CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 6 aprile 2011 promosso da: Sig. Sergiu Suciu / Sig. Simone Albrigi

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 6 aprile 2011 promosso da: Sig. Sergiu Suciu / Sig. Simone Albrigi I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente Prof. Avv. Ferruccio Auletta Arbitro Prof. Avv. Massimo Coccia Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 6 aprile 2011 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 461 (prot. n. 008 del 3 gennaio 2011) promosso da: Sergiu Suciu, nato a Satu Mare (Romania) l’8 maggio 1990 e residente a Torino, via Caraglio n. 29, rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Bianco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Toscanelli n. 6, giusta delega rilasciata a margine della istanza di arbitrato datata 22 dicembre 2010 ricorrente contro Simone Albrigi, nato a Torino il 6 agosto 1974 e residente a Pino Torinese (TO), via Traforo n. 17, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Cereser ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Biancamano n. 3, giusta delega in calce alla memoria di costituzione datata 10 gennaio 2011 resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il sig. Sergiu Suciu (il “sig. Suciu” o il “Ricorrente”) è un calciatore professionista tesserato per il Torino F.C. 2. Il sig. Simone Albrigi (il “sig. Albrigi” o il “Resistente”) è un agente iscritto nell’elenco degli Agenti di Calciatori della FIGC. B. Il procedimento arbitrale B.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 3. Con istanza in data 22 dicembre 2010, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il sig. Suciu ha dato avvio al presente arbitrato, chiedendo una pronuncia che, premesse alcune declaratorie relative ai rapporti tra le parti, accerti che il Ricorrente nulla deve ad alcun titolo al sig. Albrigi. 4. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente nominava quale proprio arbitro il prof. avv. Ferruccio Auletta. 5. Con memoria depositata in data 17 gennaio 2011 il sig. Albrigi si è costituito nel procedimento arbitrale così avviato, per chiedere il rigetto delle domande del sig. Suciu e, in via riconvenzionale, per ottenere la condanna del Ricorrente a corrispondere un pagamento al Resistente. 6. Nella memoria di costituzione, il Resistente nominava quale proprio arbitro il prof. avv. Massimo Coccia. 7. In data 27 gennaio 2011 il Ricorrente depositava una memoria di risposta alla domanda riconvenzionale svolta dalla Resistente per chiederne il rigetto. Nella stessa, il Ricorrente comunque chiedeva, “in via pregiudiziale”, la sospensione del procedimento di fronte al TNAS in attesa dell’esito di un giudizio per querela di falso pendente di fronte al Tribunale di Torino, nonché, “in via preliminare”, la rimessione all’Alta Corte di Giustizia Sportiva di questione interpretativa. 8. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Luigi Fumagalli, che in data 31 gennaio 2011 accettava l’incarico. 9. Il 18 febbraio 2011 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio si riservava di provvedere in merito alla prosecuzione del giudizio. 10. Con ordinanza del 18 febbraio 2011, il Collegio, ritenuti non sussistenti i presupposti per la sospensione del procedimento richiesta dal Ricorrente, concedeva alle parti termini per il deposito di memorie istruttorie, fissando l’udienza per l’eventuale assunzione delle prove costituende e per la discussione. 11. Successivamente al deposito delle memorie, con ordinanza del 3 marzo 2011, il Collegio ammetteva l’interrogatorio formale del sig. Albrigi e del sig. Suciu, così come prove testimoniali, riservandosi ogni provvedimento in merito alle altre istanze istruttorie formulate dalle parti. 12. In data 4 marzo 2011 si svolgeva l’udienza per l’escussione delle prove ammesse. Nel corso dell’udienza, il Ricorrente esibiva gli originali e depositava copia degli avvisi di ricevimento della raccomandata inviata in data 24 novembre 2010 alla Commissione Agenti e al sig. Albrigi. Il Resistente, pertanto, dichiarava di rinunciare alle istanze istruttorie di cui ai punti 2 e 3 a p. 18 della memoria del 22 febbraio 2011. Veniva, poi, esperito l’interrogatorio formale del sig. Albrigi sui capitoli dedotti dal Ricorrente. Al termine dell’udienza, preso atto dell’assenza del sig. Suciu, impossibilitato a partecipare all’udienza, il Collegio ammetteva i capitoli di prova sui quali si era riservato di provvedere con l’ordinanza del 3 marzo 2011. Disponeva, inoltre, l’acquisizione presso la Commissione Agenti dell’originale del mandato sottoscritto dalle parti il 16 dicembre 2009 e delegava il Presidente del Collegio Arbitrale per l’assunzione dell’interrogatorio formale del sig. Suciu e delle testimonianze ammesse, fissando il giorno 14 marzo 2011 per tali adempimenti e rinviando all’udienza del 6 aprile 2011 per l’esame del documento da acquisire e in ogni caso per la discussione. 13. In data 14 marzo 2011 presso l’ufficio del Presidente del Collegio Arbitrale in Milano si svolgeva l’udienza per l’interrogatorio formale del sig. Suciu, alla presenza delle parti. Venivano altresì raccolte le testimonianze del sig. Fabbri e del sig. Grigore Suciu, mentre il Resistente dichiarava di rinunciare alla deposizione del sig. Petrachi. 