Ufficiale n. 117/A, la cui mancata presentazione costituisce inadempimento sanzionato dalla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010-2011.
2. Il Collegio ritiene non condivisibili le censure articolate dall’istante con riferimento alla pretesa inapplicabilità del D.M. 8 agosto 2007 citato, che – secondo il suo assunto - non si applicherebbe alla fattispecie in esame in quanto non espressamente richiamato nel C.U. n. 117/A citato; con la conseguenza che l’istante avrebbe pienamente rispettato le previsioni del predetto C.U. con esclusivo riferimento al precedente D.M. 18 marzo 1996 citato. Alla luce dell’evoluzione normativa in materia, culminata con l’adozione del citato D.M. del 2007, finalizzata alla tutela della sicurezza non solo degli impianti sportivi, ma anche di coloro che vi accedono, deve ritenersi che esattamente il C.U. n. 117/A citato “non può non fare riferimento anche alla normativa statuale di settore (D.M. 8.8.2007), che…integra il precedente D.M. 18.3.1996”. Si tratta, infatti di adempimenti non meramente formali, ma che costituiscono uno snodo fondamentale al fine di assicurare l’osservanza dell’ordine pubblico e il corretto svolgimento delle competizioni sportive, anche con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti di affidabilità delle società che vi partecipano . In conclusione, le argomentazioni sulle quali la Corte di Giustizia Federale ha fondato le proprie valutazioni sul punto specifico vanno condivise. Deve ritenersi, pertanto, che la Corte abbia correttamente accertato la sussistenza degli inadempimenti di contenuto contestati alla parte istante con la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, in linea con quanto previsto anche
dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. L’impianto della motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale è, dunque, sostanzialmente corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico.
La motivazione è assolutamente congrua e pienamente condivisibile. 3. Attesa la soccombenza della parte istante, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a suo carico le spese liquidate in euro 700,00 (settecento/00) e gli onorari degli Arbitri liquidati in euro 2000,00 (duemila/00).
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
a) rigetta l’istanza di arbitrato presentata dalla società Calcio Como Srl nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
b) pone a carico della società Calcio Como Srl il pagamento in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio delle spese per assistenza difensiva, liquidate in euro 700,00 (settecento/00) oltre IVA e CAP;
c) pone a carico della società Calcio Como Srl, con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori e spese;
d) pone a carico della società Calcio Como Srl il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 3 maggio 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Gabriella Palmieri
F.to Massimo Coccia
F.to Massimo Zaccheo