CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 giugno 2011 promosso da: Dott. Bruno Carpeggiani / U.S. Triestina Calcio SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 giugno 2011 promosso da: Dott. Bruno Carpeggiani / U.S. Triestina Calcio SpA IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori Avv. Dario Buzzelli Presidente Prof. Avv. Maurizio Cinelli Arbitro Prof. Carlo Bottari Arbitro riunito in conferenza personale in Roma in data 20 aprile 2011, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0354 dell’ 11.2.2011) promosso da: Dott. Bruno CARPEGGIANI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società Italian Managers Group s.r.l., con sede in Forlì in Via A. Costa n. 53/B, rappresentati e difesi dell’avv. Luca Miranda del Foro di Cassino con studio in Cervaro (FR), Via Airella n. 12. - parte istante - contro L’ U.S. Triestina Calcio S.p.A., in persona del proprio legale rappresentate pro tempore, con sede in Trieste, Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, n. 1. - parte intimata - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE 1. Con istanza di arbitrato dell’11 febbraio 2001, il Dott. Bruno Carpeggiani, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Italian Managers Group S.r.l., ha dedotto che - con contratto stipulato in data 12.08.2009 la U.S. Triestina Calcio S.p.a. gli ha conferito in via esclusiva il mandato di curare gli interessi e di prestare assistenza in favore della predetta società sportiva per la sottoscrizione del contratto del calciatore professionista Jaroslav Sedivec; - tale contratto prevedeva un compenso forfettario di € 32.000,00 (oltre a iva) da corrispondersi, per metà al 30.3.2010 e per l’altra restante metà al 30.3.2011 (art. 2); - il contratto autorizzava l’agente ad attribuire i predetti diritti economici e patrimoniali alla società Italian Manager Group s.r.l (art. 2); - le parti prevedevano inoltre che i pagamenti sarebbero stati effettuati «qualora il calciatore sia tesserato per la società Triestina Calcio Unione Sportiva s.r.l.» (art. 4). – l’attività oggetto del mandato era stata regolarmente espletata e il calciatore tesserato dalla società intimata; - gli istanti provvedevano quindi, dopo l’emissione della fattura, effettuata in data 1.9.2009, a richiedere alla Triestina Calcio S.p.A. l’importo maturato di complessivi euro 19.200,00 (16.000,00 + 3.200,00 a titolo di IVA); – in mancanza di adempimento, il Dott. Carpeggiani, in data 29.6.2010, inviava alla società sportiva Triestina sollecito di pagamento, e questa, dopo ulteriori solleciti, provvedeva a corrispondere la somma di € 9.200,00 a titolo di acconto; - il residuo credito di € 10.000,00 (comprensivi di IVA) era rimasto inadempiuto e ciò pur dopo formale atto di messa in mora. 2. – Ciò premesso, il Dott. Bruno Carpeggiani, in proprio e nella qualità di legale rappresentate pro tempore della Società Italian Managers Group S.r.l., con l’istanza di arbitrato propone le seguenti domande: 1) Accertare che la società U.S. Triestina Calcio S.p.a. è debitrice nei confronti del Dott. Bruno Carpeggiani e della Italian Mangers Group della somma certa, liquidata ed esigibile di € 10.000,00 (Euro diecimila,00) dovuta dal 30 marzo 2010. 2) Per l’effetto, condannare la società U.S. Triestina Calcio S.p.A. al pagamento in favore del Dott. Bruno Carpeggiani e della Italian Managers Group di € 10.000,00 (Euro diecimila,00), comprensivi di I.V.A. oltre gli interessi di mora ex art. 5 del D. Lgs. 231/2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo. 3) Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e ai compensi degli Arbitri. Con il medesimo atto nominava proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Maurizio Cinelli. 