14. Alla successiva udienza del 6 aprile 2011, il Collegio dava atto dell’avvenuta acquisizione dell’originale del contratto di mandato stipulato fra le parti il 16 dicembre 2009 e del fatto che su detto modulo non risultasse barrata alcuna delle somme indicate al punto 8 lett. b) dello stesso. Il Collegio invitava quindi le parti alla discussione nel merito. Entrambe le parti concludevano insistendo per l’accoglimento delle proprie domande. All’esito della discussione, le parti dichiaravano di essere soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. Il Collegio si riservava. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del sig. Suciu 15. Il sig. Suciu nella propria istanza di arbitrato ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.mo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport accertare e dichiarare: 1) La nullità del contratto di mandato datato 5/9/2010 depositato presso la Commissione agenti in data 27/09/2010. 2) In subordine voglia accertare e dichiarare l’esistenza della giusta causa di revoca del mandato datato 5/9/2010 con conseguente declaratoria che il ricorrente nulla deve ad alcun titolo al sig. Albrigi. Con vittoria di competenze ed onorari del presente giudizio”. 16. Nella memoria del 27 gennaio 2011 il Ricorrente ha chiesto altresì al Collegio Arbitrale di: “In via pregiudiziale, sospendere il presente procedimento all’esito del giudizio per querela di falso pendente dinnanzi al Tribunale di Torino. In via preliminare, rimettere alla Alta Corte di Giustizia per l’interpretazione degli artt. 16 e 17 del Regolamento Agenti, nella parte in cui rispettivamente si contempla la nullità del mandato per la mancanza del compenso e nella parte in cui si prevede viceversa che in caso di mancata determinazione del compenso questo venga determinato nella percentuale del 3%. Nel merito, contrariis rejectis, voglia dichiarare che la revoca è avvenuta per giusta causa e per l’effetto nulla è dovuto ad alcun titolo al sig. Albrigi e pertanto respingere le domande tutte proposte dal medesimo con la memoria di costituzione”. b. Le domande del sig. Albrigi 17. Nella memoria depositata il 17 gennaio 2011 il sig. Albrigi ha formulato le seguenti conclusioni: “1. In via principale e riconvenzionale accertare e dichiarare che la revoca inviata in data 24.11.2010, relativa al contratto di mandato in data 5.09.2010, è da ritenersi nulla, e per l’effetto,condannare il sig. Suciu, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto professionistico, e per aver egli concluso un nuovo contratto senza l’assistenza dell’agente regolarmente incaricato, a corrispondere al sig. Albrigi il compenso pari al 3% sull’importo lordo del nuovo contratto ex art. 21 comma 6 e 17 comma 6 Reg. Agenti 2. In via subordinata e riconvenzionale accertare e dichiarare valida la revoca 24.11.2010, ma che tale revoca è senza giusta causa, o che se la giusta causa è la sottoscrizione presumibilmente falsificata del contratto 5.09.2010, non è giudicabile da questo Collegio, e per l’effetto condannare il sig. Suciu, al pagamento della somma di € 15.000,00= prevista dal contratto 5.09.2010 quale penale per la revoca senza giusta causa, oltre gli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo, o della maggior somma ritenuta equa di giustizia. 3. In via di estremo subordine e riconvenzionale nella denegata ipotesi che venisse dichiarato nullo il contratto di mandato 5.09.2010 accertare e dichiarare la validità del mandato 16.12.2009, e per l’effetto condannare il sig. Suciu al pagamento della penale di € 15.000,00 prevista dal contratto 16.12.2009 quale penale per la revoca senza giusta causa, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo, o della maggior somma ritenuta equa di giustizia. Con vittoria di spese e diritti amministrativi versati, oltre IVA e CPA”. C.3 La posizione delle parti 18. Il seguente riassunto della posizione delle parti è svolto a mero titolo illustrativo e senza alcuna pretesa di completezza; ad ogni buon conto, il Collegio ha attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato e tutti gli argomenti esposti dalle parti anche ove non ne sia stata fatta espressa menzione nel presente lodo. a. La posizione del sig. Suciu 19. Il Ricorrente deduce in questo arbitrato di nulla dovere al Resistente in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi: infatti, a parere del Ricorrente, il mandato sottoscritto il 5 settembre 2010 è nullo, ed in ogni caso divenuto inefficace per effetto di revoca per giusta causa. Dunque, le pretese, formulate dal Resistente in via riconvenzionale, dovrebbero essere respinte. Tali conclusioni discenderebbero dalla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti. 20. A tal riguardo, il Ricorrente ricorda di aver conferito nel gennaio 2008 al sig. Albrigi l’incarico di curare, in qualità di agente, i suoi interessi di calciatore ai sensi dell’allora vigente Regolamento Agenti (il “Primo Mandato”). Il Primo Mandato prevedeva una durata fino al 30 dicembre 2010. Prima di tale scadenza, ossia il 16 dicembre 2009, veniva peraltro sottoscritto fra le parti un nuovo contratto, con scadenza al 15 dicembre 2011 (il “Secondo Mandato”). 21. Non avendo mai ricevuto dal sig. Albrigi copia né del Primo Mandato né del Secondo Mandato, il sig. Suciu ne faceva richiesta tramite il padre alla Commissione Agenti che con lettera del 26 febbraio 2010 provvedeva ad inviargliene copia. 