COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 38 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall’A.S. Vaianese avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il giocatore Bonacchi Mattia per tre gare. C.U. N° 30 del 28.10.2010.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 32 del 11 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
38 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall'A.S. Vaianese avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il giocatore Bonacchi Mattia per tre gare.
C.U. N° 30 del 28.10.2010.
Il Giudice Sportivo irrogava la sanzione in epigrafe per condotta violenta verso un calciatore avversario.
Con il reclamo proposto la società non contesta, di fatto, l’accaduto, ma annovera l’episodio in quelli non violenti; chiede, pertanto, una revisione della sanzione.
Il D.G., nel supplemento richiesto, confermava il calcio intenzionale, a gioco fermo, alla caviglia del calciatore avversario, senza conseguenze.
Il reclamo deve essere respinto.
Quanto precisato dall’arbitro non lascia dubbi sul fatto che si sia trattato di un episodio violento, senza conseguenze, da sanzionarsi con il minimo previsto dalle Carte Federali.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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