CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 maggio 2011 promosso da: Sig. Simone Albrigi / Sig. Roberto Ramirez Merino Il Collegio Arbitrale composto da
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 maggio 2011 promosso da: Sig. Simone Albrigi / Sig. Roberto Ramirez Merino
Il Collegio Arbitrale composto da
Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente
Prof. Avv. Massimo Coccia Arbitro
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Arbitro
riunito in conferenza personale in Roma data 13 maggio 2011 ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento arbitrale promosso da:
Simone ALBRIGI, rapp.to e difeso dall’avv. Alessandro Cereser ed elettivamente dom.to presso lo studio di questi in Torino alla via Biancamano n. 3
-ricorrente-
Contro
Roberto Ramirez MERINO, rapp.to e difeso dall’avv. Paolo Rodella ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Roma alla via Giuseppe Ferrari n. 4
-resistente-
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
Con istanza di arbitrato del 15.11.2010, prot. n. 2473, il sig. Albrigi ha dedotto che:
- con un contratto stipulato l’1.1.2010 il sig. Merino gli ha conferito l’incarico di operare il trasferimento dalla Salernitana Calcio ad un’altra squadra del settore professionistico;
- con atto datato 1.6.2010 il sig. Merino gli ha revocato, senza giusta causa, l’incarico;
- il sig. Merino non ha attivato, nei termini previsti dal Regolamento Agenti, il giudizio volto all’accertamento dell’eventuale giusta causa;
- il suddetto contratto prevedeva per l’ipotesi di revoca del mandato senza giusta causa il pagamento della somma di €. 30.000,00, che però non gli è mai stata corrisposta. Tutto ciò premesso, l’istante ha chiesto la condanna del sig. Merino – previo accertamento che la revoca del mandato è avvenuta senza giusta causa – al pagamento della somma di €. 30.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al
saldo e con vittoria di spese. Con memoria del 26.11.2010, prot. n. 2595, il sig. Merino ha osservato che: - la revoca del mandato è assistita da giusta causa, non essendosi interessato il sig. Albrigi alle sorti del suo rappresentato;
- a nulla rileva la circostanza della mancata introduzione del giudizio, ai sensi dell’art. 11, 4° comma, del Regolamento Agenti del 2007, per far accertare la sussistenza della giusta causa. In virtù delle predette difese, il sig. Merino ha quindi concluso per il rigetto della domanda. Il tutto con vittoria di spese. Con memoria del 23.12.2010, prot. n. 2895, il sig. Albrigi ha contestato in fatto
ed in diritto tutto quanto dedotto dal sig. Merino nel proprio scritto difensivo. In data 12.1.2011 si è tenuta la prima udienza, nel corso della quale il Collegio, dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha concesso al sig. Merino, su apposita istanza di questi, entro il termine del 10.2.2011, di depositare una memoria di replica a quella del sig. Albrigi datata 23.12.2010 e
di articolare eventuali richieste istruttorie. Sempre nel corso di tale udienza la parti hanno autorizzato il Tribunale a prorogare il termine per la pronunzia del lodo fino al 31.5.2011. Con memoria dell’8.2.2011, prot. n. 0320, il sig. Merino ha formulato le proprie repliche ed ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Successivamente, all’udienza del 4.3.2011, il Collegio, preliminarmente, non avendo il sig. Merino provveduto al versamento del fondo spese richiesto ed in considerazione del vincolo di solidarietà, ha diffidato il sig. Albrigi ad adempiere entro e non oltre il termine del 15.3.2011, pena la sospensione del procedimento; quindi, rigettate le richieste istruttorie, ha invitato le parti alla discussione, riservandosi per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dal sig. Albrigi è fondata e pertanto merita accoglimento. Nel contratto di mandato sottoscritto in data 1.1.2010 le parti hanno espressamente previsto (art. 3) la seguente clausola: “In caso di revoca senza giusta causa il calciatore professionista è obbligato a corrispondere all’Agente la somma consensualmente predeterminata di € 30.000,00”. La circostanza della revoca del mandato ad opera del sig. Merino è pacifica, sicché si tratterebbe di stabilire se essa sia assistita oppure no da giusta causa. Tuttavia tale indagine è preclusa dal fatto che il sig. Merino non ha chiesto - nelle forme, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento FIGC sugli Agenti di Calciatori - di accertare la sussistenza della giusta causa. Difatti, sia l’art. 18, 4° comma, del Regolamento in vigore dall’aprile 2010 (cioè al momento dell’esercizio della revoca comunicata nel giugno del 2010), sia l’art. 11, 4° comma, della precedente normativa regolamentare del 2007 (vigente al tempo della sottoscrizione del contratto di mandato) stabiliscono che “Ove venga accertato dall’organo arbitrale che la revoca è avvenuta per giusta causa nulla è dovuto all’Agente ad alcun titolo. Il calciatore o la società che intenda ottenere il riconoscimento della giusta causa deve, a pena di decadenza, iniziare l’azione di accertamento della giusta causa contra l’Agente interessato entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di revoca”: se, dunque, alla comunicazione di revoca del mandato per giusta causa non segue la successiva richiesta del suo accertamento, si produce l’effetto proprio della decadenza, e cioè l’impossibilità per il calciatore di avvalersene legittimamente al fine di sottrarsi al pagamento di qualsivoglia compenso all’agente. La norma del Regolamento afferma apertis verbis che quello ivi previsto è un
