CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza del 21 giugno 2011 promosso da: Sig. Stefano Guercini / A.S. Bari SpA
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza del 21 giugno 2011 promosso da: Sig. Stefano Guercini / A.S. Bari SpA
I L P R E S I D E N T E
VISTI gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 febbraio 2008 e approvato con D.M. il 7 aprile 2008;
VISTO il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (“Codice”) approvato dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d’atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e
pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA l’istanza di arbitrato presentata dal Sig. Stefano Guercini nei confronti
della A.S. Bari SpA, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Tribunale”) al n. 1034 del 19 aprile 2011;
VISTA la memoria difensiva di parte intimata, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Tribunale”)
al n. 1489 del 7 giugno 2011;
VISTO il proprio provvedimento n. 1498 del 10 giugno 2011 con il quale convocava le parti, ai sensi dell’art. 19 del Codice e su istanza della parte intimata, che chiedeva al Presidente di dichiarare la manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite;
RILEVATA la comparizione di entrambe le parti all’udienza convocata per il giorno 17 giugno 2011;
CONSIDERATO che la giurisprudenza arbitrale intervenuta nella materia dopo la sentenza del TAR Lazio 11 novembre 2010 n. 33427 e la modifica del Regolamento agenti dei calciatori disposta dal Consiglio federale con C.U. n. 100 del 3 marzo 2011 non escludono la possibilità degli agenti predetti di compromettere in arbitri le controversie insorte nei confronti di calciatori, di società affiliate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e di altri agenti quanto tutte le parti concordino nella deroga alla giurisdizione statale in relazione a diritti disponibili;
RILEVATO che, nella specie, la parte intimata – A.S. Bari SpA – ha ribadito, attraverso il suo difensore, la ferma opposizione della società a sottostare alla definizione della controversia innanzi al Tribunale;
RITENUTO , in tale situazione, ravvisabile la incompetenza manifesta del Tribunale ai sensi dell’art. 19 del Codice;
D I C H I A R A
Sentite le parti e ai sensi dell’art. 19 del Codice, la manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite. Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.
Roma, 21 giugno 2011
F.to Alberto de Roberto