COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 05 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Ercolani Alessio, A.E. presso la sezione A.I.A. di Grosseto, per la violazione dell’art. 1, c. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 40, nn. 1 e 3, lettere a, c, f, h; – Biribicchi Francesco, calciatore tesserato per l’U.S.D. Albinia per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S; – Pagano Gennaro, dirigente tesserato per la medesima Società per la stessa violazione; – U.S.D. Albinia, per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 05 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Ercolani Alessio, A.E. presso la sezione A.I.A. di Grosseto, per la violazione dell’art. 1, c. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 40, nn. 1 e 3, lettere a, c, f, h; - Biribicchi Francesco, calciatore tesserato per l’U.S.D. Albinia per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S; - Pagano Gennaro, dirigente tesserato per la medesima Società per la stessa violazione; - U.S.D. Albinia, per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S.. Con nota inviata al Presidente della Sezione A.I.A. di Grosseto in data 14/01/2010, il Sig. Alessio Ercolani, A.E. della gara Argentario – Albinia, valida per il campionato Juniores Provinciale di Grosseto, disputata in data 21/10/2009, dichiarava di aver espulso il calciatore Francesco Biribicchi (Albinia) e che, in sede di compilazione delle liste gara, riportava, come invece avvenuta, l’espulsione del calciatore Schiano Simone, tesserato per la medesima Società, al fine di avvantaggiare il Biribicchi, suo compagno di scuola, al quale il giorno dopo ha comunicato il fatto. Affermava altresì che il Dirigente della Società Albinia, Gennaro Pagano, aveva provveduto a ritirare le liste senza effettuare alcun controllo. Interpellato per le vie brevi dal G.S.T. di Grosseto, l’arbitro confermava l’espulsione di Schiano e allo stesso modo si comportava con la C.D., questa volta per iscritto, con lettera ricevuta da quest’ultima in data 15 dicembre 2009. In seguito a quanto appurato, la Procura Federale, rilevato che del comportamento dell’arbitro erano a conoscenza sia il Dirigente della Società Gennaro Pagano sia il calciatore Francesco Biribicchi, ha deferito a questa Commissione entrambi i tesserati. La U.S.D. Albinia viene deferita per la conseguente responsabilità oggettiva come previsto dalla vigente normativa. Così esposto il contenuto dell’atto di deferimento il Presidente della Commissione dichiara che, a seguito di rituale convocazione, sono presenti le parti, così rappresentate: - l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, per la Procura Federale; - l’A.E. Alessio Ercolani, in proprio; - il Calciatore Francesco Biribicchi, in proprio; - la U.S.D. Albinia è rappresenta dal Presidente, Sig. Carlo Vaselli, il quale rappresenta altresì il Dirigente Pagano Gennaro, giusta delega. Il Presidente della C.D.T. dà la parola al rappresentante della Procura, il quale premette che nessun dubbio esiste circa lo svolgimento dei fatti che risultano in modo palese ed incontrovertibile sia dalla confessione resa dall’arbitro che dalle dichiarazioni acquisite i n sede istruttoria. Qualifica così i fatti: Ercolani ha operato la modifica dolosa del referto senza alcun intento apparendo risibile la giustificazione apportata di intendere favorire un compagno di scuola; il suo “pentimento” è avvenuto dopo tre mesi dal fatto e in particolare dopo che, con riferimento alla gara che dirigeva, si sono celebrati due gradi di giudizio in occasione dei quali egli ha sempre confermato quanto indicato sul rapporto di gara. Singolare appare la dichiarazione resa in istruttoria circa l’impossibilità di vivere all’interno dell’ambiente scolastico a causa delle evidenti critiche dei compagni. In ogni caso, tale pentimento è stato tardivo e privo di effetti favorevoli anzi determinando, sul piano sportivo effetti indubbiamente sfavorevoli, sia di ordine morale che materiale, avendo in tal modo contribuito a falsare il campionato. Infatti alla gara successiva ha partecipato un calciatore che avrebbe dovuto essere colpito da squalifica. Biribicchi consapevole dall’inizio, per l’esserne stato informato subito dal dirigente Pagano, ha tenuto il tutto assolutamente segreto. Ha manifestato soddisfazione per il fatto, dato che in tal modo avrebbe potuto continuare a giocare dopo un periodo di inattività. Pagano ha letto subito quanto riportato dall’arbitro sul rapporto di gara e ne ha fatto oggetto di comunicazione al Biribicchi mentre ritornavano a casa insieme dalla gara. Non fa alcuna denuncia consentendo il compiersi dell’illecito. U.S.D. Albinia E’ chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del C.G.S. Chiede quindi riaffermarsi tutte le responsabilita’ degli incolpati e per l’effetto chiede che vengano comminate le seguenti sanzioni: - Ercolani Alberto, squalifica per anni 5 con preclusione - Francesco Biribicchi, squalifica anni uno - Pagano Gennaro inibizione anni 2 - Soc. Albinia, ammenda di € 2.000,00 e punti 3 di penalizzazione da scontarsi secondo nell’ attuale stagione sportiva nel campionato della prima squadra o nella squadra juniores secondo quanto stabilira’la Commissione. Viene data la parola al sig. Ercolani il quale dichiara di non aver niente da aggiungere a quanto dichiarato in fase istruttoria. Il Biribicchi si riporta a quanto dichiarato in fase istruttoria e ritiene eccessiva la sanzione richiesta nei suoi