CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 24 maggio 2011 promosso da: Dott. Roberto Benigni e Ascoli Calcio 1898 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 24 maggio 2011 promosso da: Dott. Roberto Benigni e Ascoli Calcio 1898 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri (Presidente)
Prof. Avv. Filippo Lubrano (Arbitro)
Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro)
riunito in conferenza personale del 25 maggio 2011 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 1259 del 9 maggio 2011) promosso da: Dott. Roberto Benigni e Ascoli Calcio 1898 SpA, rappresentati e difesi dall’Avv. Enzo Proietti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Catone n. 21 parti istanti Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 9 maggio 2011 (prot. n. 1259), il Dott. Roberto Benigni e l’Ascoli Calcio 1898 SpA (di seguito, per brevità, anche “istanti”, “ricorrenti” o le “parti istanti”), presentavano al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche FIGC, la “parte intimata”) per sentire “…revocare e/o riformare integralmente la decisione della Corte di Giustizia Federale – FIGC di cui al C.U. n. 267/CFG del 4.5.2011 perché errata e destituita dei presupposti in fatto ed in diritto e, comunque, iniqua e sproporzionata…”. Con la decisione n. 12 di cui al C.U. n. 267/CGF del 4 maggio 2011, integrato con le motivazioni di cui al C.U. 289/CGF del 23 maggio 2011, la Corte di Giustizia Federale, 3° Collegio, aveva accolto il ricorso del Procuratore Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC, che, con deliberato di cui al C.U. n. 79/C.D.N. del 18 aprile 2011, aveva prosciolto il Dott. Roberto Benigni, quale amministratore unico e legale rappresentante della società Ascoli Calcio 1898 SpA, e la medesima società Ascoli Calcio 1898 SpA dagli addebiti relativi alla violazione, in relazione all’art. 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, C.G.S.), dell’art. 85, lettera B, paragrafo VII, e dell’art. 90, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C (di seguito, per brevità, N.O.I.F.), per non avere ancora provveduto, alla seconda scadenza, (2° trimestre ottobre, novembre, dicembre 2010) e, cioè, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del predetto trimestre (14 febbraio 2011), al versamento delle ritenute Irpef dei contributi Enpals, relativi agli emolumenti, riguardanti il 1° trimestre (luglio, agosto e settembre 2010), dovuti ai propri tesserati; come segnalato alla Procura Federale dalla CO.VI.SO.C., con nota in data 11 marzo 2011, sulla base di quanto riscontrato dalla società di revisione Deloitte & Touche. Le parti istanti nominavano quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Filippo Lubrano. Con la citata istanza di arbitrato in data 9 maggio 2011 prot. n. 1259, le parti chiedevano, altresì, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Codice, la riduzione dei termini procedurali, ricorrendo nella fattispecie ragioni di urgenza. Con provvedimento in data 10 maggio 2011 prot. n. 1277, il Presidente del TNAS accoglieva la richiesta, dando termine alla FIGC fino al 17 maggio 2011 per la costituzione ex art. 12 del Codice e riducendo a un terzo il termine per la pronuncia del lodo. Con memoria depositata in data 12 maggio 2011 prot. n. 1310, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte proposte dalla parte istante, perché inammissibili e, in via subordinata, infondate «…Con refusione,
inoltre, delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), quale arbitro il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Il Prof. Avv. Filippo Lubrano e il Prof. Avv. Massimo Zaccheo accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Le parti istanti depositavano memoria aggiunta in data 20 maggio 2011 prot. n. 1384, sottoscritta dalla delegata Dott. Silvia Benigni, che conferiva procura ad litem, “facendo integralmente proprio il ricorso introduttivo e, comunque, ratificandolo o sanandone ogni eventuale difetto”, per superare l’eccezione di inammissibilità dell’istanza arbitrale, perché sottoscritta dal Presidente sottoposto alla sanzione dell’inibizione, formulata dalla FIGC nella memoria di costituzione. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 20 maggio 2011. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Il Collegio Arbitrale, visto il deposito nella data dell’udienza di memoria aggiunta da parte dei ricorrenti, su istanza della FIGC, concedeva alla parte intimata termine sino al 25 maggio 2011 per il deposito di una memoria di
