CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 maggio 2011 promosso da: Sig. Andrea Balboni / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 maggio 2011 promosso da: Sig. Andrea Balboni / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Presidente)
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro)
Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro)
nominato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Codice”), nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0720 del 25 marzo 2011) promosso da:
Sig. Andrea Balboni, con l’Avv. Filippo Sabbatani parte istante contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta
parte intimata ha emanato il seguente
LODO
LETTI gli atti del procedimento;
VISTA, in particolare, la comunicazione, protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 1303 del 12 maggio 2011 con la quale la parte istante, per il tramite del difensore (dotato del corrispondente potere ex art. 816 bis, 1° comma, c.p.c.), ha dichiarato di rinunciare a comparire all’ udienza già fissata per il giorno 13 maggio 2011 e di abbandonare la procedura di arbitrato (“in relazione all'arbitrato indicato in oggetto, vi comunico che il sig. Balboni ha deciso di rinunciare a comparire all'udienza di domani e di abbandonare la procedura di arbitrato avanti il VS Tribunale”);
DISPOSTA la comunicazione alla parte intimata della superiore “rinuncia agli atti” e assegnato termine congruo per la raccolta di eventuali dichiarazioni o deduzioni della parte, già concludente per il “rigetto” di una delle domande avversarie e perciò avente presumibile interesse in parte qua alla prosecuzione del giudizio;
DATO ATTO che nulla risulta pervenuto dalla F.I.G.C. entro il termine assegnato, anche con riferimento agli oneri ex art. 75 d.a. c.p.c., secondo cui “Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita”;
RITENUTO che, pur non potendosi pronunciare l’estinzione del giudizio in difetto delle relative condizioni (ex art. 306, 1° comma, c.p.c.), ricorra una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse che dev’essere attestata mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con pronuncia peraltro dotata essa stessa di carattere processuale secondo la corrente opinione della giurisprudenza;
CONSIDERATO che la parte in ogni caso definibile “rinunciante”, a norma del principio testualmente espresso dall’art. 306 c.p.c., “deve rimborsare le spese alle altre parti”, ivi inclusi i diritti dovuti agli arbitri e al C.O.N.I.;
STANTE la opportunità di procedere alla liquidazione dei diritti degli arbitri in misura pari alla metà di quanto altrimenti spettante, ciò in ragione dell’ “opera prestata”, e così complessivamente nell’ammontare di € 1.000,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate tra le parti le spese per assistenza difensiva;
- condanna Andrea Balboni al pagamento dei diritti degli Arbitri e al rimborso in favore della F.I.G.C. dei diritti amministrativi del C.O.N.I.;
- liquida complessivamente i diritti degli arbitri in € 1.000,00, oltre accessori;
- dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli Arbitri;
- manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli Arbitri, in Roma, in data 20 maggio 2011, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Ferruccio Auletta
F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Marcello de Luca Tamajo