COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 5 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 021 Stagione Sportiva 2010/2011reclamo A.F. Firenze Calcio A 5 Avverso Squalifica Allenatore Lucia Alessio Fino Al 14 Dicembre 2010 (C.U. N° 27 Del 14102010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 5 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 021 Stagione Sportiva 2010/2011reclamo A.F. Firenze Calcio A 5 Avverso Squalifica Allenatore Lucia Alessio Fino Al 14 Dicembre 2010 (C.U. N° 27 Del 14102010) Propone reclamo la A.F. Firenze Calcio a 5 comminata dal GST Toscano con la seguente motivazione:” Allontanato per aver ricolto al D.G. frase offensiva, mentre usciva dal terreno di gioco reiterava l’offesa. Di poi si posizionava nel recinto spogliatoi continuando ad offendere l’arbitro”. Sostiene la reclamante che le offese, almeno le prime, non sarebbero state proferite dal Lucia all’indirizzo dell’arbitro ma di un proprio giocatore reo di non aver fatto bene la fase difensiva. Sostiene altresì che anche successivamente il Lucia si sarebbe soffermato nel recinto spogliatoi poichè gli inservienti non avrebbero messo subito a disposizione le chiavi dei cancelli per poter uscire da tali locali, chiede pertanto una riduzione della sanzione e di essere udita. La C.D. convocata la reclamante per l’udienza del 29 ottobre 2010 non poteva procedere all’audizione poichè la reclamante stessa, scusandosi, faceva presente la impossibilità per il presidente o per un suo delegato a comparire. La C.D. pertanto procedeva all’esame del reclamo per prima cosa acquisendo il supplemento di rapporto. Dalla lettura di tale supplemento non emergono particolari circostanze che possano far discostare dall’impressione avuta dal primo giudice. Permangono in verità dubbi sulla effettiva portata della frase che ha inizialmente indotto l’arbitro ad espellere l’allenatore, e solo per tale dubbio la sanzione comminata può essere lievemente ridotta rispetto a quella comminata dal primo giudice. P.Q.M. La C.D.T in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Lucia Alessio fino al 29 novembre 2010, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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