replica. Il Collegio arbitrale fissava, in attesa del deposito della motivazione della decisione impugnata, l’udienza di discussione per il 25 maggio 2011. Con memoria autorizzata depositata in data 24 maggio 2011 prot. n. 1407, la FIGC ribadiva le argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione, sviluppandole, confutava le argomentazioni svolte dalle parti istanti, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. All’udienza del 25 maggio 2011, le parti autorizzavano congiuntamente il Collegio Arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. Il Collegio arbitrale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava la decisione. Con verbale in data 25 maggio 2011 prot. n. 1420, il Collegio Arbitrale pronunciava il dispositivo, comunicandolo contestualmente alle parti. DIRITTO
1. Preliminarmente va esaminata la censura, ribadita anche nella memoria in data 24 maggio 2011 prot. n. 1407, sollevata dalla FIGC, di inammissibilità dell’istanza di arbitrato, sulla considerazione che “la procura rilasciata al difensore deve precedere e non seguire l’instaurazione del procedimento”. La censura va disattesa. Nel caso di specie trova applicazione, innanzi tutto, il principio generale della conservazione degli atti, contenuto nell’art. 159 c.p.c.; e, comunque, il principio della strumentalità delle forme, che trova una compiuta enunciazione nella disposizione di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., il quale prevede che la nullità di un atto non può mai essere pronunciata se l’atto stesso ha raggiunto lo scopo al quale è destinato. La memoria aggiunta, contenente anche la delega della Dott. Silvia Benigni, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Ascoli Calcio 1898 SpA, è stata depositata in data 20 maggio 2011 prot. 1384 e può, pertanto, ritenersi - in applicazione dei predetti principi generali che impediscono ogni decadenza - che essa abbia la valenza sostanziale di impugnazione, tempestivamente proposta, della decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al C.U./CGF n. 267 in data 4 maggio 2011.
2.1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con la citata decisione n. Con la decisione n. 12 di cui al C.U. n. 267/CGF del 4 maggio 2011, integrato con le motivazioni di cui al C.U. 289/CGF del 23 maggio 2011, la Corte di Giustizia Federale, 3° Collegio, aveva accolto il ricorso del Procuratore Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC, che, con deliberato di cui al C.U. n. 79/C.D.N. del 18 aprile 2011, aveva prosciolto il Dott. Roberto Benigni, quale amministratore unico e legale rappresentante della società Ascoli Calcio 1898 SpA e la medesima società Ascoli Calcio 1898 SpA dagli addebiti relativi alla violazione, in relazione all’art. 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, C.G.S.), dell’art. 85, lettera B, paragrafo VII, e dell’art. 90, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C (di seguito, per brevità, N.O.I.F.), per non avere ancora provveduto, alla seconda scadenza, (2° trimestre ottobre, novembre, dicembre 2010) e, cioè, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del predetto trimestre (14 febbraio 2011), al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti, riguardanti il 1° trimestre (luglio, agosto e settembre 2010), dovuti ai propri tesserati; come segnalato alla Procura Federale dalla CO.VI.SO.C., con nota in data 11 marzo 2011, sulla base di quanto riscontrato dalla società di revisione Deloitte & Touche. Con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, le parti istanti hanno censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate.
