COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 5 Agosto 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 46 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di : – Alunni Enrico, osservatore incaricato dal G. S. Terontola A.S.D; – Auriemma Antonio, osservatore incaricato dal G. S. Terontola A.S.D; – Mammoli Katia, segretaria del G. S. Terontola A.S.D; – Bistarelli Cherubino, Presidente del G. S. Terontola A.S.D per rispondere tutti della violazione dell’art. 1, c. 1 del C.G.S. sia per aver indotto un giovane calciatore a tesserarsi per il G. S. Terontola prospettandogli un tesseramento per l’F.C. Empoli Calcio, sia per non aver adempiuto agli obblighi assicurativi contratti nei confronti del medesimo calciatore. – G.S. Terontola A.S.D. per rispondere dell’operato dei propri dirigenti e tesserati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, ai commi 1 e 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 5 Agosto 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 46 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di : - Alunni Enrico, osservatore incaricato dal G. S. Terontola A.S.D; - Auriemma Antonio, osservatore incaricato dal G. S. Terontola A.S.D; - Mammoli Katia, segretaria del G. S. Terontola A.S.D; - Bistarelli Cherubino, Presidente del G. S. Terontola A.S.D per rispondere tutti della violazione dell’art. 1, c. 1 del C.G.S. sia per aver indotto un giovane calciatore a tesserarsi per il G. S. Terontola prospettandogli un tesseramento per l’F.C. Empoli Calcio, sia per non aver adempiuto agli obblighi assicurativi contratti nei confronti del medesimo calciatore. - G.S. Terontola A.S.D. per rispondere dell’operato dei propri dirigenti e tesserati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, ai commi 1 e 2, del C.G.S.. Con un esposto indirizzato alla Segreteria della F.I.G.C., alla Procura Federale e all’S.G.S., l’Avvocato Cianfagna Bracone, del Foro di Campobasso, segnalava, per l’assunzione dei relativi provvedimenti, il caso del giovane calciatore Marco Verini (classe 1991) al quale veniva fatto sottoscrivere dal Sig. Enrico Alunni, qualificatosi “Osservatore del F.C. Empoli Calcio”, un accordo per il suo inserimento nella struttura di detta Società militante nella Lega Professionisti.. La sottoscrizione avveniva con il consenso degli esercenti la potestà. L’accordo prevedeva che il ragazzo, unitamente ad altri, reclutati durante un “provino” organizzato dal Sig. Nunzio Cucoro, dirigente di una società del C.R. Molise, andasse a permanere nella “Casa per ferie Betania” , previa la corresponsione da parte del genitore del calciatore della somma di € 3.500,00, cui faceva seguito la richiesta della ulteriore somma di € 500,00. Successivamente il calciatore, giocando un partita durante la quale indossava la maglia del G.S. Terontola A.S.D., società per la quale risultava regolarmente tesserato, subiva un grave infortunio. Veniva a quel punto appurato dall’interessato, che l’Alunni non rivestiva più la carica di “Osservatore” dal termine della stagione 2005/2006. Nell’esposto l’Avvocato Bracone rilevava altresì che al calciatore non era stato risarcito dalla Compagnia di Assicurazione di alcun importo per il danno conseguente all’incidente occorso in gara. Il Segretario Generale della F.I.G.C., in risposta alla segnalazione ricevuta, precisava che, per quanto riguarda il ristoro del danno, ad esso non poteva darsi corso perché la relativa istanza era stata prodotta in modo “irrituale”. Per quanto invece si riferiva alla promessa di tesseramento effettuata dall’”Osservatore” dell’Empoli gli atti venivano rimessi alla Procura Federale per quanto di competenza. L’Ufficio inquirente, assunte a verbale le dichiarazioni di undici tesserati, acquisita dal C.R.T. la necessaria documentazione, provvedeva a disporre il deferimento nei termini sopra indicati. Questi i fatti risultanti dall’atto di deferimento esposti dal Presidente della C.D.T.T. il quale, nel contempo, dà atto della presenza, a seguito della notifica degli avvisi di convocazione, di: - Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale; - Bistarelli