confronti. Il Presidente, Sig. Vaselli Carlo, riferendosi al calciatore Biribicchi, definisce l’episodio una “ragazzata” che deve essere indubbiamente punita ma in entità che consenta al ragazzo di continuare l’attività. Attribuisce al Pagano notevoli responsabilità ed in particolare di non avere informato il Consiglio Direttivo. Definisce sleale il comportamento del Pagano. In riferimento alle sanzioni richieste le ritiene eccessive, con particolare riferimento ai tre punti di penalizzazione, dichiarando che la società si è “autopunita” con il non partecipare al campionato regionale. Richiama l’attività della società che, pur operando in una piccola realtà cittadina, ha un vivaio con circa duecento giovani e giovanissimi; raffronta la sanzione richiesta con altre assunte dalla Giustizia sportiva in recenti provvedimenti la cui entità è oggettivamente inferiore a quella attualmente richiesta. Chiuso il dibattimento la Commissione passa a decisione. Il fatto, inoppugnabile a causa della dichiarazione confessoria, è di assoluta gravità visto che la violazione è stata commessa da un arbitro che, statutariamente, è il garante della legittimità della gara e del comportamento dei partecipanti. Il gioco del calcio si fonda essenzialmente sulla figura dell’arbitro la cui attività è pienamente tutelata dalle norme sull’ordinamento sportivo, tant’é che i rapporti di gara hanno valore di prova privilegiata. Ciò è imprescindibile dalla necessità di un comportamento etico che dia certezza alle sue dichiarazioni. Da tale principio di carattere assoluto discende che non è tollerabile che alcuno e, meno che mai un giovane arbitro, che dirige una gara fra giovani calciatori, riporti dolosamente sul proprio rapporto di gara fatti diversi da quelli realmente avvenuti. A parere della C.D. l’essersi autodenunciato non può costituire attenuante alcuna, dato che per sua stessa ammissione egli “si è reso conto”di quanto commesso s o l o in occasione della richiesta del referto originale fattagli a seguito di reclamo proposto sull’esito della gara successiva, e per il fatto, emerso dalla sua stessa dichiarazione, che i suoi compagni (evidentemente a conoscenza del fatto) “ gli rendevano la vita dura”. Il pentimento o il “rimorso”appaiono quindi essere indotti dall’evolversi dei fatti, considerazione che è avvalorata dall’esame di tutto il comportamento del deferito. Egli non ha soltanto apposto il nome di altro calciatore per favorire un compagno di scuola, ma ha continuato a sostenere il suo operato anche nei confronti degli Organi della Disciplina Sportiva, G.S.T e C.D.T, che nulla potevano opporre – stante il particolare carattere del rapporto di gara in ordine a provvedimenti disciplinari – a tali dichiarazioni. Infatti, come è noto le norme prevedono che il rapporto di gara costituisce l’unica prova a loro disposizione in ordine a quanto accaduto in corso di gara, mentre la prova per testi è ammessa unicamente in presenza di un “illecito sportivo”. Non meno biasimevole, e quindi degno di congrua sanzione, è il comportamento del Dirigente Pagano, il quale ha avuto conoscenza immediata e diretta dello scambio di nomi per averli letti allorché ha ritirato dallo spogliatoio arbitrale le liste dei calciatori che, contrassegnate dal D.G., riportavano i provvedimenti assunti. La circostanza emerge dall’audizione del Biribicchi. La veridicità di ciò è confermata ulteriormente dalla testimonianza resa ancora da Biribicchi, il quale afferma di aver saputo direttamente dell’episodio dallo stesso Pagano, in auto, mentre facevano ritorno a casa subito dopo la gara. Il Dirigente non ha ritenuto, né sul momento né successivamente di dover denunciare l’accaduto, probabilmente perché, visto l’infortunio subito dallo Schiano nel corso della gara in questione, avrebbe potuto utilizzare in tal modo il Biribicchi nel prosieguo del campionato. Anche il comportamento tenuto dal Biribicchi è meritevole di sanzione per non essersi dichiarato quale unico reale destinatario del provvedimento di espulsione, una volta appreso dall’Ercolani del “favore ricevuto”. Anzi il suo comportamento può essere definito cinico per la soddisfazione dimostrata al momento della conoscenza dello scambio di nomi compiuto coscientemente dall’arbitro. Da considerare, peraltro, che il comportamento illecito e doloso dei tre tesserati ha avuto come unico risultato quello di evitare al Biribicchi un’unica giornata di squalifica (espulsione per doppia ammonizione). Il deferimento è fondato e quindi da accogliere. In ordine alla entità delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, la C.D.T. ritiene, per la gravità del fatto di doverle in parte diversamente graduare perchè troppo contenute in ordine a quanto contestato e dimostrato. P.Q.M. la C.D. delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - all’Arbitro effettivo Ercolani Alessio, la squalifica per cinque anni e la preclusione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C - al Calciatore Biribicchi Francesco la squalifica per mesi 18 (diciotto) e così fino al giorno 8 aprile 2012; - al Dirigente Pagano Gennaro, la inibizione di anni 3 (tre) e quindi fino al giorno 8 ottobre 2013; - alla U.S.D Albinia, in conseguenza della responsabilità oggettiva contestata, l’ammenda di € 3.000,00 (tremila) e la penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nella presente stagione con la squadra del campionato di competenza (juniores provinciali).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it