COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 3 del 9 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 212 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della A.S.D. Atletico Romagnano avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 500,00. C.U. n.49 del 27/05/2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 3 del 9 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 212 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della A.S.D. Atletico Romagnano avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 500,00. C.U. n.49 del 27/05/2010. Nel corso della gara di Play-Off di 3 categoria “ Atletico Romagnano- Bonascola” i sostenitori della squadra di casa offendevano e minacciavano il D.G. Inoltre uno di questi tifosi lanciava una bottiglia di plastica verso un calciatore avversario, senza colpirlo. A fine gara altri sostenitori dell’Atletico Romagnano colpivano con sputi i giocatori avversari che si avvicinavano alla rete di recinzione per effettuare la rimessa laterale. Per tale comportamento dei propri sostenitori la società Atletico Romagnano veniva sanzionata dal G.S. con una ammenda di euro 500,00. Avverso la suddetta decisione propone reclamo la società. Quest’ultima nega che propri sostenitori possano aver offeso l’arbitro in quanto, essendo passata in vantaggio nei primi minuti del primo tempo e raddoppiato ad inizio del secondo tempo, non ci sarebbe stato alcun motivo per offendere il D.G. Per quanto concerne, invece, gli altri due capi di incolpazione, relativi al lancio di una bottiglietta di plastica in campo e agli sputi verso calciatori avversari la reclamante, sostanzialmente, conferma i fatti, pur dichiarandosi dispiaciuta. Pertanto la società, pur essendo consapevole di essere oggettivamente responsabile del comportamento dei propri sostenitori, chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma, sostanzialmente, quanto già dichiarato in sede di rapporto gara. Precisa, comunque, di essere certo che i tifosi che lo insultavano e minacciavano erano sostenitori della squadra di casa, essendo tutti situati nella parte sinistra della tribuna. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti di gara ritiene provati i fatti ascritti alla ricorrente. Fatti, in parte, ammessi anche dalla stessa società. Per quanto concerne l’entità della sanzione essa appare assolutamente ben calibrata sia rispetto ai fatti contestati, sia rispetto al campionato di appartenenza della ricorrente. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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