3. – La parte intimata, U.S. Triestina Calcio S.p.A., non depositava memoria di costituzione ai sensi dell’art. 12 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri (di seguito, per brevità, Codice). Il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport, stante la mancata designazione dell’arbitro di parte intimata, con atto prot. 0650 del 22.3.2011 nominava quale secondo arbitro il prof. Carlo Bottari. Il collegio Arbitrale veniva quindi integrato con la designazione, ad opera degli arbitri nominati dalle parti, dell’Avv. Dario Buzzelli quale presidente. All’udienza del 20 aprile 2011, fissata per la composizione delle parti, era presente il solo difensore delle parti istanti, Avv. Luca Miranda. Il Collegio, vista l’assenza della parte intimata la quale, benché regolarmente convocata, non aveva giustificato la mancata presenza, considerava esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione in base all’art. 20, co. 5, del Codice, e invitava la parte presente alla discussione della causa, all’esito della quale si riservava la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente affermata la competenza dell’adito Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport (di seguito, per brevità, Tribunale) con riguardo alla domanda proposta dal Dott. Carpeggiani. Nella propria istanza di arbitrato l’istante osserva correttamente che la competenza arbitrale del Tribunale discende dal combinato disposto delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 23 del regolamento degli agenti di calciatori del 2007, e nell’art. 34 del Codice. Ed invero il regolamento agenti, entrato in vigore il 1.2.2007, prevede, all’art. 23, comma 1°, che “Ogni controversia nascente dall’incarico di cui all’art. 10 è decisa con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI (la “Camera”) ai sensi del relativo regolamento pubblicato a cura del CONI, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento. In particolare, si procederà direttamente all’arbitrato senza la previa fase del tentativo di conciliazione”. Tali controversie, in forza della disposizione contenuta nell’art. 34 del Codice, sono ora devolute al Tribunale. Non osta a tale conclusione la circostanza che per il conferimento del mandato le parti abbiano utilizzato un modello non aggiornato che reca una clausola compromissoria ove compare ancora il riferimento all’arbitrato rituale amministrato dalla disciolta Camera Arbitrale costituita presso la FIGC: ciò che rileva, infatti, è che il contratto sia stato stipulato il 12 agosto 2009 e, dunque, nel vigore del regolamento agenti di Calciatori del 2007. Sussiste, pertanto, la competenza del Tribunale in locum et ius della precedente Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. (per un caso analogo, si v. lodo parziale Manfredonia-Rosi del 9 luglio 2010). 2. Non sussiste invece la competenza del Tribunale adito relativamente alle domande avanzate dal Dott. Carpeggiani nell’allegata qualità di legale rappresentate della Società Italian Managers Group S.r.l. Alla luce dell’istanza di arbitrato, sembra che tale società agisca nel presente giudizio quale creditrice della convenuta, in solido con il Dott. Carpeggiani, ma non è in alcun modo il titolo di siffatta solidarietà attiva. È certo invece che la Società istante non è parte del contratto per cui è causa e non può, di conseguenza, avvalersi della clausola compromissoria in esso contenuta. D’altro canto, anche volendo considerare detta società quale cessionaria del credito vantato dal Dott. Carpeggiani in forza dell’autorizzazione contenuta nel’art. 2 del contratto (ma nessuna allegazione o documento autorizza a tale conclusione), essa non potrebbe comunque, per i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, avvalersi della clausola compromissoria stipulata tra il creditore cedente e il debitore ceduto (cfr., ad esempio, Cass. civ. Sez. I, 21/03/2007, n. 6809). Va pertanto dichiarata inammissibile l’istanza di arbitrato proposta dalla Società Italian Managers Group S.r.l.. 3. Passando al merito della controversia, il Collegio osserva che è fondata e va pertanto accolta la domanda del Dott. Bruno Carpeggiani volta ad ottenere la condanna della parte intimata al pagamento in suo favore della somma di Euro 10.000,00 (IVA compresa). Il dott. Carpeggiani – e vi è prova documentale di ciò - ha ricevuto mandato dalla U.S.Triestina Calcio S.p.A. in data 12 agosto 2009 perché prestasse assistenza per la sottoscrizione