termine decadenziale: pertanto, a fronte di un dato letterale così chiaro, non è necessaria alcuna particolare interpretazione in ordine alla sua natura. In ogni caso, ed a fugare definitivamente qualsiasi eventuale dubbio, non va dimenticato il principio costantemente espresso dalla giurisprudenza secondo cui “Per affermare la natura decadenziale di un termine, previsto dalla legge o da un negozio, non è necessario che sia espressamente prevista la decadenza, essendo sufficiente che, in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti, anche implicitamente, che dalla mancata osservanza derivi la perdita del diritto” (così, tra le altre, Cass., 15 settembre 1995, n. 9764). Nel caso di specie, come detto, il sig. Merino è incorso nella suddetta decadenza, dato che non ha esercitato l’azione necessaria a conseguire il riconoscimento della giusta causa, impedendo così la delibazione della vicenda che avrebbe causato la revoca del mandato. Né è seriamente sostenibile che la previsione, nelle norme regolamentari testé richiamate, di un termine di decadenza possa configurare una violazione o, quanto meno, una compressione del diritto di difesa. Per tale via, infatti, si finirebbe col dover considerare lesive dell’art. 24 Cost. le molteplici ipotesi in cui l’ordinamento, al fine di evitare situazioni di incertezza nelle relazioni giuridiche, impone il compimento di una certa attività entro e non oltre un termine predeterminato. Ad ogni modo, le allegazioni dedotte dal sig. Merino a dimostrazione della legittimità della revoca del mandato giammai potrebbero configurare la nozione di giusta causa. In tale contesto, dunque, le richieste istruttorie formulate dalle parti sono, da un lato, assolutamente inammissibili, in quanto, come detto, l’accertamento della giusta causa è reso impossibile dalla decadenza verificatasi, e, dall’altro, del tutto irrilevanti ai fini della decisione, perché, a tutto concedere, le circostanze dedotte al riguardo non configurerebbero comunque un’ipotesi di giusta causa. Chiarito che nella fattispecie in esame non si è in presenza di fatti e/o comportamenti che possano, nemmeno in astratto, integrare gli estremi della giusta causa – intesa, nell’accezione giuslavoristica, come quel quid che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto – e che comunque il sig. Merino, essendo decaduto dalla facoltà di chiederne l’accertamento, neppure può farla valere in alcun modo e ad alcun fine, ne deriva che la richiesta del sig. Albrigi di vedersi corrisposta la somma di €. 30.00,00 deve essere accolta. Quanto agli onorari arbitrali, seguendo il principio della soccombenza, il Collegio condanna il sig. Merino al pagamento di tutti i costi dell’arbitrato, quantificati in Euro 3.000,00 (tremila/00 euro), oltre oneri di legge e spese. Considerato che il totale degli onorari e delle spese del Collegio arbitrale è già stato corrisposto dal sig. Albrigi, il sig. Merino dovrà rimborsare a quest’ultimo l’importo complessivo di Euro 3.897,64 (tremilaottocentonovantasette/64), inclusivo degli oneri accessori. Il sig. Merino dovrà altresì provvedere all’integrale pagamento dei diritti amministrativi per il TNAS. Per quanto riguarda le spese legali, data la soccombenza, il sig. Merino dovrà corrispondere al sig. Albrigi le spese di lite che si quantificano nell’importo di Euro 2.000,00 (duemila/00 euro), oltre oneri di legge, corrispondente a circa 2/3 degli onorari del Collegio arbitrale.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda e/o istanza, così decide:
- condanna il sig. Roberto Ramirez Merino al pagamento, in favore del sig. Simone Albrigi, della somma di €. 30.000,00, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino all’effettivo soddisfo, a titolo di penale per la revoca senza giusta causa del contratto di mandato;
- pone a carico del sig. Merino, in ogni caso con il vincolo di solidarietà tra le parti, le spese di funzionamento del procedimento arbitrale quantificate in €. 3.897,64, importo comprensivo degli oneri accessori, il pagamento dei diritti amministrativi nonché le spese di giudizio quantificate in €. 2.000,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2011, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Marcello de Luca Tamajo
F.to Massimo Coccia
F.to Tommaso Edoardo Frosini