CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 04 maggio 2011 promosso da: U.S.D. Noto Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Procura Federale, Lega Nazionale Dilettanti e Modica Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 04 maggio 2011 promosso da: U.S.D. Noto Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Procura Federale, Lega Nazionale Dilettanti e Modica Calcio
L’ARBITRO UNICO
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
nominato quale Arbitro Unico con provvedimento, prot. n. 1152 del 29 aprile 2011, del Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ha deliberato il seguente
LODO
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1039 del 19 aprile 2011) promosso da: U.S.D. Noto Calcio, con sede in Noto, Corso Garibaldi n.81 (P.I. e C.F. 01322750892), in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Dott. Giovanni Musso, assistito, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Enrico Lubrano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Flaminia 79 parte istante contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, via Gregorio Allegri n. 14, in persona del Presidente Giancarlo Abete, e Lega Nazionale Dilettanti, con sede in Roma, piazzale Flaminio n.9, in persona del Presidente Carlo Tavecchio, entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Mario Gallavoti e Stefano La Porta, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, via Po n.9
parti intimate e contro
Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio e Società Modica Calcio
altre parti intimate, non costituite
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La vicenda de qua trae origine dal provvedimento n. 67/CDN del 21 marzo 2011, con il quale la Commissione Disciplinare, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, aveva sanzionato il calciatore Francesco Montalto e il dirigente della società sportiva Cesare Sorbo, rispettivamente, con la squalifica di 5 cinque giornate e con l’inibizione di sei mesi; infliggendo, altresì, al Noto Calcio la penalizzazione di 7 punti in classifica. Successivamente, la società istante promuoveva reclamo avverso la predetta decisione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, limitatamente alla parte con cui veniva irrogata la sanzione ai danni del Noto Calcio. La Corte, Sezioni Unite, con dispositivo pubblicato sul C.U. n. 232/CGF del 6 aprile 2011, respingeva l’appello. Con atto depositato in data 19 aprile 2011 prot. n. 1039, l’istante proponeva istanza di arbitrato dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con richiesta al Tribunale di adottare l’Arbitro unico per esigenze di celerità. Dinanzi all’Arbitro Unico Prof. Avv. Maurizio Benincasa, così nominato ai sensi dell’art. 6, IV comma, del vigente Codice dei Giudizi, e dopo l’accettazione da parte del medesimo Arbitro, si è tenuta la prima udienza ritualmente fissata per il giorno 4 maggio 2011. La società U.S.D. Noto Calcio formulava le seguenti conclusioni: «si chiede a codesto Ecc.mo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport, in accoglimento del presente ricorso, con decisione in sede cautelare o con decisione in forma semplificata: I) in via principale, di annullare (o sospendere) tutti i provvedimenti impugnati e la sanzione irrogata; II) in via subordinata, di riformare tutti i provvedimenti impugnati (riducendo la sanzione ad una sanzione della sola ammenda o, in via ulteriormente subordinata, ad una sanzione della penalizzazione quanto più ridotta possibile). Con ogni conseguenza di legge; con richiesta di risarcimento dei danni e con riserva di quantificare i relativi danni al termine del relativo giudizio a seconda della entità della sanzione eventualmente irrogata». Con atto depositato in data 26 aprile 2011 prot. n. 1111 la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti si costituivano nel procedimento arbitrale,rassegnando le seguenti conclusioni: «la FIGC e la LND concludono per il rigetto delle domande avversarie e per la condanna della società attrice alla refusione delle spese di lite e dei diritti amministrativi». All’udienza del 4 maggio 2011, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, le parti, previa autorizzazione dell’Arbitro unico, anticipavano la discussione, rinunciando espressamente al deposito di memorie e autorizzando la pronuncia del odo in forma semplificata. L’Arbitro unico, all’esito della discussione, si riservava trattenendo la causa in decisione.
MOTIVI
1.