22. Successivamente, essendo venuta meno la fiducia nei confronti del sig. Albrigi quale proprio agente, il Ricorrente comunicava al medesimo (in un primo momento solo verbalmente, e poi con lettera del 30 settembre 2010) la revoca dell’incarico, inviandone copia alla Commissione Agenti. 23. In data 15 novembre 2010 il Ricorrente riceveva una lettera da parte del legale del sig. Albrigi, il quale imputava la revoca esercitata dal sig. Suciu al rapporto di mandato “precedentemente sottoscritto tra le parti” e comunicava che a detto rapporto ne era, in realtà, subentrato un altro, datato 5 settembre 2010 (il “Terzo Mandato”), di cui il sig. Suciu doveva essere a conoscenza. 24. Al contrario, secondo la ricostruzione dei fatti esposta dal Ricorrente, solo al momento del ricevimento della raccomandata del 15 novembre 2010 egli apprendeva dell’esistenza di tale Terzo Mandato. 25. Secondo il Ricorrente, il Terzo Mandato sarebbe stato sottoscritto in realtà in un periodo di gran lunga antecedente alla data in esso riportata e sarebbe stato compilato unilateralmente dal sig. Albrigi (anche per la parte relativa alla previsione della clausola penale), il quale l’avrebbe depositato presso la Commissione Agenti solo successivamente alla comunicazione informale (avvenuta verbalmente il 22 settembre 2010) da parte del sig. Suciu della intenzione di revocare il mandato. 26. A parere del Ricorrente, il Terzo Mandato sarebbe da ritenere nullo per mancanza di uno degli elementi essenziali ai sensi del Regolamento Agenti (art. 16 comma 5), ossia la determinazione del compenso per l’agente, ancorché vi sia un contrasto con la previsione di cui all’art. 17, la cui risoluzione dovrebbe essere rimessa alla competente Alta Corte di Giustizia Sportiva. Il Terzo Mandato avrebbe avuto, poi, contenuti mai concordati fra le parti, quali ad esempio una penale di EUR 15.500 in caso di revoca dell’incarico. 27. In ogni caso, secondo il Ricorrente, la circostanza di aver depositato un contratto apparentemente sottoscritto dal sig. Suciu, ed abusivamente riempito, costituirebbe di per sé sola giusta causa di revoca dell’incarico di agente conferito dal sig. Suciu al sig. Albrigi in base al Terzo Mandato. 28. Contro siffatta conclusione, a parere del Ricorrente, non può essere opposta la tesi, sostenuta dal Resistente, secondo la quale la clausola penale era comunque contemplata anche nel Secondo Mandato. In proposito, infatti, il Ricorrente deduce che nella copia del Secondo Mandato in suo possesso non vi sarebbe alcuna previsione della clausola penale. 29. Inoltre, secondo il Ricorrente, la motivazione addotta dal Resistente per giustificare l’inserimento della clausola penale non avrebbe alcun fondamento, in quanto la circostanza che il sig. Suciu abbia stipulato un contratto ai minimi federali (come riportato dal sig. Albrigi) fa sì che l’Agente non abbia diritto ad alcun compenso, come stabilito dall’art. 10 comma 9 del Regolamento Agenti applicabile. 30. In realtà, secondo il Ricorrente, la stessa ricostruzione dei fatti esposta del Resistente (che afferma di essere stato agente del calciatore da quando questi aveva 14 anni, e, avendo lavorato senza compenso negli anni precedenti, di aver inserito la previsione della clausola penale nel contratto proprio per tutelarsi nel caso il calciatore avesse voluto revocarlo senza nemmeno rimborsargli le spese sostenute) dimostrerebbe che l’inserimento della penale nel Terzo Mandato era frutto di una cautela del Resistente e non di una pattuizione fra le parti. 31. Secondo il Ricorrente, poi, sono prive di pregio le argomentazioni del Resistente secondo il quale la revoca dell’incarico conferito con il Terzo Mandato, effettuata dal sig. Suciu con lettera del 24 novembre 2010, sarebbe nulla per non essere stata inviata all’indirizzo personale dello stesso, bensì al suo legale. Il sig. Suciu sottolinea che lo stesso, pochi giorni prima, aveva scritto al sig. Suciu dichiarando di agire in nome e per conto del sig. Albrigi. Del resto, secondo il Ricorrente, la revoca inviata al legale del sig. Albrigi aveva comunque raggiunto lo scopo di essere portata a sua conoscenza, poiché lo stesso legale, con la successiva comunicazione del 30 novembre 2010, dichiarava di prendere atto della revoca del Terzo Mandato. Inoltre, il sig. Suciu aveva regolarmente provveduto a trasmettere copia della revoca anche alla Commissione Agenti, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio. b. La posizione del sig. Albrigi 32. Il Resistente si oppone alle domande del sig. Suciu, delle quali chiede il rigetto, deducendone l’infondatezza sotto diversi profili, e chiede, in via riconvenzionale, la condanna del Resistente al pagamento di un compenso o di una penale per la revoca senza giusta causa del mandato conferitogli dal sig. Suciu. 33. Afferma il Resistente, infatti, di essere stato l’agente del sig. Suciu per circa sette anni, fin dall’arrivo di questi in Italia all’età di 14 anni, senza aver mai ricevuto alcun compenso. Il sig. Suciu avrebbe, infatti, sottoscritto con il sig. Albrigi tre successivi contratti. Il Primo Mandato sarebbe stato sottoscritto in data 31 dicembre 2008, con scadenza biennale e sarebbe stato sostituito, prima della scadenza, dal Secondo Mandato, sottoscritto il 16 dicembre 2009. Il Terzo Mandato, infine, sarebbe stato sottoscritto il 5 settembre 2010, ma per esplicita richiesta del sig. Suciu sarebbe stata mantenuto la data di scadenza prevista dal Secondo Mandato, ossia il 15 dicembre 2011. 