CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 maggio 2011 promosso da: Avv. Giovanni Prete / Sig. Gaetano Carrieri

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 maggio 2011 promosso da: Avv. Giovanni Prete / Sig. Gaetano Carrieri IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO PROF. AVV. FERRUCCIO AULETTA – ARBITRO ha pronunciato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0514 del 4 marzo 2011) promosso da: Avv. Giovanni Prete, nato a Taranto il 3 marzo 1953, residente a Piandimeleto (PU), P.zza dei Conti Oliva n. 1, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Soccersport srl, con sede in Sestino (AR), via Mosconi n. 21, rappresentato e difeso dall’Avv. Annalisa Roseti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza al Viale Marconi, n. 152 (mail: annalisa.roseti@virgilio.it) parte istante CONTRO Sig. Gaetano Carrieri, nato a Taranto il 10 marzo 1988, residente a Taranto, Piazza di Vittorio, 109, C.F. CRRGNT88C10L049E, rappresentato e difeso dall’Avv. Lucia Bianco, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze alla Via P. Toscanelli n. 6 (mail: luciabianco@studiolegalebianco.com) parte resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO In data 29 dicembre 2008 il signor Gaetano Carrieri, calciatore, conferiva all’avv. Giovanni Prete, in qualità di agente di calciatori, un corrispondente incarico professionale, per la durata di due anni, mediante sottoscrizione degli appositi moduli federali, che venivano regolarmente depositati presso la segreteria della Commissione agenti della Federazione Italia Giuoco Calcio (FIGC). Al punto 2 del mandato veniva stabilito che i diritti economici e patrimoniali derivanti dal contratto erano attribuiti alla società “Soccersport srl”, con sede in Sestino (AR), e di cui l’agente, avv. Prete, è legale rappresentante. Al punto 8 del mandato veniva stabilito che, in caso di revoca senza giusta causa, il calciatore è obbligato a corrispondere all’agente la somma di euro 20.000,00. Con lettera datata 21 giugno 2010, quindi prima della scadenza del mandato, il signor Carrieri revocava l’incarico all’avv. Prete, contestando la debenza dell’importo di euro 20.000,00 a titolo di indennizzo, sull’assunto di godere soltanto della retribuzione annuale c.d. al minimo federale. Sennonchè, l’avv. Prete, con lettera datata 28 luglio 2010, chiedeva proprio il pagamento dell’ indennizzo convenuto ex art. 11, comma 3, del Regolamento Agenti 2007, e reiterava la richiesta con successiva lettera del 18 ottobre 2010, quindi con telegramma del 3 febbraio 2011. Con atto depositato presso la Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (d’ora in poi: TNAS), in data 4 marzo 2011 (prot. n. 0514), l’avv. Giovanni Prete presentava istanza di arbitrato domandando di «condannare il signor Carrieri Gaetano, calciatore, al pagamento della somma di euro 20.000,00 (ventimila euro) a titolo di indennizzo per revoca anticipata del mandato tra calciatore e agente, stipulato in Taranto in data 29 dicembre 2008, in assenza di giusta causa», col seguito degli interessi. Allegava documentazione probatoria, consistente nel: a) contratto di mandato tra calciatore e agente del 29 dicembre 2008; b) revoca dell’incarico datata 21 giugno 2010; c) raccomandata, a firma dell’avv. Giovanni Prete, del 28 luglio 2010 con ricevuta di spedizione; d) costituzione in mora, a firma dell’avv. Annalisa Roseti, del 18 ottobre 2010; e) telegramma, a firma dell’avv. Giovanni Prete del 3 dicembre 2010. Con atto depositato in data 28 marzo 2011 (prot. n. 0756), si costituiva il sig. Giovanni Carrieri, il quale domandava di: «1) respingere la domanda proposta dall’avv. Giovanni Prete; 2) in via subordinata, ridurre in via equitativa l’importo richiesto dall’avv.Prete a titolo di penale». La parte istante nominava quale Arbitro il Prof. Avv. Maurizio Benincasa, mentre il Prof. Avv. Ferruccio Auletta veniva nominato quale Arbitro dalla parte resistente; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che, in data 1° aprile 2011 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Il Collegio Arbitrale teneva l’udienza in data 12 maggio 2011 presso la sede del TNAS; dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione ex art. 20, commi 1 e 2, del Codice, si conveniva, nel rispetto del principio del contraddittorio, di procedere alla discussione. Quindi, veniva concesso alle parti termine fino al 23 maggio 2011 per il deposito di una memoria finale. Il Collegio si riservava la deliberazione del lodo all’esito della scadenza di tale termine. In sintesi, il sig. Carrieri ha motivato il suo rifiuto ad adempiere col fatto (i) che l’agente, avv. Prete, non avrebbe svolto alcuna attività di assistenza nel momento della stipula del contratto con la società Manfredonia calcio presso la quale il calciatore era stato tesserato; difatti, il contratto di mandato fra il Carrieri e il Prete era