La società sportiva ricorre affinché venga annullata o riformata la decisione della Corte di Giustizia Federale. In particolare, la difesa dell’istante lamenta una «violazione degli articoli 35, comma 4.1, comma3, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., nonché degli articoli 111 della Costituzione e 521 del codice di procedura penale (“correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza”)», in quanto «la Corte di Giustizia Federale ha respinto il reclamo in appello configurando in capo alla Società non più una forma di responsabilità oggettiva ( ovvero per mero fatto altrui), bensì una forma di responsabilità per colpa. Nel testo delle motivazioni, infatti, si legge come la U.S.D. Noto Calcio non avrebbe usato “quella comune diligenza che avrebbe dovuto concretarsi, soprattutto
all’inizio di una nuova Stagione sportiva, nella verifica della posizione di tutti i propri calciatori”».
In secondo luogo, la società sportiva lamenta la circostanza che la decisione impugnata abbia considerato «che la squalifica del giocatore per una sola gare rilevasse come una serie di comportamenti illeciti ripetuti per tutte le tredici gare, anziché, al limite, come un unico illecito continuato». A tal riguardo, la difesa di parte istante deduce come la disposizione applicata al caso de quo, art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, «si limita ad individuare le condizioni in presenza delle quali una squalifica non debba considerarsi scontata, non disponendo nulla, invece, con riguardo all’eventuale astensione del periodo di squalifica qualora la sanzione non venga scontata nelle gare immediatamente successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale». Da ciò ne discende, secondo quanto dedotto dal Noto Calcio, che «il comportamento incriminato avrebbe comunque dovuto essere considerato correttamente […] come un unico “illecito continuato” perpetrato per tredici gare, come, al limite, avrebbe dovuto essere correttamente individuato, con la conseguenza di applicare allo stesso una sanzione pari al triplo della sanzione (minima) previsto […] ovvero, al massimo, tre punti di penalizzazione». Da ultimo, la difesa della società sportiva rileva come vi sia stata un’irragionevolezza ed un’illogicità nella decisione impugnata, dal momento che sono state inflitte sanzioni lievi nei confronti dei soggetti direttamente responsabili (dirigente ed atleta), e robuste sanzioni alla società (7 punti di penalizzazione) a titolo di responsabilità oggettiva. A tal riguardo, il Noto Calcio deduce come vi si stata da parte dei Giudici Federali violazione di quanto disposto dall’art. 16 CGS, in quanto «hanno inspiegabilmente ritenuto irrilevanti la mancanza di dolo o colpa grave della Società, accogliendo così una soluzione di segno diametralmente opposto rispetto all’orientamento costantemente seguito sul punto dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport […], secondo il quale, quando la violazione è dovuta a colpa non grave del dirigente della Società, la sanzione va ridotta al minimo».
2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti, con la propria memoria di costituzione, chiedono che le domande avversarie vengano rigettate. In primo luogo, la difesa delle parti intimate osserva come la Corte di Giustizia federale non «abbia mutato il titolo in virtù del quale è stata riconosciuta la responsabilità del Noto per i fatti commessi dai suoi tesserati»; la FIGC e la LND, riportando un passo della decisione impugnata, precisano come «nessuna responsabilità di tipo diretto per il Noto viene mai menzionata, né direttamente né implicitamente».
In secondo luogo, la difesa della FIGC e della LND deduce come la disposizione ex art. 22 del CGS preveda espressamente l’ipotesi in cui se calciatore squalificato, che venga inserito nella distinta di gara, sebbene poi non venga impiegato per l’incontro, «la squalifica non si considera scontata». Inoltre, le parti intimate osservano come sia non condivisibile la presunta continuazione dell’illecito, dal momento che «per ben 13 partite il sodalizio siciliano si è av vantaggiato delle prestazioni agonistiche del suo capitano Francesco Montalto sebbene lo stesso non fosse legittimato a prendere parte alla gara». Infine, la FIGC e la LND osservano come sia tutt’altro che irragionevole o sproporzionata la sanzione comminata al Noto Calcio, in quanto la società sportiva «ha disputato 13 partite in violazione delle regole federali, schierando (quale proprio) capitano un calciatore che non aveva titolo a prendervi parte, e che per tali partite ha conseguito 20 punti in classifica. Rispetto ai punti in classifica conseguiti dalla squadra la sanzione ammonta ad appena 1/3, e pertanto appare addirittura contenuta ». Infatti, conclude la difesa delle parti intimate, la società sportiva e i suoi tesserati sono incorsi «in un’evidente grave negligenza», dal momento che il proprio giocatore era stato sanzionato con la squalifica nella precedente stagione sportiva, quando
lo stesso militava sempre nel Noto Calcio, e tale circostanza non può che giustificare la sanzione inflitta dai Giudici Federali.