34. Secondo il Resistente, diversamente da quanto affermato dal sig. Suciu, già il Secondo Mandato prevedeva una clausola penale, dell’importo di EUR 15.500, per l’ipotesi di revoca senza giusta causa. Per un mero errore materiale, tuttavia, nel Secondo Mandato non sarebbe stata barrata la casella sub b) indicante la previsione della clausola penale, ma direttamente quella indicante la somma di EUR 15.500,mentre sarebbe stato barrato lo spazio indicante la cifra pattuita, “apparentemente ad indicare che non vi fosse alcuna cifra pattuita, perché in realtà si voleva barrare direttamente quella di Euro 15.500,00 indicata subito sotto”. Secondo il Resistente, malgrado il piccolo errore materiale nella compilazione del modulo, appare chiaro che le parti avrebbero concordato una penale di EUR 15.500 per l’ipotesi della revoca senza giusta causa. Il Resistente in proposito produce copia del Secondo Mandato in suo possesso, sottolineando come la stessa sia diversa da quella prodotta dal Ricorrente, in quanto evidentemente si tratta di copia mal riprodotta essendo stata, fra l’altro, inviata dalla Commissione Agenti al sig. Suciu dietro richiesta di questi. 35. In proposito, peraltro, il Resistente afferma di aver sempre consegnato al sig. Suciu copia dei mandati successivamente sottoscritti, ma senza essersi mai fatto rilasciare alcuna ricevuta, non essendo ciò prescritto dal Regolamento Agenti. 36. In merito al Terzo Mandato, il Resistente afferma che esso è statoeffettivamente firmato dal Ricorrente, anche se in assenza di testimoni, e che il rinnovo annuale prima della scadenza era la prassi normale fra le parti che, infatti, in tre anni (2008, 2009, 2010) hanno firmato tre diversi mandati. Secondo il Resistente, invero, l’unica anomalia del Terzo Mandato rispetto ai precedenti sarebbe consistita nella sua durata in quanto, su espressa richiesta del sig. Suciu, era stata mantenuta la data della scadenza naturale del Secondo Mandato, cioè il 16 dicembre 2011. 37. In ogni caso, il sig. Albrigi avrebbe svolto attività a vantaggio del sig. Suciu “nel rispetto del nuovo mandato”, discutendo con il Torino F.C. il rinnovo del contratto. 38. Quando poi il sig. Suciu, poco dopo la sottoscrizione del Terzo Mandato, aveva comunicato verbalmente al sig. Albrigi la propria intenzione di revocare l’incarico, questi gli avrebbe unicamente ricordato la sottoscrizione del Terzo Mandato e la previsione della penale, senza incontrare nessuna obiezione da parte dell’attuale Ricorrente. 39. Poiché, poi, nel comunicare per iscritto al sig. Albrigi la revoca dell’incarico (con la lettera datata 30 settembre 2010), il sig. Suciu faceva riferimento unicamente al Secondo Mandato, il legale del Resistente aveva risposto facendo presente che, essendo stato sottoscritto il Terzo Mandato, la revoca del Secondo Mandato non poteva essere ritenuta valida. La successiva comunicazione di revoca, datata 24 novembre 2001, era stata inviata al sig. Albrigi presso lo studio del suo legale, dove, tuttavia, il sig. Albrigi non aveva allora eletto domicilio. Il Resistente sottolinea, quindi, come egli non abbia mai ricevuto al proprio indirizzo la comunicazione della revoca del Terzo Mandato. 40. Poco dopo, comunque, nel gennaio 2011, con l’assistenza di un altro agente, il sig. Suciu ha rinnovato il contratto professionistico con il Torino F.C. 41. Riassumendo, il Resistente contesta che (i) il sig. Suciu possa aver appreso dell’esistenza del Terzo Mandato solo a seguito della raccomandata del 15 novembre 2011, in quanto egli lo aveva sottoscritto personalmente, così come (ii) che questi ignorasse l’esistenza della penale, concordata invece fra le parti, e, infine, (iii) che la clausola penale fosse stata inserita unicamente nel Terzo Mandato, essendo invece già prevista anche nel Secondo Mandato. Inoltre, secondo il Resistente, non sarebbe vero che egli avrebbe depositato il Terzo Mandato presso la Commissione Agenti solo 3 giorni prima della scadenza del termine per tale adempimento, essendo invece provato che l’invio era avvenuto 8 giorni prima, nel rispetto delle vigenti disposizioni, così come non sarebbe vero che il padre del sig. Suciu sarebbe stato presente al momento in cui lo stesso aveva comunicato verbalmente al sig. Albrigi l’intenzione di revocare l’incarico. 42. In merito alla sussistenza della giusta causa di revoca, che il Ricorrente individua nella falsa (o nell’abuso della) sottoscrizione del Terzo Mandato, il Resistente sottolinea che la giusta causa di revoca sarebbe dovuta sussistere al momento della comunicazione della revoca, mentre in questo caso, a suo parere, la revoca sarebbe avvenuta senza l’indicazione di alcuna giusta causa: solo successivamente, infatti, il Ricorrente avrebbe fatto riferimento alla sottoscrizione del Terzo Mandato come motivo che avrebbe giustificato la revoca dell’incarico, all’unico scopo di non corrispondere la penale pattuita fra le parti. 