Cherubini Ezio, Presidente della A.S.D. Terontola, in proprio e per conto della società; - Alunni Enrico; - Auriemma Antonio; - Mammoli Katia. In apertura di seduta il Procuratore informa il Collegio di aver raggiunto con la sig. Mammoli Katia una ipotesi di accordo ex art. 23 che sottopone alla attenzione del Collegio: mesi quattro di inibizione. La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione nei confronti della Signora Katia Mammoli della sanzione della inibizione per mesi quattro DISPONE la chiusura del dibattimento nei suoi confronti. La seduta riprende e viene data la parola al rappresentante della Procura Federale il quale illustra i fatti secondo le risultanze delle indagini espletate dalla Procura rilevando quanto segue. Le imputazioni contestate sono di due tipi distinti, l’una di rilevanza maggiore, consistente nell’aver indotto i calciatori partecipanti ad un “provino” a tesserarsi per il Terontola prospettando un tesseramento per il F.C. Empoli. La seconda, avente minore valenza, è quella relativa alla negligenza ed al disinteresse con cui è stata trattata la pratica dell’assicurazione relativa all’infortunio subito dal calciatore Verini, comportamento che ha arrecato a quest’ultimo un notevole danno economico. Quanto sopra è il risultato delle numerose audizioni disposte dalla Procura Federale. Esaminato a tal fine quanto esposto dal calciatore Marco Verini, l’Avvocato Stefanini afferma che al calciatore attraverso il “provino”, disposto per il marzo 2007 a Guglionesi, è stato fatto credere, con evidente raggiro, che sarebbe stato tesserato per l’Empoli, squadra del settore professionistico. mentre in effetti è stato tesserato per una squadra di II categoria, del settore Dilettanti, il Terontola. Ad aprile venne invitato, sempre a nome dell’Empoli, ad altro raduno, del tipo di quello già effettuato. Nell’agosto dell’anno 2007, unitamente ad un’altra ventina di calciatori, viene invitato ad una riunione presso la “Casa per ferie Betania” al fine di mostrare le strutture che sarebbero state messe a loro disposizione con il tesseramento, con l’intento di far credere loro un tesseramento per l’Empoli: Viene chiesta una retta pari ad € 3.500,00 che il genitore del Verini corrisponde in data 2/09/2007. Vengono quindi consegnate ai ragazzi le divise ed il borsone con il logo dell’Empoli Calcio con l’indicazione di indossarle durante le uscite ufficiali, ancorché essi siano tesserati per il Terontola. Circa la fornitura di tali divise l’Empoli F.C. ne disconosce la paternità, affermando che esse sono prive del logo degli sponsor. Si è costituita quindi, a parere del Sostituto Procuratore, una sorta di organizzazione per far credere ai calciatori che, attraverso i raduni più o meno regolarmente autorizzati, essi erano stati individuati come soggetti interessanti da parte del F.C. Empoli Calcio. L’attività dei deferiti era quindi rivolta a fuorviare i calciatori con il far loro balenare la possibilità di passare da una società del Settore Dilettanti ad una di quello Professionistico. Per il secondo capo di incolpazione rileva che, dopo l’infortunio avvenuto in data 11/02/2008 ed il successivo intervento chirurgico (6/03/2008), venne puramente e semplicemente richiesto il foglio di dimissioni dall’ospedale dopo di che vi è il più assoluto disinteresse da parte della Società e dei signori Alunni e Auriemma. Chiede quindi infliggersi, per la riconosciuta colpevolezza dei soggetti deferiti, le seguenti sanzioni: • Soc. Terontola ammenda di euro 4000,00(quattromila); • Bistarelli Cherubini Ezio inibizione per anni 1(uno); • Auriemma Antonio inibizione di anni 3 (tre); • Alunni Enrico inibizione per anni 3 (tre). Seguono quindi gli interventi dei deferiti. Il sig. Bistarelli Cherubini, per quanto lo riguarda, smentisce di aver dato l’incarico di osservatore ai Signori Alunni e Auriemma. Afferma di non aver avuto mai alcun contatto diretto con i Verini, sia padre che figlio. Per quanto riguarda l’episodio dell’infortunio se errore vi è stato esso è avvenuto nella più perfetta buona fede. Comunque la Società