CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 24 marzo 2011 promosso da: Dott. Roberto Benigni, Ascoli Calcio 1898 SpA e Dott. Massimo Collina / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 24 marzo 2011 promosso da: Dott. Roberto Benigni, Ascoli Calcio 1898 SpA e Dott. Massimo Collina / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Filippo Lubrano (Arbitro) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro) riunito in conferenza personale del 24 marzo 2011 in Roma, ha pronunciato il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 2911 del 31 dicembre 2010) promosso da: Dott. Roberto Benigni, Ascoli Calcio 1898 SpA e Dott. Massimo Collina, rappresentati e difesi dall’Avv. Enzo Proietti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Catone n. 21 parti istanti Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 31 dicembre 2010 (prot. n. 2911), il Dott. Roberto Benigni, l’Ascoli Calcio 1898 SpA e il Dott. Massimo Collina (di seguito, per brevità, anche “istanti”, “ricorrenti” o le “parti istanti”), presentavano al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche FIGC, la “parte intimata”) per sentire «…previa concessione del provvedimento cautelare… revocare e/o riformare integralmente il provvedimento del 2.12.2010 della Corte di Giustizia Federale della FIGC (C.U. n. 110/CFG 2010- 2011) perché errato e destituito di presupposti in fatto ed in diritto e, comunque, ingiusto e sproporzionato…; nel merito, in via principale, annullare la decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC emessa con C.U. n. 110/CGF 2010- 2011 del 2.12.2010…». Con la decisione n. 7 di cui al C.U. n. 110/CGF 2010-2011, integrato con le motivazioni di cui al C.U. 158/CGF del 19 gennaio 2011, la Corte di Giustizia Federale, IV Collegio, aveva accolto il ricorso del Procuratore Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare FIGC, che, con deliberato del 3 novembre 2010, aveva prosciolto gli istanti dalla violazione di cui all’art. 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, C.G.S.), in relazione al Titolo I, paragrafo II, lett. c), punto 1 del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010 per non aver provveduto entro il termine del 6 luglio 2010 al disposto dell’art. 2447 c.c.; irrogando, complessivamente, alla società Ascoli Calcio 1898 SpA un punto di penalizzazione e al Dott. Roberto Benigni e al Dott. Massimo Collina l’inibizione per due mesi ciascuno. Con la decisione n. 8, di cui al C.U. n. 110/CGF 2010-2011, integrato con le motivazioni di cui al C.U. 158/CGF del 19 gennaio 2011, la Corte di Giustizia Federale, IV Collegio, aveva respinto il ricorso proposto in data 10 novembre 2010 dal Dott. Roberto Benigni, nella qualità di legale rappresentante dell’Ascoli Calcio 1898 SpA e del Dott. Massimo Collina, nella qualità di consulente amministrativo e dall’Ascoli Calcio 1898 SpA avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che, con deliberato in data 3 novembre 2010, aveva inflitto al Dott. Benigni e al Dott. Collina l’inibizione per mesi quattordici ognuno da scontarsi nella corrente stagione sportiva e alla società Ascoli Calcio 1898 SpA, a titolo di responsabilità diretta, la penalizzazione di tre punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010-2011 e l’ammenda di euro 15.000.00, per violazione dell’art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al Titolo I, paragrafo II, lett. a), punti 5 e 8, del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2010, la prevista fideiussione bancaria a favore della FIGC, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle dichiarazioni IRPEF e dei contributi ENPALS relativamente agli emolumenti dovuti ai tesserati fino a marzo 2010, e per non aver pagato, entro il termine del 25 giugno 2010, gli emolumenti dei suoi tesserati fino al marzo 2010 e i debiti sportivi nei confronti di FIGC e Leghe. Le parti istanti nominavano quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Filippo Lubrano. Con istanza in data 4 gennaio 2011 prot. n. 0011, gli istanti facevano istanza, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Codice per la riduzione dei termini procedurali, “ricorrendo nella fattispecie ragioni di urgenza”. Con provvedimento in data 4 gennaio 2011 prot. n. 0026, il Presidente del TNAS, in attesa del deposito della motivazione della decisione impugnata, “differiva ogni pronuncia sulle richieste di sospensione e riduzioni dei termini avanzate dal ricorrente in attesa dell’acquisizione agli atti della decisione impugnata in forma completa” Con memoria depositata in data 14 gennaio 2011 prot. n. 0015, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte proposte dalla parte istante, «…Con refusione, inoltre, delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), quale arbitro il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Il Prof. Avv. Filippo Lubrano e il Prof. Avv. Massimo Zaccheo accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 18 febbraio 2011. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Il Collegio Arbitrale concedeva termine alle parti, sino al 4 marzo 2011 per il deposito di memorie, sino al 14 marzo 2011 per il deposito di repliche e fissava l’udienza di discussione al 24 marzo 2011. Le parti autorizzavano congiuntamente il Collegio Arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. Con memoria autorizzata depositata in data 4 marzo 2011 prot. n. 0510, la FIGC ribadiva le argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione, sviluppandole. Con memoria autorizzata depositata in data 4 marzo 2011 prot. n. 0518, le parti istanti articolavano, con riferimento alle motivazioni depositate in data 19 gennaio 2011, i motivi di censura avverso il provvedimento della Corte di Giustizia Federale di cui al C.U. 158/CGF. Con memoria di replica depositata in data 14 marzo 2011 prot. n. 0588, le parti istanti confutavano le argomentazioni svolte nella memoria autorizzata dalla FIGC, insistendo nelle richieste già avanzate e, in particolare, perché le sanzioni siano “…quanto meno ridotte o graduate…”. Con memoria di replica depositata in data 14 marzo 2011 prot. n. 0591, la FIGC confutava le argomentazioni svolte dalle parti istanti, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. All’udienza del 24 marzo 2011, il Collegio Arbitrale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava la decisione. Con verbale in data 24 marzo 2011 prot. n. 0708, il Collegio Arbitrale pronunciava il dispositivo, comunicandolo contestualmente alle parti. DIRITTO 1. Preliminarmente va esaminata la censura, ribadita anche all’udienza di discussione orale, secondo la quale la decisione della CGF sarebbe viziata in quanto adottata dopo lo scadere del termine di quindici giorni, qualificato “perentorio” dalle istanti , previsto dall’art. 34, comma 2, del CGS. L’eccezione è infondata. Come già statuito da questo Tribunale (lodo in data 3 febbraio 2010, Moggi c. FIGC e altri due coevi, Zavaglia c. FIGC e Gallo c. FIGC), alla fattispecie in esame si applica, infatti, il principio generale e valido per tutti i provvedimenti giurisdizionali o giustiziali, secondo il quale il termine per il deposito sia del dispositivo, sia della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio. La sua violazione non incide, pertanto, sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero sotto il profilo della responsabilità dell’Amministrazione ai fini dell’azione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89. 2.1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con la citata decisione n. 7 la Corte di Giustizia Federale, IV Collegio, aveva accolto il ricorso del Procuratore Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare FIGC, che, con deliberato del 3 novembre 2010, aveva prosciolto gli istanti dalla violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al Titolo I, paragrafo II, lett. C), punto 1), del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010 per non aver provveduto entro il termine del 6 luglio 2010 citato al disposto dell’art. 2447 c.c.; irrogando, complessivamente, alla società Ascoli Calcio 1898 SpA 1 punto di penalizzazione e al Dott. Roberto Benigni e al Dott. Massimo Collina l’inibizione per 2 mesi. Con i motivi di impugnazione sviluppati nella memoria autorizzata depositata in data 4 marzo 2011, le parti istanti hanno censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale predetta, contestandone l’impianto logico ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. 