43. In merito alla richiesta del Ricorrente di accertamento della nullità del Terzo Mandato, in quanto privo della previsione del compenso, secondo il Resistente tale eccezione è palesemente infondata in quanto il contratto con il Torino F.C. era stipulato ai minimi federali, e pertanto non poteva essere previsto alcun compenso per l’Agente. Comunque, in ogni caso, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Agenti, laddove non sia fissato il compenso per l’agente questo deve essere determinato nella misura del 3%. 44. Riassumendo, a parere del Resistente, il sig. Suciu deve essere condannato a pagare un importo pari al 3% del corrispettivo lordo previsto a suo favore nel contratto stipulato con il Torino F.C. nel gennaio 2011 o l’importo di EUR 15.500, poiché: - se il Terzo Mandato è nullo, resta valido il Secondo Mandato, revocato senza giusta causa: dunque, il Resistente avrebbe diritto alla penale in esso pattuita (EUR 15.500); - se il Terzo Mandato è valido, ma la sua revoca invalida, in quanto non pervenuta alla Commissione Agenti e non comunicata alla formale residenza del sig. Albrigi, allora, in considerazione del contratto firmato dal sig. Suciu con il Torino F.C. senza l’assistenza del proprio agente in carica, il Ricorrente sarebbe tenuto a corrispondere al sig. Albrigi un compenso per un importo pari al 3% del corrispettivo lordo previsto a suo favore nel contratto con il Torino F.C., come stabilito dal Regolamento Agenti; - se il Terzo Mandato è valido e la revoca rituale, questa sarebbe comunque senza giusta causa, e quindi il Ricorrente dovrebbe corrispondere al Resistente l’importo stabilito a titolo di penale nel Terzo Mandato (EUR 15.500); - se la giusta causa di revoca dovesse essere individuata nella falsa sottoscrizione del Terzo Mandato, l’accertamento di tale falsa sottoscrizione non potrebbe essere oggetto del presente arbitrato e, conseguentemente, il Collegio non potrebbe che ritenere che la revoca è stata effettuata senza giusta causa e quindi condannare il sig. Suciu al pagamento della penale. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sulla controversia tra le parti a. Premessa 45. La controversia insorta tra le parti e dedotta nel presente arbitrato riguarda, in sostanza, la validità e l’efficacia del Terzo Mandato, ossia del contratto datato 5 settembre 2010 recante un incarico al sig. Albrigi quale agente del sig. Suciu fino al 16 dicembre 2011 e la previsione di una penale, determinata nell’importo di EUR 15.500, da pagare in caso di revoca senza giusta causa di siffatto incarico. In particolare, da un lato, il sig. Suciu ricorre in arbitrato al fine di vederne accertata la nullità, o, in subordine, di veder accertata la sussistenza della giusta causa di revoca dello stesso; dall’altro lato, il sig. Albrigi fa valere una pretesa nullità della revoca, o comunque l’assenza di giusta causa, per ottenere la condanna del Ricorrente al pagamento del compenso stabilito dalle norme applicabili, o comunque dell’importo di EUR 15.500 previsto dal Terzo Mandato a titolo di penale. 46. Non contestata è invece la giurisdizione di questo Collegio arbitrale, come stabilità dal’art. 5 del Terzo Mandato in questi termini: “Ogni controversia comunque nascente dal presente contratto, relativa all’interpretazione e risoluzione dello stesso, verrà decisa con arbitrato rituale amministrato dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI ai sensi del relativo Regolamento”. 47. Il Ricorrente, peraltro, in via preliminare, ha proposto due istanze, tese ad ottenere (i) la sospensione del presente arbitrato per attendere l’esito del giudizio di querela di falso pendente di fronte al Tribunale di Torino e vertente sul Terzo Mandato, e (ii) la sottoposizione all’Alta Corte di Giustizia Sportiva di questione interpretativa relativa al Regolamento Agenti. 48. Tali istanze sono state respinte dal Collegio con ordinanza del 18 febbraio 2011. Su di esse, ed in particolare sui pretesi effetti nel presente arbitrato della pendenza del giudizio di querela di falso, occorre peraltro aggiungere qualche osservazione. b. Sugli effetti nel presente arbitrato del giudizio sulla querela di falso proposta avverso il Terzo Mandato 49. A tal riguardo, il Ricorrente illustra di aver impugnato con querela di falso il Terzo Mandato, in quanto riempito absque pactis, avviando un giudizio di fronte al Tribunale di Torino. Sulla pendenza di siffatto giudizio il Ricorrente basa dunque l’istanza di sospensione del presente arbitrato, allo scopo di attendere la decisione che sarà resa dal Tribunale di Torino. La pendenza di quel giudizio (e comunque la non decidibilità in arbitrato della questione di falso) è peraltro invocata anche dal Resistente per escludere che la pretesa falsificazione del Terzo Mandato sia considerata nell’ambito della valutazione della sussistenza di una giusta causa di sua revoca. 50. Il Collegio rileva che il tema della “pregiudizialità necessaria” della querela di falso è stata già affrontata in precedente lodo (Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, lodo 19 gennaio 2009, Quagliarella c. Pagliari), ai cui svolgimenti e conclusioni questo Collegio Arbitrale aderisce. 