COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 3 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 37/ P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Bertacchini Paolo, tesserato della A.S.D. Serricciolo, per rispondere della violazione degli articoli: 5, comma 1 e 12, comma 7 del C.G.S.; – A.S.D. Serricciolo a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2; art. 5, comma 2; art 12, comma 7 del C.G.S. in conseguenza delle dichiarazioni profferite dal tesserato Bertacchini.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 3 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 37/ P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Bertacchini Paolo, tesserato della A.S.D. Serricciolo, per rispondere della violazione degli articoli: 5, comma 1 e 12, comma 7 del C.G.S.; - A.S.D. Serricciolo a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2; art. 5, comma 2; art 12, comma 7 del C.G.S. in conseguenza delle dichiarazioni profferite dal tesserato Bertacchini. Il Comitato Regionale Toscana, ricevute distinte segnalazioni da parte di un tesserato e di una Società, quest’ultima attraverso la Delegazione Provinciale di Lucca, in ordine a dichiarazioni minatorie, oltre che gravemente lesive dell’ onorabilità di altri tesserati e degli Organi federali, rilasciate dal tesserato Paolo Bertacchini, ha attivato la Procura Federale per quanto di propria competenza. L’Ufficio, acquisite le dichiarazioni rilasciate ed apparse sul sito ufficiale web dell’A.S.D. Serricciolo, ha posto in essere il deferimento indicato in epigrafe. Il Presidente del Collegio, esposti brevemente i fatti, dà atto che, a seguito di rituale convocazione, sono oggi presenti: - il Sistituto procuratore, avvocato Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale; - i soggetti deferiti nella persona del Signor Bertacchini Paolo, assistito dall’avvocato Clara Cinquanta; - la A.S.D. Serricciolo tramite il Presidente, Sig. Battistini Maurizio, anch’egli assistito dall’avvocato Clara Cinquanta. Aperto il dibattimento il Presidente del Collegio comunica che è pervenuta, tramite il legale di fiducia delle parti memoria difensiva e, portatola a conoscenza del rappresentante della Procura Federale, lo invita ad esporre le richieste del suo Ufficio. La Società deferita, tramite il legale del proprio rappresentante, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, l’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S., consistente nella determinazione dell’ammenda a carico della Socieà per € 500,00 (cinquecento) che sottopongono alla attenzione del Collegio. La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza infligge alla A.S.D. Serriciolo la sanzione dell’ammenda per € 500,00 (cinquecento) disponendo la chiusura del dibattimento nei suoi confronti. Il procedimento, quindi, procede unicamente nei confronti del sig. Bertacchini Paolo. Il rappresentante della Procura Federale, premesso che il Bertacchini agiva in qualità di allenatore in base a deroga concessa nei suoi confronti dal C.R.T., rileva che le dichiarazioni dall’indagato sono state rese pubbliche perché riportate sul sito Web della Società e poste a disposizione di alto numero di persone come riscontrato sul medesimo sito. Richiama il tenore delle dichiarazioni rilevando che la prima, in data 18 gennaio, costituisce indubbio oltraggio alla persona dell’arbitro, la seconda (8 febbraio) è diretta contro le Istituzioni federali e comunque istigante violenza. Tale ultimo aspetto avrebbe potuto avere conseguenze nel corso delle gare successive e quindi foriero di grave pericolo. Chiede che in conseguenza di ciò vedersi irrogare la seguente sanzione: _ a Bertacchini Paolo la squalifica per mesi 8 (otto), avendo la società definita la propria posizione con il ricorso all’art. 23 del C.G.S.. Prende la parola l’avv. Cinquanta la quale, pur riconoscendo l’errore fatto dal proprio assistito che, peraltro, stigmatizza, ritiene che le dichiarazioni del Bertacchini abbiano un carattere scherzoso non