si assume ogni responsabilità in proposito escludendone qualsiasi altro tipo. In riferimento all’episodio delle maglie afferma che i calciatori hanno sempre indossato le maglie del Terontola. Ricorda che all’epoca dei fatti era Presidente altro dirigente della Società. Prende la parola il sig. Auriemma il quale rileva delle incongruenze nell’atto di deferimento affermando che il tutto è avvenuto durante le stagioni calcistiche 2005/2006 – 2006/2007 durante le quali egli aveva la qualifica di osservatore dell’ Empoli. A dimostrazione di ciò esibisce un tesserino, apparentemente rilasciato da detta Società, del quale la C.D. effettua copia. Afferma che dei raduni si è sempre occupato il Sig. Nunzio Cucoro, dirigente del G.S.D. G.S. Difesa Grande Porticone, Società di Empoli, il quale ha sollecitato la visione del calciatore Marco Verini. Il suo intervento è stato unicamente volto a venire incontro alle esigenze delle famiglie dei calciatori, tanto da aver stabilito un corrispettivo a loro carico, per vitto ed alloggio pari a € 9 (nove) al giorno. Nell’esibire la copia del contratto di assunzione per “Casa per ferie Betania” che lo riguarda, afferma di essersi occupato in ogni modo del calciatore accompagnandolo in ospedale ed a casa nell’immediatezza dell’incidente. Interviene quindi il sig. Alunni il quale precisa che il suo rapporto con il F.C. Empoli Calcio avvenne tramite la Società San Fatucchio di Perugia della quale all’epoca era dirigente. La sua attività nel mondo del calcio è puro hobby, avendo una propria attività personale che gli consente di vivere tranquillamente. Esibisce due tesserini, anch’essi apparentemente rilasciati dal F.C. Empoli sul quale è riportata la qualifica di “osservatore”. Tali tesserini, dei quali la Commissione estrae copia, sono relativi alle stagioni 2005/2006 e 2006/2007. L’Empoli ha sempre organizzato mini tornei per giovani calciatori per conto di varie squadre e fra esse la Soc. Difesa Grande. A Guglionesi, su segnalazione di Cucoro, venne invitato anche Marco Verini, il quale successivamente è stato tesserato per il Terontola non per l’Empoli e nessuna promessa in tal senso è stata effettuata al calciatore. Dietro la sua attività che, ripete ancora una volta, è dovuta a pura passione non si nasconde nessun secondo fine, men che mai di carattere economico, stante l’esiguità della retta richiesta ai calciatori. La sua attività a favore dell’Empoli ha avuto sempre il carattere della gratuità. Ritiene di non dover rispondere all’atto di incolpazione della Procura non essendo egli tesserato. Anzi a tal proposito rileva che, in quanto tale, non avrebbe avuto alcun obbligo di presentazione ma che egli ha ritenuto opportuno rispondere alla convocazione per dimostrare la propria estraneità ai fatti. Denuncia di aver ricevuto sulla sua utenza personale (telefono cellulare) invito rivoltogli, in maniera ripetutamente perentoria, a presentarsi alla odierna adunanza da ”un avvocato della Federazione”. Ritiene eccessiva, comunque l’entità della sanzione richiesta. Interviene a questo punto l’avvocato Stefanini il quale, per conto della Procura rileva che i Dirigenti dell’Empoli hanno concordemente affermato che la sua collaborazione con la Società è cessata con la stagione 2005/2006, per cui o tali dichiarazioni non sono veritiere o i tesserini non sono autentici. Il Presidente del Collegio dichiara chiuso il dibattimento e la Commissione si riunisce per deliberare. La C.D. ritiene doversi procedere ad un esame analitico delle posizioni dei singoli tesserati, evidenziando, come risulta dall’atto di deferimento, che l’intera vicenda ruota intorno ad Alunni ed ad Auriemma ed ai dirigenti del G.S. Terontola A.S.D., con il coinvolgimento di tesserati ed enti terzi. Occorre preliminarmente precisare la posizione dei sigg.ri Alunni e Auriemma i quali rivestono la qualifica di “collaboratori di fatto”, come indicato del comma 5 dell’art. 1 del C.G.S. e pertanto soggetti alle norme di tale Codice. �� Alunni Enrico E’ necessario ricordare in premessa che l’Alunni, stando alla testimonianza resa dal responsabile degli