51. In siffatto precedente si sono ricordati i principi giurisprudenziali (confermati anche successivamente da Cass., 1° settembre 2010 n. 18989), secondo i quali la querela di falso è necessaria nel caso di riempimento absque pactis di foglio sottoscritto in bianco, mentre essa non è esperibile nell’ipotesi di riempimento contra pacta; tuttavia, allo stesso tempo si è sottolineato tra l’altro che “la ineludibilità della querela a tal fine, però, non preclude anche l’accesso al merito della controversia …, e ciò non soltanto perché la dottrina ha già ritenuto che «agli arbitri è costantemente riservato il potere di risoluzione incidentale della questione sopra l’autenticità di prove documentali, anche se ‘per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale’» (cfr. Riv. arb., 2005, 265), quanto perché oggetto del presente procedimento è altro dall’accertamento del falso documentale, trattandosi piuttosto della «sussistenza, nella specie, di una giusta causa per l’esercizio del diritto di recesso …» …, in modo – cioè - che la questione di falso documentale, non integrando l’oggetto vero e proprio dell’accertamento e della pronuncia giudiziale, possa - come «tutte le questioni [soltanto] rilevanti per la decisione» - venire risolta incidenter tantum giusta l’art. 819 c.p.c. (attesa la natura «rituale» del presente procedimento). Né può dirsi ricorrente, qui, un’ipotesi di sospensione del procedimento arbitrale ai sensi dell’art. 819-bis, 1° comma, n. 2, c.p.c. per l’insorgenza di una «questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d’arbitrato e che per legge deve essere decisa con autorità di giudicato». Infatti, se si deve certamente escludere il potere di privati di decidere le cause - incidentali o principali - per querela di falso stante già l’antinomia strutturale, prim’ancora che funzionale, col giudizio arbitrale poiché è lì prevista la partecipazione obbligatoria del P.M., vi è che l’insorgenza nel corso dell’arbitrato della questione di falso non sembra imporre, e tanto meno consentire alcuna sospensione del procedimento. … Del resto, ai fini della sospensione il nesso tra la questione inarbitrabile e il giudizio arbitrale deve risultare del genere di pregiudizialità-dipendenza vera e propria, come stabilito dall’art. 295 c.p.c. Invece, una questione in tema di prova (documentale) può essere sì rilevante (arg. ex art. art. 184, primo comma c.p.c.), giammai pregiudicante …”. 52. Da siffatte considerazioni, dunque, discendono la non necessità della sospensione dell’arbitrato in attesa della decisione del Tribunale di Torino e la possibilità per questo Collegio di considerare senz’altro il merito della controversia, nonostante la pendenza del procedimento sulla querela di falso. c. Sulla sottoposizione di questione interpretativa all’Alta Corte di Giustizia Sportiva 53. Il Ricorrente ha altresì chiesto di rimettere alla Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il CONI (la “Alta Corte”) una questione interpretativa per risolvere un contrasto tra due norme del Regolamento Agenti 2010. 54. Il Collegio nota invero che nessuna norma, di diritto comune come del sistema sportivo, nel Codice TNAS o tra le regole che disciplinano l’attività dell’Alta Corte, consente siffatta rimessione. Invero, la funzione consultiva, prevista dall’art. 12-bis comma 3 dello Statuto CONI e disciplinata dall’art. 15 del Codice dell’Alta Corte, è svolta dall’Alta Corte solo a favore del CONI o, per il tramite di questo, di una Federazione sportiva. Dunque l’accesso a tale funzione è precluso a questo Collegio Arbitrale, il quale non è organo del CONI e al quale spetta la soluzione delle questioni interpretative rilevanti al fine del suo giudizio. d. Sul merito della controversia d.1 La validità del Terzo Mandato 55. Il Ricorrente, per veder accolta la propria domanda di accertamento di nulla dovere al Resistente in base al Terzo Mandato, e conseguentemente respinta la domanda spiegata in via riconvenzionale dal sig. Albrigi sulla base di tale contratto, ne contesta la validità. A parere del sig. Suciu, il Terzo Mandato sarebbe nullo in quanto mancante della indicazione del compenso dovuto all’agente del calciatore, previsto quale contenuto necessario del mandato “a pena di nullità” dall’art. 16 comma 5 del Regolamento Agenti 2010, applicabile ratione temporis a siffatto contratto. 56. Il Collegio Arbitrale non condivide la censura mossa dal Ricorrente. Il Terzo Mandato, quale prodotto dallo stesso sig. Suciu (doc. 7 allegato alla istanza arbitrale), infatti, reca sbarrate le parti del modulo relative alla indicazione del compenso. Dunque, il Terzo Mandato contiene, come vuole l’art. 16 comma 5 del Regolamento Agenti 2010, “informazioni” relative al compenso per l’agente, prevedendo che nulla gli sia dovuto. Dunque, non può essere ravvisata la nullità dedotta dal Ricorrente. d.2 Il recesso dal Terzo Mandato 57. Il sig. Suciu deduce che, qualora il Terzo Mandato fosse ritenuto valido, esso comunque avrebbe perso efficacia per effetto della revoca dell’incarico al sig. Albrigi, comunicata il 24 novembre 2010. A parere del Ricorrente tale revoca si fonderebbe su di una “giusta causa”, consistente nel riempimento abusivo del Terzo Mandato ad opera del sig. Albrigi. 58. A tale prospettazione si oppone il Resistente, che contesta sia la ritualità (e dunque l’efficacia) della revoca dell’incarico, sia la sussistenza di una giusta causa, per dedurne, alternativamente, il proprio diritto al compenso o l’obbligo del sig. Suciu di versare la penale stabilita nello stesso Terzo Mandato. 