COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 29 / stagione sportiva 2010/2011: reclamo proposto dalla A.S.D. Sporting Club Capanne contro il provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica per tre giornate al calciatore Fogli Thomas. (C.U. 29/2010).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 29 / stagione sportiva 2010/2011: reclamo proposto dalla A.S.D. Sporting Club Capanne contro il provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica per tre giornate al calciatore Fogli Thomas. (C.U. 29/2010). “Espulso per contegno irriguardoso verso il D.G., alla notifica lo offendeva”, questa la motivazione con la quale il G.S. ha assunto il provvedimento contestato dalla Società Capanne, la quale fonda la doglianza sostenendo che la prima frase usata dal calciatore, che peraltro nega il fatto, non è un’imprecazione, bensì una espressione facente parte del lessico comune e di un gergo tipicamente toscano. Ritiene che comunque essa sia irrilevante agli effetti della congruità della sanzione. Per quanto riguarda le offese esse, sempre a detta del calciatore, non sono state da lui pronunciate anche se due suoi compagni di squadra “….gli dicono che, mentre si era voltato ed incamminato verso gli spogliatoi, ha borbottato qualcosa di simile e l’arbitro l’ha evidentemente udito”. Il reclamo si conclude con la richiesta di riduzione della sanzione da tre a due giornate di squalifica. Esaminati gli atti ed ascoltato il rappresentante della Società, come da richiesta espressamente formulata, la C.D. delibera di non accogliere il reclamo. L’atto di impugnazione si basa sulle semplici negazioni rese dal calciatore alla Società in mera contraddizione con il rapporto di gara, del quale si ricorda il carattere di prova privilegiata. Si deve osservare che l’aspetto più grave della questione è dato dalle offese recate al D.G. e non negate dalla stessa Società allorché richiama quanto gli stessi compagni di squadra hanno riferito. Tale comportamento è sanzionato dal C.G.S. con la sanzione per due giornate di gara (art. 19, comma 4). Per quanto invece si riferisce alla prima parte della motivazione del provvedimento si rileva la inutilità di discettare se si tratta di puro lessico gergale o di frase dal contenuto irriguardoso o offensivo. L’espulsione dal campo comporta la squalifica automatica per una giornata (art. 45, comma 2, del C.G.S.) per cui il provvedimento del G.S. è immune da qualsiasi censura. L’esame di quanto sopra determina la C.D. a ricordare agli arbitri la assoluta necessità, al fine di evitare sanzioni gratuitamente rilevanti, di graduare i provvedimenti assunti in campo alla reale portata dei comportamenti dei calciatori. Inoltre nel redigere i supplementi di rapporto, ove questi differiscano dall’originario rapporto di gara, devono essere specificati i motivi alla base della modifica. P.Q.M. la C.D.T. delibera di respingere il reclamo, disponendo l’incameramento della tassa relativa.
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