COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 3 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 39/ P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale che contesta ai tesserati ed agli enti sotto indicati la violazione delle seguenti norme del C.G.S. e precisamente: – a Marchetti Nicolas, calciatore tesserato per la U.S.D. Laiatico, dell’ art. 1, c. 1; e dell’art. 10, c. 2 e 6, con riferimento all’art. 21, c. 4, delle N.O.I.F.; – a Cacelli Alessandro, Presidente della U.S.D. Laiatico, dell’art. 1, c. 3; – alla U.S.D. Laiatico per la responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1; – alla U.S. Forcoli dell’art. 4, c. 2.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 3 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 39/ P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale che contesta ai tesserati ed agli enti sotto indicati la violazione delle seguenti norme del C.G.S. e precisamente: - a Marchetti Nicolas, calciatore tesserato per la U.S.D. Laiatico, dell’ art. 1, c. 1; e dell’art. 10, c. 2 e 6, con riferimento all’art. 21, c. 4, delle N.O.I.F.; - a Cacelli Alessandro, Presidente della U.S.D. Laiatico, dell’art. 1, c. 3; - alla U.S.D. Laiatico per la responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1; - alla U.S. Forcoli dell’art. 4, c. 2. Il G.S.T..Toscana rilevando, da due distinti reclami proposti avverso le gare disputate dall’U.S.D. Laiatico in data 15/03/2009 e 22/03/2009, la posizione irregolare dei calciatori Marchetti Nicolas e Gasperini Stefano ne faceva oggetto di segnalazione alla Procura Federale in data 04/05/2009. Infatti dagli atti in possesso del G.S.T. risultava, per la gara disputata in data 15 marzo 2009, che il tesserato Gasperini Stefano, oltre a partecipare al campionato 2008/2009 quale calciatore per il C.U. N. 1 del 3/7/2010 – pag. 36 Laiatico svolgeva, per conto della Associazione Nuova Primavera, l’attività di allenatore dei ” pulcini”. Anche il calciatore Marchetti Nicolas, che aveva preso parte unitamente al Gasperini alla gara disputata in data 22 marzo 2009, svolgeva entrambe le attività, ovvero: calciatore per l’U.S.D. Laiatico ed allenatore dei”pulcini” per conto dell’U.S. Forcoli. Per quanto riguarda la partecipazione del Marchetti quale calciatore nella squadra dell’U.S.D. Laiatico e, contemporaneamente, allenatore della squadra pulcini dell’U.S. Forcoli, fanno ampia fede le copie delle distinte delle gare alle quali il deferito ha partecipato nell’una veste e nell’ altra. L’Ufficio Federale, rilevato che il G.S.T. ha, a suo tempo, stralciato la posizione del calciatore Marchetti per motivi istruttori e, comunque, trattandosi di due gare distinte, ha operato due autonomi deferimenti. Il primo (v. prot. 2266/1272 in data 30.10.2009) relativo alla gara disputata in data 22/03/2009, si è concluso con le sanzioni inflitte, in via definitiva dalla C.D.N. con la sentenza n. 148/2010. Per il secondo, oggi qui in esame, la Procura, avviava le necessarie indagini, e fatti esperire dal C.R.T. gli opportuni accertamenti documentali, acquisiva, in sede istruttoria, la dichiarazione del Marchetti il quale riconosceva la autenticità della firma apposta con il suo nome in calce alla tessera rilasciata all’U.S.Forcoli, con ciò affermando la propria responsabilità. Il deferito affermava inoltre di aver svolto in favore della U.S. Forcoli, nell’ambito della stagione sportiva 2008/2009, anche la funzione di allenatore per alcune gare della categoria “pulcini”. Così indicati i motivi del deferimento il Presidente del Collegio, comunica che la U.S.D. Laiatico ed il calciatore Marchetti, tramite l’Avvocato Giotti difensore di fiducia, hanno depositato memoria portata anche a conoscenza della Procura Federale. Rilevando che le parti sono state ritualmente convocate per la data odierna, constata la presenza di: - l’Avvocato Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale; - il tesserato Cacelli Alesssandro, sia in proprio che nella sua qualità di Presidente dell’U.S.D. Laiatico, - il calciatore Marchetti Nicolas, entrambi assistiti e difesi dall’Avvocato Fabio Giotti del Foro di Siena; - la U.S. Forcoli in persona del suo Presidente, sig.Walter Tommasi. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. limitata alla posizione del calciatore Marchetti per il quale è stata concordata la sanzione della squalifica per sei giornate di gara che sottopongono alla attenzione del Collegio. La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio e ritenendo incongrua la proposta in relazione ad altra sanzione irrogata per fatto analogo, respinge la proposta disponendo la prosecuzione del dibattimento. Così ripreso il procedimento, viene data la parola all’Avvocato Stefanini il quale, per conto della Procura Federale, chiede la conferma dell’atto di deferimento richiamando il carattere confessorio delle dichiarazioni rese dal calciatore Marchetti al collaboratore della Procura in sede istruttoria. Ricorda che in tale occasione l’interessato ha: - confermato di essere tesserato, quale calciatore, per l’U.S.D. Laiatico; - riconosciuto come propria la firma apposta sulla tessera impersonale, quale accompagnatore ufficiale, per conto dell’U.S Forcoli; - dichiarato di aver svolto anche le funzioni di allenatore della squadra pulcini per detta Società nel corso della stagione 2008/2009. La dichiarazione costituisce prova di carattere privilegiato che si aggiunge alla prova semplice costituita dalla documentazione in atti. Per quanto riguarda il Presidente della U.S.D. Laiatico, cui viene contestata la mancata risposta alla convocazione disposta dal