COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 07 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo In Proprio Del Calciatore Niccolini Emiliano (U.S.D. Larcianese) Per 3 Gg. (C.U. N° 23 Del 2392010)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
07 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo In Proprio Del Calciatore Niccolini Emiliano (U.S.D. Larcianese) Per 3 Gg. (C.U. N° 23 Del 2392010)
Propone rituale reclamo il calciatore Niccolini Emiliano avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione alla notifica offendeva il D.G.”.
Il reclamante nega recisamente di aver offeso l’arbitro, afferma di essersi effettivamente lamentato nei confronti dello stesso D.G. prima, e nei confronti di un assistente poi, delle due ammonizioni ricevute nell’arco di pochi minuti e, a suo dire, ingiuste.
Conferma di avere protestato per la sanzione, ma in tono civile, senza profferire alcuna ingiuria e senza effettuare alcun applauso ironico.
Tali argomentazioni venivano reiterate all’udienza del 8 ottobre 2010 dal calciatore.
La C.D. esaminati gli atti, sentita la reclamante, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo.
I fatti addebitati al Niccolini sono confermati dal D.G. anche nel supplemento, in particolare l’arbitro conferma che il Niccolini, dopo l’espulsione ha dapprima protestato in modo civile e quasi supplichevole con il D.G. medesimo e con l’A.A., ma allorché ha constatato l’assoluta irremovibilità dell’arbitro dalle proprie decisioni, ha cambiato tono e, applaudendo in senso ironico, ha rivolto frase offensiva come riportato nel rapporto.
La sanzione comminata è pertanto congrua e va confermata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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