CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 04 maggio 2011 promosso da: Carpi F.C. 1909 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 04 maggio 2011 promosso da: Carpi F.C. 1909 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’ARBITRO UNICO Avv. Gabriella Palmieri in data 4 maggio 2011 presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, ha pronunciato il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 1087 del 21 aprile 2011) promosso da: Carpi F.C. 1909 S.r.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bologna, Via Dè Marchi n. 4/2 parte istante Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 21 aprile 2011 (prot. n. 1087), la società Carpi F.C. 1909 S.r.L. in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Claudio Caliumi (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport(di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche FIGC, la “parte intimata”) per sentire «…previa adozione di ogni opportuno provvedimento ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Regolamento dei giudizi avanti al TNAS, in accoglimento del presente ricorso… annullare e/o revocare la sanzione irrogata nei confronti del Carpi F.C. 1909 S.r.L. dalla Commissione Disciplinare Nazionale con C.U. n. 76/CDN del 08/04/2011, successivamente confermata dalla Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite, con C.U. n. 255/CFG del 20 aprile 2011, della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica con ammenda di euro 2000,00 da scontare nella corrente stagione sportiva…». Con la decisione n. 15 di cui al C.U. n. 255/CGF relativo alla riunione del 20 aprile 2011, integrato con le motivazioni di cui al C.U. 259/CGF del 28 aprile 2011, la Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, aveva respinto il ricorso della F.C. Carpi 1909 S.r.L. avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi tre al Sig. Marcello Rossi, Presidente del CdA e legale rappresentante, dell’inibizione per mesi uno al Sig. Davide Malavasi, Presidente del Collegio Sindacale della predetta società e, per quest’ultima, dell’ammenda di euro 2000,00 e della penalizzazione di un punto da scontarsi nella corrente stagione sportiva; irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale con C.U. 76/CDN dell’8 aprile 2011, per violazione dell’art. 85, lett. c), paragrafo IV e V delle N.O.I.F., in relazione agli articoli 10, comma 3, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, C.G.S.) e 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto entro il termine del 14 febbraio 2011 al pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore Simone Malatesta. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Angelo Piazza. Con provvedimento in data 22 aprile 2011 prot. n. 1103, il Presidente del TNAS accoglieva la richiesta di riduzione dei termini procedurali contenuta nell’istanza di arbitrato, riducendo di un terzo il termine per la pronuncia del lodo. Con memoria depositata in data 29 aprile 2011 prot. n. 1167, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte proposte dalla parte istante, «…Con refusione, inoltre, delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), quale arbitro il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Con istanza in data 30 aprile 2011 prot. n. 1172, la parte istante chiedeva la nomina di un Arbitro unico, previa adesione della parte intimata pervenuta con comunicazione in data 2 maggio 2011 prot. n. 1176. Il Presidente del TNAS, con provvedimento in data 2 maggio 2011 prot. n. 1177, visto l’art. 6, comma 4, del Codice, nominava l’Avv. Gabriella Palmieri, che accettava l’incarico, Arbitro unico. L’Arbitro unico fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 4 maggio 2011. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la nomina dell’Arbitro unico, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei suoi confronti. L’Arbitro unico esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Le parti, concordemente, chiedevano, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Codice, di anticipare la discussione. Le parti autorizzavano congiuntamente il Collegio Arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo e a emettere il lodo in forma semplificata. L’Arbitro unico, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava la decisione. Con verbale in data 4 maggio 2011 (prot. n. 1244 del 5 maggio 2011), l’Arbitro unico pronunciava il dispositivo, comunicandolo contestualmente alle parti. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dello svolgimento dei fatti, la Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, aveva respinto il ricorso della società Carpi F.C. 1909 S.r.L. avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi tre al Sig. Marcello Rossi, Presidente del CdA e legale rappresentante, dell’inibizione per mesi uno al Sig. Davide Malavasi, Presidente del Collegio Sindacale della predetta società e, per quest’ultima dell’ammenda di euro 2000,00 e della penalizzazione di un punto da scontarsi nella corrente stagione sportiva; irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale FIGC con C.U. 76/CDN dell’8 aprile 2011, per violazione dell’art. 85, lett. c), paragrafo IV e V delle N.O.I.F., in relazione agli articoli 10, comma 3, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, C.G.S.) e 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto entro il termine del 14 febbraio 2011 al pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore Simone Malatesta. 