Collaboratore, si rimette alle decisioni della C.D.T, in ordine alla applicazione del principio del “ne bis in idem” considerata la precedente sanzione cui il Cacelli è stato sottoposto ritenendo, da parte propria, che il principio non possa essere applicato trattandosi di due procedimenti classificati autonomamente ai nn. 522 e n 540. In riferimento alla Società, ricorda che il deferimento dell’U.S.D. Laiatico è conseguenza dei comportamenti tenuti dal proprio Presidente e dal tesserato. Il rappresentante della Procura riafferma infine la responsabilità del Forcoli per non aver effettuato i dovuti controlli sullo status sportivo del Marchetti allorché questi ha chiesto il rilascio della tessera impersonale quale accompagnatore ufficiale (dirigente). Chiede quindi infliggersi le seguenti sanzioni: - a Marchetti Nicolas, calciatore tesserato per la U.S.D. Laiatico, la squalifica per 9 (nove) giornate di gara; - a Cacelli Alessandro, Presidente della U.S.D. Laiatico, la inibizione per mesi 1 (uno); - alla U.S.D. Laiatico l’ammenda di € 300,00 (trecento); - alla U.S. Forcoli l’ammenda di € 700,00 (settecento) L’Avvocato Giotti per conto del Presidente della Società Laiatico, del calciatore Marchetti, nonché della Società, si richiama alla memoria depositata esaminando le singole posizioni dei deferiti. - Per quanto riguarda il calciatore Marchetti ricorda che lo stesso ha ammesso, in sede istruttoria, le proprie responsabilità. Ricorda ancora che le stesse violazioni sono state commesse, in concomitanza ad altro calciatore della medesima Società e che a costui, con sentenza definitiva della C.D.N., è stata inflitta la sanzione della squalifica per mesi quattro. In considerazione della confessione resa dal calciatore e delle sanzioni comminate per il medesimo fatto ad altro tesserato chiede la applicazione di una sanzione di minima entità. - Il Presidente Cacelli è stato già giudicato, per non aver risposto alla convocazione in data 3 luglio 2009 in occasione del precedente deferimento, ricevendo una sanzione pari a tre mesi di inibizione. Nulla può essergli ulteriormente contestato dato che il calciatore Marchetti si è tesserato, quale calciatore per l’U.S.D. Laiatico, in data 09.09.2008, laddove ha sottoscritto la tessera impersonale, come dallo stesso riconosciuto e come risulta dagli atti ufficiali del C.R.T., quale dirigente per l’U.S. Forcoli in data posteriore, ovvero, in data 09.10.2009. - La responsabilità della Società U.S.D. Laiatico deve, secondo il difensore, essere circoscritta unicamente alla responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 2, relativa al comportamento tenuto dal calciatore Marchetti e non ad altro. Precisa ancora che detto comportamento è il medesimo tenuto nel precedente deferimento dalla Associazione Nuova Primavera, sanzionata con l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta) Per l’U.S. Forcoli interviene il Presidente Tommasi il quale riafferma la buonafede della societa’ in merito ai fatti contestati, richiamandone le benemerenze, e chiede di essere prosciolto da ogni addebito La Commissione chiuso il dibattimento passa all’esame della questione. Marchetti Il deferimento è assolutamente fondato perché basato sia su prove documentali che su quella confessoria costituita dalla dichiarazione resa dal Marchetti, trovando gli uni pieno riscontro nell’altra della quale bisogna dare atto al Marchetti. La dichiarazione del calciatore indica quindi in modo incontrovertibile che le violazioni contestate sono realmente avvenute per cui nei suoi confronti non può che procedersi nella determinazione dell’entità della sanzione da irrogare. In tale determinazione, pur convenendo con la difesa circa l’applicabilità di una sanzione similare a quella applicata, per i medesimi fatti, al calciatore Gasperini, rileva che affinché essa abbia carattere afflittivo deve essere applicata a giornate e non a tempo stante il periodo temporale in cui deve essere applicata. Cacelli. Il Collegio ritiene di dover applicare nei suoi confronti il principio richiesto dalla difesa ritenendo unica la violazione compiuta indipendentemente dalla classificazione dei fascicoli effettuata dalla Procura Federale. U.S. Forcoli. Anche in questo caso le affermazioni del Marchetti, unitamente alle distinte di gara, evidenziano la responsabilità della Società deferita, cui deve essere addebitato il non aver svolto alcun accertamento circa lo status sportivo del Marchetti prima di chiedere il rilascio della tessera impersonale quale dirigente accompagnatore. Ritiene, comunque, doversi attenuare l’entità della sanzione. P.Q.M. il Collegio accoglie il deferimento nei termini di cui in parte motiva e, tenuto conto delle precedenti decisioni esistenti in ordine a eguali fattispecie, infligge le seguenti sanzioni: _ a Marchetti Nicolas, calciatore tesserato per la U.S.D. Laiatico, la squalifica per nove gare ufficiali; _ ritiene non applicabile alcuna sanzione nei confronti del Sig. Cacelli Alessandro, Presidente della U.S.D. Laiatico, perché gia sanzionato; _ alla Società Laiatico, in conseguenza della applicazione del principio del “ne bis in idem” nei confronti del suo Presidente, deve ascriversi unicamente la sanzione derivante dalla applicazione dell’art. 4, comma 2, relativamente alla violazione commessa dal calciatore Marchetti. Tale responsabilità trova, a parere della C.D., idonea sanzione nell’ammenda di € 150,00 (centocinquanta). _ riconosciuta la responsabilità della Società ritiene equo infliggere alla U.S. Forcoli la sanzione dell’ammenda di € 400,00 (quattrocento).
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