59. Il primo profilo, dunque, che il Collegio deve esaminare attiene alla ritualità della comunicazione di revoca in data 24 novembre 2010, inviata, oltre che alla Commissione Agenti presso la FIGC, al sig. Albrigi presso il suo difensore. 60. A tal riguardo il Collegio nota che il Regolamento Agenti 2010, nel disporre, all’art. 18 comma 2, in ordine alla “revoca del mandato”, prevede che questa avvenga “con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera a.r.”. Nulla si dice, invece, circa il luogo al quale siffatta comunicazione deve essere inviata. Ciononostante, appare al Collegio che il recesso dal contratto abbia natura recettizia e pertanto il suo perfezionamento sia subordinato alla conoscenza dell’atto da parte del soggetto nei cui confronti è destinato a produrre effetti: dunque la sua comunicazione deve pervenire all’agente. A tal proposito, peraltro, vale, a parere del Collegio, quanto stabilito dall’art. 1335 c.c., in forza del quale ogni dichiarazione riferita a un contratto e diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui essa giunge all’indirizzo (non necessariamente al domicilio) del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Resta dunque possibile l’invio della comunicazione al destinatario in altro luogo, ma in tale caso non vale la presunzione di conoscenza stabilita dalla norma. 61. Ebbene, appare al Collegio che la comunicazione di recesso, inviata il 24 novembre 2010 al sig. Albrigi presso il suo avvocato, che aveva in precedenza formato una lettera per conto dello stesso in riferimento ai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, sia giunta nella sfera di controllo del Resistente o comunque abbia consentito al sig. Albrigi la ricezione dell’atto e la cognizione del suo contenuto, confermato poi dal ricorso a questo Collegio Arbitrale con atto datato 22 dicembre 2010. Dunque, nessun dubbio può sussistere circa la efficacia della comunicazione di recesso. 62. Controversa è peraltro la sussistenza di una giusta causa a sostegno del menzionato recesso. Ad avviso del Ricorrente, la giusta causa sarebbe offerta dall’abusivo riempimento del Terzo Mandato; secondo il Resistente, invece, tale (negata) circostanza non potrebbe essere presa in considerazione da questo Collegio Arbitrale, poiché del riempimento abusivo esso non può conoscere (rientrando nella competenza del giudice della querela di falso), e perché una revoca del Secondo Mandato era stata già dichiarata, senza giusta causa, laddove la successiva invocazione della falsificazione rappresenta un tentativo per giustificare ex post una volontà di revoca già formata e manifestata. 63. Il Collegio ribadisce di avere il potere di valutare se il Terzo Mandato sia stato abusivamente (absque pactis) riempito al fine di determinare la sussistenza della giusta causa di recesso. Oltre che per i motivi già esposti (§ 51 che precede), il Collegio sottolinea, infatti, che siffatta valutazione non è funzionale ad una pronuncia sulla validità ovvero sulla falsità del documento, e nemmeno tesa a smontarne l’efficacia probatoria: essa si pone invece su di un altro piano, relativo alla verifica degli accadimenti che hanno portato alla formazione dello stesso, per valutare se essi siano idonei a realizzare un vulnus al rapporto fiduciario tra calciatore e agente tale da non consentirne la continuazione e giustificare il recesso. Verifica che senz’altro rientra nei poteri di questo Collegio, anche al di là dei limiti stabiliti, sul piano probatorio, dall’art. 2721 ss. c.c. 64. Né appare decisiva nel senso voluto dal Resistente la circostanza che il sig. Suciu avesse già comunicato il proprio recesso dal Secondo Mandato senza invocare alcuna giusta causa. Il Collegio rileva infatti che, con la comunicazione del 22 novembre 2010, il Ricorrente ha revocato diverso contratto (il Terzo Mandato) sulla base di circostanze sopravvenute (il riempimento abusivo) ad esso riferite. 65. Ebbene, appare al Collegio sufficientemente provato in questo arbitrato che il Terzo Mandato sia stato sottoscritto “in bianco”, senza alcun accordo circa il suo riempimento. Le dichiarazioni delle parti, interpellate sul punto, sono tra loro divergenti. Decisive non possono essere ritenute (arg. ex art. 194, comma 3, c.p.p.) le dichiarazioni testimoniali del sig. Grigore Suciu, che afferma di aver sentito voci secondo le quali il sig. Albrigi era solito raccogliere firme dei propri assistiti su moduli in bianco. Rilevanti sono invece due altri elementi, che, in aggiunta al quadro complessivamente emergente dalle risultante documentali e testimoniali, consentono al Collegio di trarre la menzionata conclusione: i. la tempistica degli avvenimenti relativi al Terzo Mandato: il Terzo Mandato reca la data del 5 settembre 2010; esso è stato spedito alla Commissione Agenti presso la FIGC il 22 settembre 2010 e da questa ricevuto il 27 settembre 2010. La data di ricezione risulta dal timbro apposto dalla Commissione Agenti sul modulo depositato, quale trasmesso dal legale del sig. Albrigi al sig. Suciu con lettera del 15 novembre 2010 (doc. 6 e 7 allegati all’atto introduttivo dell’arbitrato del 22 dicembre 2010); la data di spedizione risulta