COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 18 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 35 Stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall’U.C. Giovani Via Nova avverso la decisione del G.S.T. Lucca che ha squalificato il giocatore Scagliarini Lorenzo per cinque gare. C.U. N° 17 del 21.10.2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 18 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 35 Stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall'U.C. Giovani Via Nova avverso la decisione del G.S.T. Lucca che ha squalificato il giocatore Scagliarini Lorenzo per cinque gare. C.U. N° 17 del 21.10.2010. Il Giudice Sportivo irrogava la sanzione in epigrafe per condotta particolarmente violenta nei confronti di un avversario a fine gara. Con il reclamo proposto la società sposa la tesi della provocazione; nell’ammettere una reazione “particolarmente eccessiva”, sostiene che il comportamento del tesserato è stato conseguente ad un colpo ricevuto da un avversario, episodio non colto dall’arbitro. Pertanto, richiede una riduzione della sanzione. Il D.G., nel supplemento di rapporto, conferma di non aver visto né il colpo che avrebbe provocato la reazione dello Scagliarini, né le conseguenze asserite (ferita al labbro). Alla luce dei fatti accertati, il reclamo non merita accoglimento. La tesi della società non trova alcun riscontro negli atti; anzi, lo stesso D.G. conferma di non aver visto né la provocazione, né le asserite conseguenze (su quest’ultimo specifico punto, contrariamente a quanto affermato dalla società). Sull’entità della squalifica, questa appare più che congrua in relazione all’episodio contestato, evidenziando in questa sede come lo Scagliarini abbia ripetutamente e più volte colpito l’avversario, in varie parti del corpo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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