3. La domanda è parzialmente fondata.
L’Arbitro Unico osserva, in primo luogo, che le decisioni della Commissione Disciplinare e della Corte di Giustizia Federale appaiono corrette in relazione all’accertamento della responsabilità della U.S.D. Noto Calcio. In particolare, la decisione del giudice di appello domestico – a differenza di quanto dedotto dalla parte istante- non ha riconosciuto in capo all’U.S.D. Noto una responsabilità
diretta per colpa, ma ha affermato – correttamente- la responsabilità oggettiva a’ sensi dell’articolo 4, comma 2, del CGS. Questa conclusione non può essere minata dal mero dato letterale della motivazione nella parte in cui fa riferimento alla categoria della diligenza. Del resto, e l’argomento è dirimente, nella responsabilità oggettiva non si è in presenza di una condotta senza colpa, bensì di una condotta la cui illiceità è affermata prescindendo dal requisito della colpa che non si atteggia ad elemento di struttura. Neppure coglie nel segno la censura che riconduce ad unicità l’illecito, affermandone la continuazione. La posizione irregolare del calciatore deve essere affermata con riferimento a tutte le gare nelle quali ha partecipato, omettendo di scontare la squalifica. Affermata la responsabilità dell’U.S.D. Noto Calcio, l’Arbitro Unico è chiamato a valutare la congruità della sanzione irrogata. Sul punto le conclusioni dell’istante appaiono condivisibili. La sanzione di n. 7 punti di penalizzazione, infatti, si presenta sproporzionata rispetto alla natura e alla gravità dell’illecito. Ciò è reso ancor più evidente ove si compari la sanzione oggetto del presente giudizio con quelle irrogate al calciatore e al dirigente. L’Arbitro Unico, pertanto, accogliendo parzialmente l’istanza di arbitrato, riduce la sanzione della penalizzazione da sette a cinque punti. Tutte le altre domande, eccezioni e difese che debbono intendersi assorbite.
4.Le spese di lite e quelle di funzionamento dell’organo arbitrale seguono la parziale soccombenza come da dispositivo. Le spese di lite sono liquidate nel complessivo ammontare di € 1.000,00 oltre iva e cpa come per legge; gli onorari dell’Arbitro Unico sono liquidati complessivamente in € 1.000,00 oltre iva e cpa come per legge. P.Q.M.
L’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da U.S.D. Noto Calcio nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato e, per l’effetto, riduce la sanzionedella penalizzazione in classifica da punti sette (7) a punti cinque (5);
2. condanna U.S.D. Noto Calcio al pagamento di 2/3 delle spese di lite – liquidate complessivamente come in motivazione - in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti, oltre le spese generali, IVA e CPA; compensa per la restante quota;
3. fermo il vincolo di solidarietà, condanna U.S.D. Noto Calcio al pagamento di 2/3 delle spese e degli onorari dell’Arbitro Unico - liquidati complessivamente come in motivazione - e la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti, in solido tra loro, al pagamento del restante terzo;
4. condanna U.S.D. Noto Calcio al pagamento di 2/3 dei diritti amministrativi e la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti, in solido tra loro, al pagamento del restante terzo;
5. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale. Così deliberato presso la sede dell’arbitrato in data 4 maggio 2011, e sottoscritto in numero di quattro (4) originali nel luogo e nella data di seguito indicati. L’Arbitro Unico
F.to Maurizio Benincasa