COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 03 Stagione Sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo Dell’unione Sportiva Orbetello, Avverso L’ Ammenda Di 800,00 Euro (C.U. N. 21 Del 16/09/2010).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
03 Stagione Sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo Dell’unione Sportiva Orbetello, Avverso L' Ammenda Di 800,00 Euro (C.U. N. 21 Del 16/09/2010).
Con rituale e tempestivo gravame, l’Unione Sportiva Orbetello adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe e così motivata: “Per ripetuto scoppio di petardi durante la gara”; i fatti si riferiscono all’incontro esterno disputatosi in data 12/09/2010 tra la società San Donato Vecchio e la ricorrente.
L’impugnante nel reclamo, contestando i fatti, eccepisce l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla società Orbetello e rileva che l'incontro era fuori casa e sarebbe stato preciso dovere della società ospitante garantire la sicurezza all'interno dell'impianto mediante la presenza della forza pubblica.
I petardi sarebbero esplosi al di fuori del campo di giuoco, cioè fuori dalla sfera di vigilanza della propria dirigenza, ed il loro scoppio sarebbe avvenuto anche ad opera dei tifosi della squadra avversaria.
Rammenta la dedizione con la quale la dirigenza delle piccole società cerca faticosamente di mantenere viva l'attività sportiva ed il suo sano ambiente sociale e conclude per l'annullamento o, in subordine, la riduzione del provvedimento disciplinare.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le eccezioni difensive prospettate non assumono rilievo anche alla luce del supplemento di gara espressamente richiesto da quest'organo giudicante al D.G. ed allegato al fascicolo; nel documento l'arbitro ribadisce la sua assoluta certezza nell'identificazione degli autori delle esplosioni attribuendone l'intera responsabilità alla tifoseria, ben individuabile, della società Orbetello.
Gli scoppi (almeno 4 nel corso della gara) sarebbero avvenuti immediatamente al di fuori della recinzione esterna del rettangolo di giuoco, dalla parte opposta delle tribune, dietro le panchine delle due squadre e quindi in stretta adiacenza al campo.
Risulta evidente che la protezione dell'incolumità delle persone, ratio della norma in esame, non può solo ancorarsi ai limiti territoriali del campo di calcio ma deve estendersi, specialmente quando l'impianto sportivo non è dotato di mura periferiche, anche alle zone immediatamente prossime all'area dove si disputa la gara comunque accessibili e presidiabili dalle dirigenze societarie.
In ogni caso i dubbi sulle possibili responsabilità adombrate a carico della squadra avversaria risultano fugati dalla presenza in atti della formale richiesta della forza pubblica, tempestivamente avanzata dalla squadra locale.
Occorre sottolineare che l'art. 12 C.G.S., titolato “Prevenzione di fatti violenti”, al comma 3 recita: “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza.”.
Dunque la norma punisce anche la semplice introduzione all'interno dell'impianto sportivo di materiale pirotecnico ed al comma 6 del medesimo articolo determina la sanzione minima irrogabile: “Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.”
Pertanto gli organi di Giustizia Sportiva devono sottostare alla sanzione disciplinare minima imposta dal legislatore e, nel valutare la fattispecie concreta, commisurare il provvedimento anche tenendo conto della forbice prescritta che raggiunge nel massimo i 15.000,00 Euro.
La decisione del Giudice di prime cure appare dunque - con riferimento alla categoria di appartenenza della società reclamante, alle avvenute esplosioni ed alla reiterazione delle condotte illecite - corretta e la relativa sanzione congrua ed adeguata.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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