invece dalla ricevuta postale depositata in arbitrato dal Resistente con la memoria del 10 gennaio 2011. È ragionevole presumere a tal riguardo che fino alla ricezione della memoria del 10 gennaio 2011 il Ricorrente non avesse preso visione di siffatta ricevuta e dunque non conoscesse la data della spedizione alla Commissione Agenti del modulo ricevuto il 27 settembre 2010. Ebbene, nello stesso atto introduttivo il Ricorrente data al 22 settembre 2010 l’incontro con il sig. Albrigi in cui gli avrebbe comunicato la propria intenzione di revocargli l’incarico. Siffatta data non è specificamente contestata dal sig. Albrigi, che in proposito dichiara solo di non esserne sicuro. Se dunque appare plausibile la datazione dell’incontro, meno plausibile appare la datazione del Terzo Mandato, 17 giorni prima dell’incontro tra il sig. Albrigi e il sig. Suciu, avvenuto nello stesso giorno della spedizione alla Commissione Agenti. In altre parole, appare al Collegio Arbitrale che il Terzo Mandato sia stato retrodatato il più possibile proprio per farne apparire plausibile la sottoscrizione prima della comunicazione di revoca; e meno credibile è la circostanza che il sig. Albrigi abbia trattenuto un contratto per 17 giorni, proprio per depositarlo nel giorno della revoca dell’incarico. Più probabile appare invece che il sig. Albrigi conservasse un modulo firmato in bianco, da utilizzare all’occorrenza; ii. il contenuto del Terzo Mandato: il sig. Albrigi ha sostenuto nel presente arbitrato che il Secondo Mandato ed il Terzo Mandato avevano lo stesso contenuto, quanto al corrispettivo, alla scadenza e soprattutto alla penale, che sarebbe stata stipulata anche nel contratto del 2009. Così sostenendo, peraltro, si rende meno plausibile la formazione di un effettivo consenso alla stipulazione del Terzo Mandato. Nessuna ragione concreta poteva infatti sussistere all’inizio del settembre 2010 per “rinnovare” un contratto già in vigore con gli stessi termini e la stessa scadenza. Spiegazione che invece può essere identificata proprio nell’inserimento nel Terzo Mandato di una penale in precedenza non pattuita (come il Collegio ha potuto verificare esaminando direttamente l’originale del Secondo Mandato raccolto presso la Commissione Agenti). E tale dato, unito alla menzionata tempistica, fa ritenere proprio che il Terzo Mandato si sia “formato” ad opera del sig. Albrigi (su modulo all’evidenza sottoscritto in bianco) nel momento della revoca, proprio per far valere siffatta penale. 66. Tale comportamento, ad avviso del Collegio, realizza senz’altro la violazione da parte del sig. Albrigi dei principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale recati dal Regolamento Agenti 2010, e dal Codice di condotta professionale ad esso allegato, che obbligano l’agente a tenere un comportamento degno di rispetto e confacente alla sua professione e ad attenersi alla verità, alla chiarezza e all’obiettività. Tale violazione costituisce giusta causa di revoca, non apparendo possibile la prosecuzione di un rapporto fiduciario con soggetto che si rende responsabile di siffatte violazioni. 67. A parere dunque del Collegio Arbitrale la revoca del Terzo Mandato è sorretta da giusta causa. Nulla pertanto è dovuto al sig. Albrigi, né a titolo di compenso né di penale. e. Conclusione 68. Le illustrazioni che precedono consentono di ritenere assorbite le istanze istruttorie dedotte dalle parti sulle quali non risultava ancora sciolta la riserva. 69. Dall’accoglimento della domanda di accertamento dell’intervenuta revoca del Terzo Mandato discende altresì la non accoglibilità della domanda riconvenzionale formulata dal sig. Albrigi. B. Le spese 70. Il Collegio Arbitrale ha accolto una domanda formulata dal Ricorrente in via subordinata, respingendo, oltre che la domanda principale, anche alcune eccezioni preliminari formulate dal Ricorrente stesso. Appare dunque equo porre le spese di arbitrato (per onorari e spese del Collegio Arbitrale), liquidate in dispositivo, a carico delle parti in misura uguale. Le spese di difesa sostenute dalle parti sono compensate. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, e previo ogni necessario accertamento, in accoglimento di domanda proposta dal sig. Sergiu Suciu: 1. dichiara che il mandato datato 5 settembre 2010 inter partes è stato risolto per giusta causa dal sig. Sergiu Suciu e che pertanto nulla è dovuto dal sig. Sergiu Suciu al sig. Simone Albrigi in base a tale mandato; 2. liquida complessivamente i diritti degli arbitri in EUR 3.000, oltre spese documentate e oneri di legge; 3. condanna ciascuna delle parti al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale nella misura di EUR 1.500 (millecinquecento) e al rimborso delle spese documentate sostenute dagli arbitri nella misura della metà, oltre IVA e CPA come per legge; 4. dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri; 5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di difesa ed assistenza legale nel presente arbitrato; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso all’unanimità in Roma, in data 6 aprile 2011, e sottoscritto in numero di tre originali nelle date e nei luoghi di seguito indicati. F.to Luigi Fumagalli F.to Ferruccio Auletta F.to Massimo Coccia
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