del contratto del calciatore Jaroslav Sedivec (cfr. il mandato tra la società e l’agente, doc. 1 della parte istante); l’attività è stata espletata e il tesseramento del calciatore è avvenuto (doc. 2 dalla parte istante); il compenso stabilito dal contratto per tale attività, pari a euro 19.200,00 (IVA compresa) da pagarsi al 30.3.2010 è stato invece solo parzialmente corrisposto (nella misura di € 9.200,00, IVA compresa), e ciò nonostante i reiterati inviti rivolti anche tramite legale. Consegue da ciò che il fatto costitutivo del diritto dell’agente deve ritenersi provato e che, non essendosi costituita la parte intimata, benché ritualmente intimata, non è dato rinvenire alcun elemento contrario alla pretesa azionata dell’istante. Tale ultima circostanza, ad avviso del Collegio, appare anzi significativa e costituisce un elemento che, in base all’art. 116, comma 2 c.p.c., contribuisce ad avvalorare quanto già dimostrato dagli atti di causa in ordine al contestato inadempimento della intimata U.S. Triestina all’ obbligazione assunta nei confronti dell’istante (cfr., per analoghi precedenti, lodo Petrin-A. C. Mantova s.r.l. del 20 luglio 2010; lodo Mortorelli-A.C. Mantova S.r.l. del 27-X-2010) Ne segue quindi che la U.S. Triestina Calcio S.p.A. deve essere condannata al pagamento in favore del Dott. Bruno Carpeggiani della somma di euro 10.000,00 (comprensiva di IVA), come previsto dal contratto stipulato fra le parti data 12 agosto 2009. 4. È fondata e deve essere parimenti accolta l’ulteriore domanda del Carpeggiani volta ad ottenere la condanna della società intimata al pagamento degli interessi moratori ex art. 5 D.Lvo 231/2002. La disciplina contenuta nel richiamato Decreto Legislativo deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, sia perché essa regola “…ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1, comma 1, D.lgs. n. 231/2002 citato), laddove per transazione commerciale devono intendersi “…i contratti, comunque denominati, tra imprese…” (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002 citato) e per “imprenditore” deve intendersi “…ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione…” (art. 2, comma 1, lett. c), citato); sia in conformità all’orientamento di questo Tribunale (v. lodi Gabetto-A.C. Mantova in data 29 aprile 2010; Pagliari-Reggina Calcio s.p.a. in data 14 luglio 2010; Pasqualin-Gallipoli Calcio s.r.l. in data 21 luglio 2010). L’art. 4 del citato Decreto prevede espressamente, al primo comma, che «gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento». E poiché le parti hanno stabilito al 30-3-2010 la data entro la quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, dal successivo 31-3-2010 decorrono gli interessi. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, accoglie la domanda della parte istante e, per l’effetto, così decide: 1) dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato proposto dalla società Italian Managers Group; 2) in accoglimento dell’istanza di arbitrato proposta dal Dott. Bruno Carpeggiani, condanna l’U.S. Triestina Calcio s.r.l., a corrispondere al Dott. Bruno Carpeggiani la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), comprensivi di IVA, oltre agli interessi di mora ex art. 5 Decreto legislativo 231/2002 dal 31-3-2010 sino all’effettivo soddisfo; 3) condanna l’U.S. Triestina Calcio s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del Dott. Bruno Carpeggiani nella misura complessiva di euro 800,00 (ottocento), oltre IVA e CPA come per legge; 4) condanna l’U.S. Triestina Calcio s.r.l. fermo il vincolo di solidarietà fra le parti, al pagamento delle spese e degli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 2.800,00; 5) condanna, altresì, l’U.S. Triestina Calcio s.r.l. al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; 6) dispone i diritti amministrativi versati dalla parte istante siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 16.6.2011, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate. F.to Dario Buzzelli F.to Maurizio Cinelli F.to Carlo Bottari
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