COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 09 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Rassina, avverso l’ ammenda di 1.000,00 Euro (C.U. n. 23 del 23/09/2010).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 09 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Rassina, avverso l' ammenda di 1.000,00 Euro (C.U. n. 23 del 23/09/2010). L’Associazione Sportiva Dilettantistica Rassina adiva proponeva formale reclamo contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe e così motivata: “Per reiterato scoppio di petardi ed accensione di un fumogeno al di fuori del recinto di gioco ma all'interno dell'impianto sportivo”; i fatti si riferiscono all'incontro casalingo disputato, in data 19/09/2010, contro la società Geggiano. Nel reclamo la società non contesta i fatti se non sul punto della supposta reiterazione; si sarebbe trattato di un singolo lancio prontamente censurato dalla dirigenza e pertanto insiste nella richiesta di riduzione della sanzione applicata. Il ricorso appare parzialmente fondato. Le eccezioni difensive prospettate in ordine alla unicità delle condotte risultano smentite non solo dal contenuto del rapporto di gara ma anche dal supplemento nel quale l'arbitro specifica di aver personalmente constatato almeno l'esplosione di due petardi e l'accensione di un fumogeno. Si tratta sostanzialmente di una condotta analoga, a quella contestata nel reclamo della Società Orbetello, pubblicata in questo stesso Comunicato Ufficiale, le cui motivazioni di riferimento si intendono qui interamente richiamate. Per quanto attiene la sanzione occorre rilevare che, nella comparazione tra i due casi, il numero di esplosioni nella presente fattispecie, forse in ragione di un intervento della dirigenza, risulta oggettivamente inferiore e pertanto la decisione del Giudice Sportivo Territoriale deve dunque essere parzialmente riformata. P.Q.M. La C.D.T. accoglie il reclamo e riduce l'ammenda ad Euro 700,00 anziché 1.000,00 e dispone la restituzione della relativa tassa.
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