Osservatori dell’Empoli Calcio F.C., Sig. Andrea Innocenti, alla Procura Federale, è stato in possesso di un tesserino di riconoscimento quale “osservatore” unicamente per la stagione sportiva 2005/2006. In questa sede l’Alunni ha esibito il tesserino anche per l’anno 2006/2007, stagione che si conclude il 30 giugno 2007. L’attività dell’Alunni è proseguita oltre tale termine per cui egli ha evidentemente agito, dopo il 30 giugno, a titolo personale, evidentemente al fine di acquisire credibilità agli occhi delle Società alle quali deve proporre il tesseramento di calciatori. C.U. N. 10 del 5/8/2010 – pag.150 Quindi quale migliore accredito se non lo specifico incarico nell’ambito di una società del settore professionistico? Nell’agosto 2007 (stagione 2007/2008) raduna una ventina di calciatori, presenti alcuni loro genitori, mostrando loro un cartellino che il Cucoro definisce “biglietto da visita dell’Empoli recante la dicitura “responsabile osservatori”, inducendo quindi i presenti a credere che la Società professionistica era interessata ai calciatori presenti. L’Alunni inoltre dichiara di essere un dirigente e sottoscrive, in qualità di “Osservatore Ufficiale della società F.C. Empoli Calcio”, un vero e proprio “contratto” con i genitori dei ragazzi per la permanenza nella “Casa per ferie Betania” Nell’occasione il gruppo viene definito “La terza squadra allievi dell’Empoli”. Tale ultima affermazione contrasta apertamente con la dichiarazione, resa al Collaboratore della Procura Federale dal Signor Andrea Innocenti, effettivo “osservatore ufficiale dell’Empoli”, il quale afferma che l’Alunni non ha mai avuto dalla Società l’incarico di reclutare ragazzi, tramite provini, dato che tale particolare incombenza era curata da lui personalmente. Il comportamento dell’Alunni è inoltre aggravato dall’aver fatto fotografare e quindi circolare nell’ambiente, i ragazzi con le divise dell’Empoli procurate unitamente all’Auriemma. Le divise dovevano essere indossate in ogni occasione ufficiale. Anche un altro Dirigente dell’Empoli, il Signor Marcello Casali responsabile del settore Giovanile dell’Empoli, esclude qualsiasi coinvolgimento dell’Alunni nell’attività sportiva giovanile della Società. Per quanto riguarda la seconda parte del capo di incolpazione, ovvero l’infortunio, patito dal calciatore Marco Verini, con conseguente intervento chirurgico, egli ha minimizzato l’accaduto, disinteressandosene quindi completamente. Anzi dichiara al dirigente Cucoro (Soc. Difesa Grande Porticone) “….. che per lui non era accaduto nulla di particolare e che il Sig. Verini aveva deciso di far rientrare il figlio a Termoli” Non del tutto chiari sono i rapporti con l’Auriemma, insieme al quale egli “ha aiutato” il G.S. Terontola A.S.D. a ”reperire” giovani calciatori per la disputa del Campionato Provinciale e convogliato i ragazzi nella struttura “Casa per ferie Betania”, di cui l’Auriemma era direttore. Fatto avvenuto nell’agosto del 2007. Sempre insieme all’Auriemma ha consegnato le divise ed il borsone con il logo dell’Empoli. Da notare che egli firmava “in proprio”, non “in nome e per conto” della “Casa per ferie Betania” le quietanze dei versamenti eseguiti dai genitori (vedasi Verini). Di particolare rilievo a tali fini è il fatto che l’Alunni sottoscriva, sempre in proprio, anche il “regolamento disciplinare” della “Casa per ferie Betania”. La sua difesa non affronta i capi di incolpazione ma si limita alla affermazione di aver agito per hobby e senza alcun tornaconto economico. �� Auriemma Antonio. Unitamente all’Alunni riceve, nella stagione 2007/2008, l’incarico, come risulta dalla dichiarazione a posteriori resa dal Presidente del Terontola, di reclutare giovani calciatori da destinare al campionato allievi provinciale. Calciatori che poi, previa richiesta fatta all’Alunni, provvede ad ospitare nella “Casa per ferie Betania”. Richiede ed ottiene dal Verini la somma di € 3.500,00 per l’ospitalità, cui segue la richiesta di ulteriori € 500,00, rimasta inesitata, sottoscritta, non per conto di “Casa per ferie Betania”, ma personalmente unitamente