2. La parte istante, con i motivi di impugnazione, sviluppati nel corso della discussione orale, ha censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. Contesta, in particolare, la correttezza della predetta decisione con riferimento alla sussistenza di un accordo di transazione intervenuto fra la società istante e il calciatore Simone Malatesta, sottoscritto in data 22 dicembre 2010 innanzi a un funzionario del Comune di Carpi, in base al quale, a fronte del consenso della società Carpi F.C. S.r.L. alla risoluzione della cessione temporanea del contratto del predetto calciatore stipulata con l’A.C. Parma S.p.A., da formalizzarsi entro la fine della finestra di calcio mercato del 31 gennaio 2011, il calciatore dava atto di aver percepito gli emolumenti dovuti fino a novembre 2010 e accettava il differimento del pagamento di quelli ancora dovuti (dicembre 2010 e gennaio 2011), da corrispondere entro il 28 febbraio 2011, anche se effettuato da un terzo. Le censure sono fondate. Risulta dalla dichiarazione resa in data 4 aprile 2011 dal calciatore Simone Malatesta e depositata agli atti del presente giudizio, che la Pro Vercelli, società di destinazione del calciatore medesimo, non ha aderito alla richiesta di corrispondere l’importo della mensilità di dicembre 2010 e, pertanto, al pagamento di tale mensilità ha provveduto la società istante entro la data convenuta nel predetto atto di transazione (28 febbraio 2011), anzi, in anticipo di sette giorni (21 febbraio 2011). Il caso in esame può ritenersi, dunque, regolato dall’art. 2113 codice civile, norma applicabile anche in materia sportiva, che disciplina, appunto, le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi. Secondo l’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale consolidate, la norma si pone come un limite alla facoltà di disposizione dei diritti del lavoratore e ha come fine quello di offrire a quest’ultimo uno strumento di impugnativa degli atti di disposizione che possono sembrare determinati dalla sua soggezione e debolezza nei confronti dell’altra parte, ma, nello stesso tempo, appaiono corrispondere alla sua libera volontà e ai suoi effettivi interessi. La norma è, quindi, una sorta di garanzia dei livelli minimi imposti dalle norme imperative. Nell’elaborazione dottrinale può ritenersi, poi, definitivamente acquisita la distinzione tra le rinunce o le transazioni aventi ad oggetto i diritti già entrati nel patrimonio giuridico del lavoratore, disciplinati dall’art. 2113 c.c. citato, e gli atti che impediscono al lavoratore l’acquisto del diritto che, incidendo sul momento stesso della sua insorgenza, sono radicalmente nulli (c.d. rinunce a diritti futuri). Alla luce delle considerazioni svolte sinora, deve concludersi, pertanto, che l’atto di transazione, stipulato in data 22 dicembre 2010 innanzi al funzionario del Comune di Carpi, con riferimento alla modalità di pagamento (differito) della mensilità di dicembre 2010 (mensilità che assume rilievo in riferimento al contenuto del citato atto di deferimento in data 30 marzo 2011), la cui validità è stata confermata espressamente dalla summenzionata dichiarazione in data 4 aprile 2011 del calciatore Malatesta, abbia piena efficacia fra le parti. Assumono, peraltro, rilievo anche le circostanze che concorrono a delineare la peculiarità della fattispecie in esame; e che sono rappresentate dal fatto che la mensilità in questione è stata corrisposta in data 21 febbraio 2011 (la scadenza prevista dalla normativa citata era fissata al 14 febbraio 2011) e dal fatto (non contestato dalla parte intimata) che la società istante è in regola con tutti i pagamenti dovuti, alcuni dei quali, addirittura, effettuati in anticipo rispetto al trimestre di effettiva scadenza. Gli elementi di fatto e diritto così illustrati esplicano, quindi, pienamente i loro effetti al fine di escludere la violazione delle richiamate norme del C.G.S. e delle N.O.I.F. e soprattutto, al fine di escludere la sussistenza di un intento elusivo delle norme stesse. 3. Va, quindi, esaminata l’eccezione sollevata dalla FIGC nella memoria di costituzione, ribadita anche all’udienza di discussione orale, di inammissibilità del capo dell’istanza arbitrale avente a oggetto la sanzione dell’ammenda di euro 2000,00, irrogata alla società istante, in quanto non sottoponibile, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Codice, alla cognizione del TNAS. L’eccezione è fondata. In base all’art. 3, comma 1, infatti, “ Non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie…concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro…”. 4. Attesa la complessità delle questioni trattate e la parziale soccombenza di entrambe le parti, l’Arbitro unico ritiene di porre a carico della società Carpi F.C. 1909 S.r.L. per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi le spese del procedimento e per assistenza difensiva liquidate in euro 700,00 (settecento/00); di porre a carico della società Carpi F.C. 1909 S.r.L. per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi, fermo il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari dell’Arbitro unico, liquidati complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00); e di porre a carico della società Carpi F.C. 1909 S.r.L. per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. P.Q.M. L’Arbitro unico, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: a) accoglie parzialmente, in considerazione della peculiarità del caso di specie, l’istanza di arbitrato presentata dalla società Carpi F.C. 1909 Srl nei confronti della FIGC e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata, indicata in motivazione, nella parte in cui è stata irrogata alla parte istante la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010-2011; b) dichiara inammissibile, in base all’art. 3, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, l’istanza di arbitrato relativa all’impugnazione della sanzione di euro 2.000,00 (euro duemila/00) irrogata a carico della società Carpi F.C. 1909 nella decisione impugnata indicata in motivazione; c) pone a carico della società Carpi F.C. 1909 S.r.L. per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi le spese del procedimento e per assistenza difensiva liquidate come in motivazione; d) pone a carico della società Carpi F.C. 1909 S.r.L. per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi, fermo il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari dell’Arbitro unico, liquidati come in motivazione; e) pone a carico della società Carpi F.C. 1909S.r.L. per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; f) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, il giorno 4 maggio 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Gabriella Palmieri
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