2.2. Le parti istanti contestano, in particolare, la correttezza della predetta decisione con riferimento all’omesso deposito dei documenti comprovanti l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c., che disciplina, appunto, l’ipotesi della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Le censure sono fondate. La società di revisione Bompani Audit, incaricata dall’Ascoli Calcio 1898 SpA, ha redatto due referti – occorre sottolinearlo – a distanza di quattro giorni l’uno dall’altro (il primo è datato 5 luglio 2010, il secondo 9 luglio 2010, allegati n. 14 e n. 15 del ricorso introduttivo del presente giudizio arbitrale). In particolare, dall’ultimo referto risulta espressamente che “ad integrazione della nostra lettera del 5 luglio 2010 ed a chiarimento delle osservazioni indicate nella lettera della CO.VI.SO.C. del 7 luglio 2010…”, la predetta società ritiene “…superati gli adempimenti previsti dall’art. 2447 c.c….”. Non si tratta, quindi, di elementi acquisiti successivamente rispetto alla scadenza del termine del 6 luglio 2010, previsto dal Titolo I, paragrafo II, lett. C), punto 1), del comunicato ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010 citato in tema di sistema licenze nazionali 2010/2011, ma, più precisamente, della successiva attestazione, in via di integrazione del precedente referto, della sussistenza dei requisiti già alla data summenzionata del 6 luglio 2010, come, peraltro, correttamente osservato sul punto specifico dalla Commissione Disciplinare Nazionale. La relazione del Collegio Sindacale in data 9 luglio 2010 ha dato atto della situazione già realizzatasi e deve essere valutata anch’essa per i suoi effetti dichiarativi e non costitutivi del predetto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. citato. 3.1. Per quanto riguarda, invece, la citata decisione n. 8, il Collegio arbitrale a maggioranza, osserva, anche per gli aspetti sostanziali, che le conclusioni alle quali è pervenuto l’organo di giustizia sportiva con la citata decisione n. 8 appaiono legittime e pertinenti agli atti del procedimento e alle relative risultanze istruttorie. L’art. 10, comma 3, del CGS, significativamente intitolato “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, al terzo comma, disciplina le ipotesi di mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti e delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera, in relazione a quanto previsto nel citato comunicato ufficiale n. 117/A , Titolo II, paragrafo I, punti 5 e 8, e al paragrafo IV. Si tratta di ipotesi distinte che esplicitamente il citato art. 10, comma 3, sanziona per ogni distinto inadempimento, accomunate solo dalla previsione di un termine qualificabile come essenziale ex art. 1184 c.c. Con il loro comportamento, le parti istanti, come finiscono per ammettere esse stesse quando cercano di dare una valenza meno grave ai ritardi dei pagamenti effettuati, in effetti realizzano una sorta di condotta plurioffensiva, che viola, cioè, più previsioni singolarmente contemplate e sanzionate come inadempimenti. 3.2. La Corte di Giustizia Federale ha correttamente assoggettato alla cognizione degli organi della giustizia sportiva il Dott. Massimo Collina. A quest’ultimo, infatti, consulente amministrativo della società Ascoli Calcio 1898 SpA, come risulta dagli atti di causa (in particolare, dalla delega in data 21 gennaio 2010 a firma del Dott. Benigni, documento n. 8 del fascicolo della parte intimata FIGC), è stata conferita la delega “a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale, a partecipare a qualsiasi attività di organi federali, a rappresentare la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale con particolare riferimento all’assunzione di obbligazioni in nome e per conto della società e alla sottoscrizione di tutti gli atti che impegnano la stessa nei confronti della Federazione Italiana Giuoco calcio, della Lega nazionale professionisti, nonché delle società e dei tesserati affiliati alla F.I.G.C. ed alle federazioni calcistiche internazionali.” Dall’ampiezza e dal contenuto della delega conferita al Dott. Collina da parte del Dott. Benigni si evince la correttezza delle statuizioni emesse sul punto dalla Corte di Giustizia Federale. 