COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 48 / P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 48 / P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale Con provvedimento n. 8846/1125pf-09/SP/blp la Procura Federale ha deferito a questa Commissione alcuni tesserati ed Enti per rispondere della violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva. Al fine di esaminare l’atto della Procura e di ascoltare le parti interessate venne fissata l’udienza per il giorno 30 giugno u.s.. Nel corso dell’udienza venne effettuata, su richiesta di alcuni deferiti, la definizione dei singoli contesti.(C.U. n. 79 del 30 giugno 2010) Nel contempo il Collegio, in accoglimento di alcune istanze istruttorie da parte delle difese, ha disposto il rinvio della discussione alla data odierna provvedendo a darne ulteriore comunicazione ai soggetti non presenti. La Procura Federale è rappresentata di sostituti Procuratori Avv. Francesco Di Leginio e Avv. Mauro Franco Balata. Prima dell’inizio del dibattimento alcuni soggetti deferiti dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie le proposta di accordo, così come enunciate e di conseguenza ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni: - Improta Antonio,. sanzione pari ad anni 3 di inibizione; - Sparaco Antonio - rappresentato dal genitore Sparaco Nicola - sanzione pari a due giornate di squalifica; - Piccirillo Michele - rappresentato dal padre Piccirillo Antonio - sanzione pari a tre giornate di squalifica; - Soc. Sansovino rappresentata, con procura speciale, dall’Avv. Mauro Messeri - sanzione pari a euro 3.000,00 (tremila) di ammenda e 9 (nove) punti di penalizzazione da scontarsi questi nella corrente stagione sportiva nella squadra Juniores provinciale, DISPONE la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto la definizione concordata. Il dibattimento prosegue quindi con la introduzione della Soc. Audace Galluzzo e dei suoi tesserati, Migliori Danilo, Cardinali Giuliano, Corradi Enrico, Boscherini Remo, Danieli Elia e Mele Fabio, tutti assistiti e difesi dall’Avv. Federico Bagattini e dall’Avv. Matteo Corri del Foro di Firenze Preliminarmente l’Avv. Bagattini, richiamandosi al contenuto dell’art. 18 c.p.p., pur riconoscendo la inesistenza nel C.G.S. di una specifica norma, solleva eccezione sulla trattazione dei deferimenti in udienze distinte rilevando, che essendo il deferimento atto unico, lo stesso deve essere trattato alla presenza di tutti gli incolpati. Chiede altresì il rinvio della trattazione ad una data successiva essendosi ormai raggiunta un’ora tarda. Interviene l’avv. Di Leginio per la Procura il quale, riconoscendo anch’egli la mancanza nel C.G.S. di una norma ad hoc in ordine alla unitarietà del dibattimento, concorda nella necessità di un unico procedimento e afferma, anche al fine di evitare possibili eccezioni sulla legittimità del procedimento, di accedere alla richiesta di costituzione di tutte le parti per la trattazione unitaria. La C.D., pur ritenendo – come da propria costante giurisprudenza – inapplicabili al processo disciplinare sportivo le norme del c.p.p., costituendo il C.G.S. un corpo di norme del tutto autonome, e non intendendo d’altra parte, almeno al momento, intraprendere l’esame ermeneutico del disposto dell’art. 34 del C.G.S., dispone, nell’esclusivo interesse del dibattimento, la costituzione delle parti e quindi dà atto che sono presenti: - la Soc. Audace Galluzzo; i tesserati: - Migliori Danilo - Cardinali Giuliano - Corradi Enrico - Boscherini Remo - Danieli Elia - Mele Fabio - La Soc. Vicchio - Del Rio Giuliano - Cresti Mauro, tutti assistiti e difesi dall’Avv. Federico Bagattini e dall’Avv. Matteo Corri del Foro di Firenze: - La Soc. Gracciano i tesserati: - Ciardiello Michele, - Bartalesi Sergio, - Pace Luciano, tutti assistiti e difesi dall’Avv. Giotti del Foro di Siena Sono inoltre presenti, in proprio i Signori - Antonelli Giampiero Bicchi Ernesto - Paduano Antonio - Albanese Luca - Sparta Salvatore, delegato dal figlio Daniele. - Socciarello Giorgio, rappresentato e difeso dagli Avvocati Massimo Mereu e Fratoni del Foro di Prato. La CDT, vista la richiesta concorde di rinvio, anche ai fini di una analisi degli atti depositati, rinvia l’udienza di trattazione al giorno 1 ottobre 2010, ore 16,00, presso il Museo del calcio, via Aldo Palazzeschi 20, informandone le parti con la lettura del presente provvedimento. Tutte le parti sono edotte di quanto stabilito.
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