all’Alunni. Afferma di aver restituito € 2.000, 00 al genitore del calciatore Verini per “quota non dovuta”, senza fornire alcuna spiegazione, fatto questo che viene confermato da una dichiarazione resa dal genitore del calciatore a questa Commissione. Egli ha inoltre fornito le divise del F.C. Empoli Calcio ai ragazzi che le utilizzavano in ogni occasione pur essendo tesserati per il Terontola. Anche in questo caso la difesa del deferito non ha attinenza con i capi di incolpazione evidenziando unicamente che egli si è preoccupato principalmente di non gravare economicamente sulle famiglie dei calciatori chiedendo una retta di 9 (nove) euro al giorno per la permanenza presso l’Istituto del quale era direttore. C.U. N. 10 del 5/8/2010 – pag.151 �� Bistarelli Cherubini Ezio, Presidente della Società G.S. Terontola A.S.D.. Gli si deve addebitare una vera e propria “culpa in vigilando”, vertendosi nel caso di specie nella ipotesi di omissione, inadeguatezza e tardività nel controllo che gli compete, in virtù della carica di Presidente della Società.. Assegna solo nella stagione 2007/2008 (quindi a decorrere dal 1 luglio 2007) incarico all’Alunni e all’Auriemma di reperire calciatori per il campionato allievi. Ciò costituisce “attività all’interno o nell’interesse della società o comunque rilevante per l’ordinamento federale” come previsto dal comma 5. art. 1 del C.G.S.. Non pone in essere, nei loro confronti, la necessaria attività di controllo, considerando il delicato aspetto che l’attività giovanile riveste nell’ambito di una società dilettantistica. Non ha posto alcuna attenzione al fatto che i suoi giovani tesserati indossassero, senza alcun titolo, le divise dell’Empoli Calcio e giustifica le foto con l’affermare che ”la prima fotografia è stata fatta (di) sua volontà dal Sig. Giancarlo Lucarini” che definisce “ collaboratore della Società Terontola”. Il nome del Lucarini peraltro, non si rinviene sulle schede del censimento della Società riferito agli anni 2007/2008 e 2008/2009. Visto circolare in più di un’occasione i propri calciatori con le divise dell’Empoli non ha ritenuto neanche di avviare un contatto con la Società del F.C. Empoli Calcio ai fini di una verifica o, quanto meno di una spiegazione. Nonostante la gravità dell’infortunio subito dal calciatore Verini, non si attiva, né attiva i consiglieri responsabili, al fine di far ottenere quanto dovuto dalla Compagnia di Assicurazione, limitandosi ad affermare di essere a conoscenza dell’invio per fax del certificato medico alla Federazione (quando?) e di sapere che, successivamente, la documentazione è stata spedita al padre del calciatore. Ammette, in merito, una possibile responsabilità della Società in ordine alla mancata ottemperanza degli adempimenti relativi all’incidente di gioco, che dichiara essere avvenuto nella più perfetta buona fede. Agli effetti della determinazione della sanzione dovrà tenersi conto che nel corso della stagione 2008/2009 al Presidente Bistarini è stata inibita l’attività per mesi otto per violazione dell’art. 1, c. 1 ed alla Società inflitta, per la responsabilità diretta, l’ammenda di € 3.000,00. (C.U. n. 69/2009). Conclusioni L’esame degli atti indica chiaramente che l’attività svolta dell’Alunni e dell’Auriemma era diretta a far credere, non solo ai calciatori ed ai loro genitori, ma anche ad un dirigente di lunga militanza (venticinque anni), quale il Segretario del G.S. Difesa Grande Porticone di Termoli appartenente al C.R.Molise, che dietro la regia del tesseramento vi fosse il F.C.Empoli Calcio. A tal proposito il Cucoro riferisce tra l’altro al collaboratore della Procura: “.. Non mi disse che li avrebbe inseriti nell’Empoli F.C ma mi pareva chiaro, visto il contesto, che si trattava di società satellite dell’Empoli F.C.”