4. In conclusione, le argomentazioni sulle quali la Corte di Giustizia Federale ha fondato le proprie valutazioni vanno condivise. Deve ritenersi, pertanto, che la Corte abbia correttamente accertato la sussistenza degli inadempimenti temporali contestati alle parti istanti con la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, in linea con quanto previsto anche dagli articoli 78 e seguenti delle Norme Organizzative Interne della FIGC - NOIF. L’impianto della motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale appare, dunque, sostanzialmente corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. La motivazione è congrua, sufficiente e condivisibile, salvo le precisazioni che saranno svolte al punto successivo a proposito dell’entità delle sanzioni erogate dalla Corte stessa. 5. Come si è già detto, la parte istante ha chiesto che le sanzioni siano “…quanto meno ridotte o graduate, in base alla giusta interpretazione della normativa e corretta proporzione tra sanzione e contestazione…». La censura attinente ai profili di incongruità, per eccesso, della pena irrogata, merita parziale accoglimento. Su tale specifico punto la Corte di Giustizia Federale, affermata la responsabilità degli incolpati in ordine alle violazioni regolamentari contestate con il provvedimento di deferimento, si è limitata a “confermare la decisione del Giudice di prime cure”. Si tratta, a ben vedere, di una motivazione eccessivamente sintetica, la quale non appare totalmente rispettosa del principio di adeguatezza. La riportata motivazione, infatti, non tiene adeguatamente conto né dei principi e precetti normativi generali e speciali che regolano la materia, né di tutti i dati della fattispecie come sopra esposta e analizzata. Va, infatti, ricordato che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito si delinea in modo compiuto anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”. Se sussistono elementi gravi, precisi e concordanti in merito all’effettività della condotta attribuita alle parti istanti, non appare, però, proporzionata alla gravità della condotta stessa la misura della sanzione inflitta della sospensione per un periodo di quattordici mesi ognuno al Dott. Benigni e al Dott. Collina. Dal riepilogo dei fatti di causa risulta che l’entità della sanzione inflitta non è proporzionata all’entità dell’inadempimento realizzato dalle parti istanti, che, nella fattispecie, per essere stati effettuati i pagamenti con ritardi non particolarmente elevati, se non addirittura minimi, finisce per assumere scarsa importanza, anche avuto riguardo all’interesse dell’altra parte, nell’ambito dell’obbligazione posta a carico delle parti istanti. In sostanza, la violazione delle parti istanti resta grave ma, alla luce delle superiori considerazioni, non così grave da giustificare un periodo di sospensione della durata di quattordici mesi per ognuno degli incolpati. Il Collegio, pertanto, ritiene di confermare la penalizzazione di tre punti da scontarsi nella corrente stagione sportiva all’Ascoli Calcio 1898 SpA e la sanzione pecuniaria della somma di euro 15.000,00 (quindicimila) irrogata dalla Corte di Giustizia Federale, ma di ridurre a dieci mesi il periodo di inibizione ciascuno al Dott. Benigni e al Dott. Collina. 6. Attesa la complessità delle questioni trattate e la parziale soccombenza dientrambe le parti, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a carico delle parti le spese e gli onorari degli Arbitri liquidati come da dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: a) accoglie il ricorso proposto avverso la decisione n. 7 di cui al C.U. n. 158/CGF del 19 gennaio 2011 e, per l’effetto, annulla la penalizzazione di punti uno a carico della Ascoli Calcio SpA e la sanzione di mesi due ciascuno di inibizione a carico del Dott. Roberto Benigni e del Dott. Massimo Collina; b) in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso la decisione n. 8 di cui al C.U. n. 158/CFG del 19 gennaio 2011, meglio indicata in motivazione, riduce la sanzione a carico del Dott. Roberto Benigni e del Dott. Massimo Collina da mesi quattordici a mesi dieci, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ferma restando la sanzione di euro 15.000,00 (quindicimila) e la penalizzazione di tre punti da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società Ascoli Calcio 1898 SpA; c) rigetta ogni altra eccezione e istanza; d) conferma per il resto la decisione n. 8 di cui al C.U. n. 158/CGF del 19 gennaio 2011; e) compensa tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; f) pone a carico delle parti - Dott. Roberto Benigni, Ascoli Calcio 1898 SpA, Dott. Massimo Collina e Federazione Italiana Giuoco Calcio - fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati complessivamente in € 6.000,00 (seimila/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge; g) pone a carico delle parti - Dott. Roberto Benigni, Ascoli Calcio 1898 SpA, Dott. Massimo Collina e Federazione Italiana Giuoco Calcio - il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; h) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2011, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di cinque originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Filippo Lubrano F.to Massimo Zaccheo STUDIO LEGALE LUBRANO & Associat i TNAS. Benigni – Collina – Ascoli Calcio / F.I.G.C. La decisione ha ritenuta esatta l’inflizione alla Società Ascoli Calcio 1988 s.p.a. di due punti di penalizzazione, uno per il mancato pagamento degli emolumenti ed uno per il mancato deposito della documentazione attestante il pagamento della ritenuta IRPEF relativa al predetto pagamento (peraltro non effettuato): la decisione ha, in proposito, ravvisato “una sorta di condotta plurioffensiva, che viola, cioè, più previsioni singolarmente contemplate e sanzionate come inadempimenti”. La motivazione è erronea, in quanto, in caso di mancato pagamento degli emolumenti, non può realizzarsi “per la contraddizione che non consente” la violazione della norma relativa al mancato (pagamento e quindi mancato) deposito della documentazione attestante il pagamento della ritenuta IRPEF: sembra, infatti, evidente che, laddove non si realizzino i presupposti per l’obbligo (del pagamento della ritenuta IRPEF e, quindi,) del deposito della documentazione attestante il pagamento degli emolumenti, la violazione è una sola appunto la violazione dell’obbligo del pagamento degli emolumenti e solo questa violazione può essere sanzionata. Paradossalmente, peraltro, la sanzione (due punti di penalizzazione per il mancato pagamento degli emolumenti) è sostanzialmente esatta, ma ciò richiede una modifica della disciplina relativa alla determinazione delle sanzioni (o una sua razionale applicazione). E’ noto, infatti, che nella stragande maggioranza dei casi (salvo naturalmente le serie minori, nelle quali minori sono gli emolumenti) gli importi dell’emolumento da corrispondere al tesserato e della ritenuta IRPEF da versare all’Erario praticamente si equivalgono, onde le fattispecie che devono essere considerate sono due: a) l’ipotesi del mancato versamento degli emolumenti (e, conseguentemente della relativa ritenuta), nella quale la Società omette di versare l’intero importo previsto al lordo quale corrispettivo per la prestazione del tesserato); b) l’ipotesi del regolare versamento degli emolumenti (pari all’incirca al 50% del previsto compenso lordo) ma del mancato versamento all’Erario della ritenuta IRPEF (con conseguente inadempimento dell’obbligo federale). Nella seconda ipotesi la violazione è una sola (mancato versamento della ritenuta, fattispecie che in passato si è spesso verificata da parte di Società in difficoltà economica) e, in questa ipotesi, trattandosi di una sola violazione, sarà applicabile una sola sanzione (un punto di penalizzazione); nella prima ipotesi (mancato pagamento degli emolumenti e, quindi, necessariamente mancato versamento della ritenuta IRPEF all’Erario) la violazione è egualmente una sola (non determinandosi, per quanto si è detto, i presupposti per il relativo versamento della ritenuta IRPEF) ma si tratta evidentemente di una violazione più grave in quanto la Società omette di erogare un importo che è sostanzialmente pari al doppio dell’importo non versato nell’ipotesi precedente e, quindi, è logico che la sanzione sia maggiore (ad esempio non inferiore a due punti di penalizzazione): ciò può avvenire, però, solo modificando (o, comunque, applicando in modo diverso) le disposizioni relative alla sanzione sportiva (punti di penalizzazione) con riferimento all’ipotesi del mancato pagamento degli emolumenti e, quindi, prevedendo che la penalizzazione debba essere non inferiore a due punti o, in sede di applicazione della previsione vigente, irrogando comunque una sanzione di due punti di penalizzazione nell’esercizio della facoltà discrezionale riconosciuta dalla norma, peraltro in questa ipotesi non irrogando alcuna sanzione per il mancato deposito della documentazione attestante il pagamento (comunque non dovuto) della ritenuta IRPEF. F.to Filippo Lubrano
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