COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 03 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Orlandi Alberto, calciatore, per rispondere della violazione dell’art.1, c.1 del C.G.S. – la S.S.D. Massetana Calcio per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dal comma 2 dell’art. 4 del predetto codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 03 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Orlandi Alberto, calciatore, per rispondere della violazione dell’art.1, c.1 del C.G.S. - la S.S.D. Massetana Calcio per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dal comma 2 dell’art. 4 del predetto codice. Nel corso della gara Massetana Calcio – Pro Livorno 1919, disputata in data 14 marzo 2010, il calciatore espulso, anziché rientrare negli spogliatoi, si poneva all’ingresso della recinzione interna nella zona che porta dal campo di gara agli spogliatoi stessi, iniziando ad inveire contro l’arbitro ed aizzandogli contro i propri compagni. A quel punto interveniva il Commissario di campo che, presentatosi, lo invitava a rientrare negli spogliatoi, ricevendo in cambio una serie di contumelie e di frasi volgari, fino a che il calciatore decideva di recarsi in gradinata. A fine gara, infine, tentava di entrare negli spogliatoi e, venendone impedito dal Commissario di campo, riprendeva ad offendere ed a pronunciare frasi volgari all’indirizzo del Dirigente Federale. Quanto accaduto veniva riportato da questi nel proprio rapporto che, acquisito dal G.S.T. della Toscana in sede disciplinare, veniva trasmesso alla Procura Federale. L’Ufficio inquirente, accertati i fatti, ha disposto il provvedimento in esame. Effettuate a cura di questa Commissione le prescritte convocazioni sono presenti: - l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale; - il calciatore Orlandi Alberto; - assente la S.S.D. Massetana Calcio, pur regolarmente convocata. Prima dell’inizio del dibattimento il calciatore deferito, presente in proprio, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. - al tesserato deferito la squalifica, per quattro giornate di gara. La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti,rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione della seguente sanzione: - al calciatore Alberto Orlandi la squalifica per quattro giornate di gara. - DISPONE la chiusura del dibattimento relativamente al soggetto indicato Aperto il dibattimento l’Avvocato Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale, rileva che i fatti sono quelli risultanti dagli atti e rilevata la mancata costituzione della Società, chiede per ciò stesso che alla medesima venga comminata l’ammenda di € 400,00 (quattrocento) La Commissione riunita in sede deliberante, nel far rilevare che i fatti non sono stati, ne potevano esserlo, smentiti in alcun modo, conferma la sanzione richiesta P.Q.M. infligge alla Società S.S.D. Massetana la sanzione dell’ammenda di € 400,00(quattrocento).
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