COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 002 Stagione sportiva 2010/2011 Gara Grassina – Pian di Scò (0-2) del 12 settembre 2010. Campionato di Promozione. In C.U. n.21 CRT del 16/09/2010

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 002 Stagione sportiva 2010/2011 Gara Grassina – Pian di Scò (0-2) del 12 settembre 2010. Campionato di Promozione. In C.U. n.21 CRT del 16/09/2010 Reclama la società Grassina avverso le seguenti sanzioni: 1)Squalifica per cinque gare al calciatore Gori Duccio il quale “Espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, dopo la notifica offendeva la terna arbitrale”. 2)Ammenda di €. 180,00 per autovettura del D.G. che viene raggiunta da uno sputo ad un finestrino. La reclamante, quanto al calciatore, sostiene trattarsi di un fallo in azione di gioco e quindi involontario, avveratosi nei termini indicati soltanto per la diversa statura degli antagonisti. In relazione alla frase pronunciata dal Gori, la stessa deve ritenersi irriguardosa, ma non offensiva. Chiede una riduzione della sanzione ritenuta eccessiva. In ordine alla sanzione pecuniaria biasima il fatto accaduto tentando, maldestramente, di trovare una giustificazione asserendo che sull’auto non vi erano gli Ufficiali di gara. Anche in questo caso chiede un riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma il fatto ascritto al calciatore Gori, ovvero che durante un’azione di gioco lo stesso colpiva con una calcio volontario alle costole un avversario. Per quanto attiene le offese, conferma il rapporto dell’assistente. In ordine all’episodio dello sputo, conferma il fatto sottolineando che l’auto si trovava parcheggiata davanti alo spogliatoio della società Grassina. La C.D. esaminato gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Per quanto attiene al calciatore la versione fornita dall’arbitro appare assolutamente credibile e da preferire rispetto a quella fornita dalla società reclamante, anche in virtù del valore di prova privilegiata che il C.G.S. conferisce al rapporto arbitrale. In relazione all’episodio dello sputo, che più volte questo Collegio ha condannato in virtù della sua valenza quale estremo gesto di dispregio, vale appena il caso di ricordare che la società ospitante ha la custodia dell’auto del D.G. e che in virtù di tale obbligazione ha il dovere non solo di preservarne l’integrità materiale, ma anche di impedire che vengano compiuti gesti quali quello in esame. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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