successivo al contratto di prestazione sportiva tra il Carrieri e la società Manfredonia calcio (sottoscritto in data 19 agosto 2008 e di durata triennale). E, ancora, col fatto (ii) che, a seguito dello “svincolo” del Carrieri dal Manfredonia (ai sensi dell’art. 110, comma 1, NOIF, siccome il Consiglio della FIGC –con provvedimento del 16 luglio 2010– ne aveva deliberato la non iscrizione al campionato di competenza), era andato sopportando la mancata corresponsione delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2010. Ed è alla luce di questi motivi che il signor Carrieri ritiene di non dovere adempiere al pagamento dell’indennizzo, e comunque si rivolge a questo Collegio arbitrale perché eserciti il suo discrezionale potere di riduzione della penale. Di contro, l’avv. Giovanni Prete contesta quanto sostenuto dal signor Carrieri, e nel ribadire la domanda di adempimento contrattuale e, quindi, di condanna al pagamento dell’importo determinato per la revoca senza giusta causa e relativi accessori, motiva, soprattutto, come la clausola penale abbia una funzione meramente risarcitoria e come non soccorrano gli estremi per l’esercizio di eventuali poteri di riduzione. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata. E’ incontroverso che soccorre una fattispecie di revoca del mandato, e del pari lo è che le parti abbiano attribuito un diritto patrimoniale al destinatario della dichiarazione di recesso dal contratto, liquidando in € 20.000,00 quanto dovuto dal mandante che, in ipotesi di ingiustificatezza, se ne fosse reso autore. Ora, in difetto di più univoca allegazione da parte del calciatore di una circostanza intesa oggettivamente a escludere la cogenza della c.d. penale, per negare l’attribuzione patrimoniale de qua finanche l’argomento secondo il quale l’agente non avrebbe assistito il calciatore nella stipula del contratto con la società Manfredonia calcio, e che pertanto il primo neppure avrebbe dato compimento al mandato conferito dal secondo, non appare decisivo. La causa del negozio che occupa, infatti, è integrata più complessivamente dalla cura degli interessi del calciatore da parte dell’agente e non già si risolve nell’assistenza contrattuale senz’altro. Pertanto, il mandato fra agente e calciatore si dispiega funzionalmente in una serie di attività nell’ambito dei rapporti fra le parti, che non posso essere ridotte puntualmente all’assistenza nella stipula di un contratto di prestazioni sportive. Di qui l’irrilevanza della causa di pretesa esenzione dall’obbligazione di pagamento. Nella fattispecie, pertanto, si dà mandato la cui determinazione interruttiva non appare assistita da (altra) giusta causa. Di conseguenza il corrispondente indennizzo è dovuto, e con sequela di interessi computati al tasso legale a far data dal dì successivo a quello del ricevimento della richiesta spedita dal creditore con la nota raccomandata del 28 luglio 2010. Né la subordinata richiesta della parte resistente di ridurre l’indennizzo preventivamente liquidato dalle parti può incontrare il favore del Collegio in ragione degli accidenti che hanno incontestatamente connotato lo svolgimento del contratto di prestazione sportiva del calciatore medesimo e che però non assumono, per misura temporale ed economica ovvero per consistenza degli effetti patrimoniali ultimi, la capacità di sovvertire l’assetto degli interessi sostanzialmente avuto presente dalle parti all’atto di convenire l’importo della clausola penale. Insomma, pure in considerazione delle sopravvenienze denunciate dalla parte istante, questo Collegio ritiene che non vi sia attualmente alcuna “manifesta eccessività” dell’indennizzo al pagamento del quale, nella misura stabilita per contratto, il calciatore deve essere pertanto condannato. Le spese per assistenza difensiva, per diritti degli arbitri e del C.O.N.I. seguono la naturalmente la soccombenza, oltre che il criterio di causalità. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o istanza, così decide: - condanna il sig. Gaetano Carrieri al pagamento, in favore dell’avv. Giovanni Prete, della somma di €. 20.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora di cui in motivazione; - condanna il sig. Gaetano Carrieri al rimborso, in favore dell’avv. Giovanni Prete, delle spese per assistenza difensiva, che liquida complessivamente in € 1.250,00, oltre spese generali (12,5%), IVA e CPA, nonché dei diritti del CONI; - condanna il sig. Gaetano Carrieri al pagamento dei diritti degli arbitri, che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge; - dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri; - manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deciso in Roma, il giorno 27 maggio 2011, con la partecipazione di tutti gli Arbitri, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Maurizio Benincasa F.to Ferruccio Auletta
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