volto certamente a creare problemi alla Società né diretto ad avere valenza sui tifosi. Dichiara che le visite al sito sono minime e le quantifica, in opposizione alle dichiarazioni della Procura Federale in circa 30 o quaranta. Deposita a tal fine stampa delle visite effettuate nel periodo marzo – maggio 2010. Tratteggia la personalità del Bertacchini sia sotto l’aspetto umano e professionale che sotto quello sportivo, attività svolta da sempre nell’ambito della A.S.D. Serricciolo. Chiede il proscioglimento del Bertacchini anche in considerazione della lealta’ processuale manifestata o, in via subordinata, l’applicazione dell’art. 26 del C.G.S. concernente il riconoscimento delle attenuanti. Interviene quindi il sig. Bertacchini il quale in primis si scusa per l’accaduto e nel ripercorrere la propria attività agonistica, chiede che il collegio possa valutare i fatti per quello che realmente era nelle sue intenzioni, ovvero atti del tutto privi di qualsiasi intento diretto ad istigare violenza. A sostegno di ciò rileva che dopo la divulgazione delle dichiarazioni sul sito non si è verificato nel corso delle successive partite alcun incidente. Chiuso il dibattimento la C.D. osserva preliminarmente che le argomentazioni svolte in sede di udienza e con la memoria depositata appaiono pretestuose ed irrilevanti sia in ordine alla presunta inidoneità del mezzo – perché recepite da poche persone – sia in ordine al contenuto delle frasi ivi riportate. L’articolo 12, comma 7, sanziona le dichiarazioni dei dirigenti e tesserati di società rese pubblicamente con mezzo televisivo, radiofonico o attraverso esternazioni comunque pervenute agli organi di stampa. E’ indubbio che il sito web venga a conoscenza di più di un soggetto e per ciò stesso esso è strumento valido a diffondere, nel senso generale inteso dalla norma, qualsiasi notizia o informazione. Le frasi riportate, dal canto loro, sono certamente istigatrici alla violenza costituendo un vero e proprio “richiamo alle armi” invitando i tifosi alla “guerra”. Dagli atti ufficiali appare di palmare evidenza la violazione degli artt. 5, comma 1 e 12, comma 7 del C.G.S., commessa dal tecnico con le dichiarazioni riportate sul sito web della A.S.D. Serricciolo, in due distinte occasioni, come si rileva agevolmente dalla trascrizione allegata al fascicolo istruttorio. L’analisi di tali dichiarazioni dimostra che esse effettivamente travalicano ogni legittimo diritto di critica sia con riferimento all’arbitro che agli Organi federali.(dichiarazione in data 18 gennaio 2010). Ancora più grave appare il contenuto delle dichiarazioni espresse in data 8 febbraio del medesimo anno. Infatti ad espressioni del tipo:” qualcuno vuole rubare in modo mafioso e meschino i punti conquistati sul campo dai miei ragazzi….vogliono derubare i sacrifici ed i sogni di un paese …che non ha santi protettori in Federazione…..è chiaro che se la partita (Serricciolo – Stiava) ed il campionato prenderanno un’altra piega, ogni responsabilità sarà da attribuire alla nostra Federazione che prendendo spunto dal nostro parlamento ha deciso di premiare i mafiosi…….” con cui si vilipende la Organizzazione federale,, si aggiunge una aperta istigazione alla violenza. .…Oggi è iniziata una guerra e, come ci hanno insegnato i nostri nonni, in periodo di guerra non si può scherzare!!!........Cari ragazzi …salutate le case e le vostre famiglie, i vostri cari….dobbiamo partire perché siamo stati richiamati alle armi”. Il deferimento è quindi da accogliere integralmente, tuttavia in ordine ad esso la misura della sanzione, preso atto degli orientamenti espressi in casi analoghi dagli Organi della Giustizia Sportiva, può essere attenuata rispetto alla richiesta. P.Q.M. - la C.D.T.T infligge al tesserato Paolo Bertacchini la squalifica per mesi 6 (sei); - Infligge alla A.S.D. Serriciolo la sanzione dell’ammenda per € 500,00 (cinquecento) e dichiara estinto il procedimento nei confronti della Società stessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it