COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 3 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 15/P stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Deferimento della Società di Prima Categoria A.S.D. Castelnuovo,

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 3 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 15/P stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Deferimento della Società di Prima Categoria A.S.D. Castelnuovo, Su segnalazione obbligatoria del Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana,datata 5/11/2009, la Procura Federale per mezzo del vice procuratore competente, giusta delega conferita, in data 18/12/2008 ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 34 comma 15 dello Statuto e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva,, deferiva il Presidente e la Società di appartenenza di seguito indicato: Frosini Lorenzo ASD Castelnuovo per rispondere: “il primo della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 del 1/7/2009della LND che qui si intendono integralmente richiamate, per aver contravvenuto all'obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al campionato Juniores-Under 18 nella stagione sportiva 2009/2010” e “le Società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente.” La CDT, constatato come i fatti siano acclarati per “tabulas” infligge al sig. Frosini la inibizione per giorni 40 ed alla societa’ Castelnuovo l’ammenda pari a 1500,00 Euro
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