2.2. Le parti istanti contestano, in particolare, la correttezza della predetta decisione con riferimento all’accertata sussistenza di un inadempimento non solo riscontrabile, ma anche sanzionabile nuovamente, ove perdurante, alla chiusura di ogni trimestre successivo alla maturazione dell’inadempimento stesso. Le censure sono fondate. Come, peraltro, osservato anche dalla Commissione Disciplinare Nazionale nel citato deliberato di cui al C.U. N. 79/CDN del 18 aprile 2011, dal combinato disposto dell’art. 85, lettera B), paragrafo VII, delle N.O.I.F. citate e dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. citato, si evince che il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali (entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, art. 85, prima parte, citato), delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sino alla chiusura dei relativi trimestri di riferimento, è espressamente sanzionato per la sua recidività solo per il III e il IV trimestre, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 10, comma 3, seconda parte, citato, con “l’ulteriore sanzione dell’ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B”. L’art. 10, comma 3, del C.G.S., significativamente intitolato “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, al terzo comma, disciplina le ipotesi di mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti e delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera, in relazione a quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, Titolo II, paragrafo I, punti 5, e al paragrafo IV. L’art. 10, comma 3, lettere c) e d), citato costituisce una norma di chiusura del sistema delineato con riferimento alle scadenze trimestrali, operando una netta distinzione fra i mancati pagamenti, nei termini fissati dalle richiamate disposizioni federali, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al I e al II trimestre, per i quali non si prevede l’applicazione di una “ulteriore sanzione” e i mancati pagamenti nei termini fissati dalle richiamate disposizioni federali, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al III e al IV trimestre, per i quali, invece, la recidiva per i precedenti periodi è espressamente prevista e specificamente sanzionata. Va osservato, poi, che il paragrafo VI dell’art. 85 citato disciplina le modalità, temporali e di pagamento, degli “emolumenti” ed è distinto dal successivo paragrafo VIII, che attiene, appunto, a “ritenute e contributi”, poiché gli “emolumenti” rappresentano un debito delle società in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; mentre le “ritenute” e i “contributi” rappresentano un debito delle società verso un terzo. Il paragrafo VII è, però, disciplinato, con disposizioni di analogo tenore, dal medesimo art. 10, comma 3, prima parte, lettere c) e d), per quanto riguarda “l’ulteriore sanzione” della recidiva per i precedenti periodi. Si tratta, quindi, di disposizioni, quelle contenute nell’art. 10 citato, che concorrono a creare un quadro univoco e omogeneo di riferimento, dal quale desumere la sanzionabilità della recidiva dei mancati adempimenti relativi ai due trimestri (I e II) precedenti, nei termini fissati dalle disposizioni federali (entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, rispettivamente, 31 marzo e 30 giugno), solo a decorrere dalla chiusura del III e del IV trimestre. Va, infine, rilevato che le conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio arbitrale appaiono in linea con quelle assunte da questo Tribunale in analoga controversia (Salernitana Calcio 1919 SpA c. FIGC, dispositivo in data 16 maggio 2011).
3. Va, poi, esaminata l’eccezione sollevata dalla FIGC nella memoria di costituzione, ribadita anche all’udienza di discussione orale, di inammissibilità del capo dell’istanza arbitrale avente ad oggetto la sanzione dell’inibizione di mesi uno irrogata al Dott. Roberto Benigni, perché “inferiore alla ‘soglia di rilevanza’ di 120 giorni prevista sia dall’articolo 30 dello Statuto Federale, sia dall’articolo 3, comma 1, del Codice TNAS”. L’eccezione è fondata. In base all’art. 3, comma 1, infatti, “Non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie…concernenti…sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi”. L’impugnazione svolta in proprio dal Dott. Benigni non è, quindi, sottoponibile, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Codice, alla cognizione del TNAS.
4. Attesa la complessità delle questioni trattate e la parziale soccombenza delle parti, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a carico del Dott. Roberto Benigni per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi il pagamento delle spese per assistenza difensiva che liquida in euro 750,00 (settecento cinquanta/00); e di porre a carico del Dott. Roberto Benigni per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale che liquida complessivamente in euro 6000,00 (seimila/00) e al rimborso delle spese documentate dal Collegio arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
a) accoglie l’istanza di arbitrato presentata dalla società Ascoli Calcio 1898 SpA nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, annulla la sanzione, irrogata dalla Corte Federale con la decisione impugnata indicata in motivazione, di un punto di penalizzazione in
classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011;
b) dichiara inammissibile, in base all’art. 3, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, l’istanza di arbitrato presentata dal Dott. Roberto Benigni relativa all’impugnazione della sanzione dell’inibizione a mesi uno irrogata a carico dello stesso nella decisione impugnata indicata in motivazione;
c) pone a carico del Dott. Roberto Benigni per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi il pagamento delle spese per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione;
d) pone a carico del Dott. Roberto Benigni per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione;
e) pone a carico della società Ascoli Calcio 1898 SpA per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport;
f) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 2011, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Gabriella Palmieri
F.to Filippo Lubrano
F.to Avv. Massimo Zaccheo