. Ed ancora : “Fu estremamente chiaro nel dichiarare che i ragazzi avrebbero giocato per una società locale, ma che i migliori giocatori sarebbero automaticamente confluiti nel settore giovanile dell’Empoli. Aleggiava quindi la presenza dell’Empoli F.C. , anche se non venne quasi mai nominata”. Il comportamento dell’Alunni e dell’Auriemma, è stato talmente convincente da indurre il Cucoro a dichiarare alla Procura, con riferimento al “provino” da lui organizzato, che “per quanto mi riguarda il sig. Alunni Enrico era da me considerato come osservatore dell’Empoli FC, e quindi, nei miei consigli ai ragazzi e alle loro famiglie, pur nella prudenza del caso, traspariva la convinzione che pervadeva tutti noi che il “deus ex machina” dell’operazione era sempre l’Empoli F.C”. Alcuni dubbi sorgono,inoltre, sulle modalità utilizzate per la gestione delle somme richieste per la permanenza presso la struttura “Casa per ferie Betania” (le quietanze dei pagamenti vengono firmate dall’Alunni e/o dall’Auriemma sempre in proprio e su carta non intestata) e soprattutto sulla restituzione della somma di euro 2.000,00 (duemila) al Verini, da questi confermata, avvenuta da parte dell’Auriemma a titolo personale, come affermato in udienza. Per quanto attiene la Società la responsabilità sia diretta che indiretta emerge dalla posizione della Dirigenza. Infatti, gli addebiti mossi al Presidente e alla Segretaria della Società deferita risultano evidenti dalle dichiarazione dei tesserati assunti a verbale, oltre che dalla documentazione in atti, ovvero per quanto riguarda il Presidente, per non aver vigilato sull’operato di coloro cui ha affidato incarichi nell’ambito societario nonché per il comportamento assolutamente negligente tenuto in occasione dell’infortunio occorso ad un calciatore tesserato per la propria squadra. Risulta infatti dalla polizza che il sinistro, avvenuto il giorno 5 marzo 2008, avrebbe dovuto essere denunciato entro trenta giorni, ovvero entro il 4 aprile successivo, mentre ciò accadde in data 5 maggio 2008 e quindi ben oltre i termini previsti . La Segretaria a tal proposito afferma di aver trasmesso, una prima volta, la documentazione all’interessato ma che questa è stata restituita per compiuta giacenza, circostanza non provata e non rilevata dal Verini senior. Spedisce il tutto, sempre a suo dire, una seconda volta, su sollecitazione del genitore del calciatore,a termini ormai scaduti incorrendo con ciò in una vera e propria omissione dei doveri d’ufficio. Dall’esame dell’intera documentazione la Commissione non può non rilevare alcune contraddizioni fra le deposizioni rese alla Procura e quanto emerso all’odierno dibattimento: • Alunni esibisce due cartellini ad intestazione della Società F.C. Empoli che attestano la sua posizione di “Osservatore” per tale società per le stagioni 2005/2006 e 2006/2007; • la società F.C. Empoli Calcio afferma tramite il suo dirigente Innocenti che “Alunni ha terminato la collaborazione a fine stagione 2005/2006”, e tramite Marcello Carli, responsabile del settore giovanile, che “noi abbiamo quattro o cinque osservatori importanti ma non lo attualmente identifico con essi”; • Cucoro afferma di avere la convinzione che l’Alunni agisse per la società F.C. Empoli Calcio. Da porre in evidenza la dichiarazione dell’ Alunni di aver ricevuto da un avvocato della Federazione un invito perentorio a presentarsi all’odierna udienza, senza riferire il nome dell’autore della telefonata. Quanto sopra impone al Collegio di inviare gli atti alla Procura Federale per gli eventuali adempimenti di competenza. Il deferimento è fondato, il Collegio ritiene, a seguito delle risultanze dibattimentali, di dover modificare le richieste della Procura per quanto riguarda l’entità delle sanzioni P . Q . M . la C.D. infligge si soggetti deferiti le seguenti sanzioni : a Bistarelli Cherubini Ezio, Presidente della A.S.D. Terontola, la inibizione per anni uno; a Alunni Enrico la inibizione per mesi nove;; a Auriemma Antonio, la inibizione per mesi nove; alla Società A.S.D. Terontola, in applicazione del principio della responsabilità diretta ed oggettiva, la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 (quattromila). In applicazione dell’art. 23 del C.G.S. infligge alla sig.ra Mammoli Katia la inibizione per mesi quattro. Dispone l’invio degli atti alla Procura per quanto di competenza.
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