COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 10 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Consigli Paolo, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Asta Taverne, cui viene addebitata la violazione dell’art. 1 C.G.S., in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale; – la Società A.S.D. Asta Taverne a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 10 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Consigli Paolo, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Asta Taverne, cui viene addebitata la violazione dell’art. 1 C.G.S., in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale; - la Società A.S.D. Asta Taverne a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, C.G.S.. Il G.S.D. Rapolano Terme, con nota pervenuta il 25 febbraio 2010, informava il C.R.T. dell’avvenuto deposito della querela, da parte del calciatore Paolo Consigli tesserato per la Società Asta Taverne, nei confronti del calciatore Luca Corradeschi (G.S. Rapolano Terme) in assenza della prescritta autorizzazione federale. La denuncia, anche per la espressa richiesta formulata dalla Società istante, veniva trasmessa alla Procura Federale che, effettuate le necessarie indagini, disponeva il conseguente deferimento. La Commissione Disciplinare a seguito di rituale convocazione di discussione per la data odierna, dà atto che sono presenti: - la Procura Federale, rappresentata dall’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto; - il calciatore Consigli Paolo, - la Società Asta Taverne in persona del Sig. Dino Buzzegoli, vice Presidente espressamente delegato. Il Presidente della Commissione preliminarmente precisa che l’episodio che ha dato origine alla querela per ingiurie, minacce e lesioni è avvenuto in occasione della gara di Coppa Toscana di 2 categoria Rapolano Terme – Asta Taverne, ed invita il Rappresentante della Procura Federale ad esporre le conclusioni dell’Ufficio. In via del tutto separata e, prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio: - al calciatore Paolo Consigli la squalifica per mesi due e giorni venti sulla pena base di mesi sei. L’Avvocato Taddeucci Sassolini motiva siffatta proposta di accordo ponendo in rilievo il comportamento tenuto dal calciatore in sede di indagine, nonché l’avvenuta remissione di querela della quale il calciatore deposita in questa sede copia con ciò integrando l’applicazione anche dell’art. 24 del C.G.S.. - alla A.S.D. Asta Taverne la penalizzazione di punti due, da scontarsi, da parte della prima squadra, nel corso del presente campionato, e l’ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta) sulle sanzioni base, rispettivamente di punti 3 e di € 500,00, previste dal minimo edittale. La Commissione, sospeso il dibattimento, dopo riunione in Camera di Consiglio, ritiene corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rileva la congruità delle sanzioni proposte. Accoglie quindi le proposte di definizione singolarmente pattuite, e di conseguenza infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - al calciatore Paolo Consigli la squalifica per mesi due e giorni venti in applicazione del disposto degli artt. 23 e 24 del C.G.S.; - alla A.S.D. Asta Taverne, per effetto dell’art. 23 del C.G.S., la penalizzazione di punti due in classifica da scontarsi, da parte della prima squadra, nel campionato in corso, nonché l’ammenda dei € 350,00 (trecentocinquanta). Dispone la chiusura del dibattimento.
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