COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 11 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Romei Maurizio, direttore Generale della U.S. Settignanese, per la violazione dell’art. 1, c. 1, e dell’art. 5, c. 1 del C.G.S.; – U.S. Settignanese, per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S., conseguente al comportamento del tesserato Romei; – Ciulli Antonio, tesserato A.IA. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in connessione all’art. 40, comma 3 lettera h, del Regolamento A.I.A..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 11 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Romei Maurizio, direttore Generale della U.S. Settignanese, per la violazione dell’art. 1, c. 1, e dell’art. 5, c. 1 del C.G.S.; - U.S. Settignanese, per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S., conseguente al comportamento del tesserato Romei; - Ciulli Antonio, tesserato A.IA. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in connessione all’art. 40, comma 3 lettera h, del Regolamento A.I.A.. Durante la gara “Floria 2000 – Settignanese”, valida per il campionato “Allievi Regionali Toscana” disputata in data 23 settembre 2009, l’arbitro della gara, Sig. Antonio Ciulli, decretava, in favore della Settignanese, un calcio di rigore. Il pallone veniva respinto dal portiere della U.S.D. Floria 2000 ma messo subito in rete dallo stesso calciatore che lo aveva battuto. L’arbitro non concedeva il goal facendo battere invece un calcio di punizione a favore della USD Floria, proseguendo così la gara. A fronte delle immediate richieste di chiarimenti da parte del Sig. Massimiliano Papucci, allenatore della squadra in campo, l’arbitro Ciulli affermava di aver fatto battere la punizione per la posizione di fuori gioco in cui si era venuto a trovare il giocatore che aveva calciato. A fine gara, a fronte di ulteriori richieste effettuate dal medesimo allenatore, l’arbitro riconosceva di aver errato nell’assumere la decisione e, a seguito delle insistenti richieste affermava, secondo quanto riferito in sede di istruttoria dal Romei e confermato dal Papucci, che avrebbe ammesso tale errore in sede di redazione del rapporto di gara. Poiché, contrariamente a quanto dichiarato, l’arbitro non riportava sul rapporto di gara alcunchè, la Società Settignanese presentava reclamo al G.S.T. per l’errore tecnico commesso dall’arbitro chiedendo, evidentemente, la ripetizione della gara. Il Giudice Sportivo respingeva, in data 8 ottobre c.a., il gravame applicando, in modo corretto, quanto statuito dall’art. 29, comma 3, del C.G.S.. In data 23 ottobre 2009, il giornale “La Nazione” pubblicava alcune dichiarazioni rilasciate dal Sig. Maurizio Romei a commento della vicenda, copia delle quali veniva trasmesse dall’A.I.A. alla Procura Federale per quanto di competenza. L’Ufficio acquisite le dichiarazioni dell’arbitro Ciulli, dell’allenatore Papucci, dei dirigenti della Settignanese: Iandelli, Locchi e Romei, ha ritenuto che i comportamenti dell’Arbitro Ciulli e del Dirigente Romei siano stati posti in essere in violazione delle norme del C.G.S. per cui ha disposto il deferimento indicato in epigrafe. Di conseguenza la C.D. ha disposto discussione del procedimento per la data odierna dandone notizia ai soggetti deferiti a mezzo raccomandata. Sono oggi presenti: - l’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto, che rappresenta la Procura Federale; - l’arbitro Antonio Ciulli, - il dirigente Maurizio Romei, - la Società U.S. Settignanese, rappresentata dal Presidente Sig. Stefano Fani. Prima dell’inizio del dibattimento l’arbitro effettivo Antonio Ciulli e il Procuratore Federale, dichiarano di aver raggiunto un’ipotesi di accordo ex art. 23 e 24 sulla base della seguente sanzione: all’A.E., sig. Antonio Ciulli, la squalifica per mesi due e giorni 20 su una pena base di mesi 6. In ordine a detta proposta di definizione, il rappresentante della Procura, pur ritenendo il fatto di estrema gravita’, ritiene doversi tenere conto dell’atteggiamento collaborativo tenuto dall’arbitro in corso di istruttoria e delle pressioni subite nel corso della gara. La Commissione, sospeso il dibattimento e riunita in Camera di Consiglio, ritiene corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e congrua la sanzione nella misura proposta. Accoglie la proposta di accordo. Il dibattimento prosegue nei confronti della U.S. Settignanese e del sig. Romei. Il Presidente della C.D. nel dichiarare aperto il dibattimento invita il rappresentante della Procura ad esporre le conclusioni e le richieste dell’Ufficio. L’Avvocato Taddeucci Sassolini, preso atto del riepilogo dei fatti effettuato dal Presidente della C.D. in apertura di dibattimento, esamina la posizione dei singoli deferiti rilevando che, se da un lato la critica del Dirigente Romei può essere riconosciuta a fronte del grave errore tecnico commesso dal D.G. che ha avuto ripercussione sull’esito della gara, essa non può essere formulata, a mezzo stampa, con le espressioni usate dal Dirigente dalle quali traspare in maniera evidente la insinuazione di un intervento di terzi che avrebbe provocato un condizionamento nella stesura del rapporto. Chiede quindi infliggersi al Dirigente Romei la sanzione della inibizione per giorni quindici e, per la conseguente responsabilità oggettiva, l’applicazione dell’ammenda di € 1.500,00 nei confronti della Società. Il Dirigente Romei sostiene in propria difesa di non aver tenuto alcun comportamento offensivo nei confronti degli Organi Federali e che le sue espressioni erano rivolte a persone vicine al calciatore quali ad esempio il padre, ex arbitro, o gli amici che lo hanno avvicinato dopo la gara. Ricorda che la frase “aiutiamoli a crescere” aveva carattere esclusivamente propositivo senza altro riferimento Il Presidente della Società conferma la argomentazioni del Dirigente sostenendo che nelle frasi proferite nel corso della intervista non può essere ravvisato alcun riferimento agli organismi federali, ricordando la grande esperienza acquisita dal Romei in tanti anni di attività nell’ambito del calcio. La Commissione, chiuso il dibattimento, si riunisce per la decisione. Le argomentazioni portate dal Dirigente Romei a propria difesa non possono essere in alcun modo accolte. Il contesto in cui esse, integralmente confermate in fase istruttoria, sono state pronunciate, la lunga esperienza, sottolineata dallo stesso e dal Presidente della Società in questa sede, denotano che esse sono state deliberatamente pronunciate e con chiaro riferimento all’Organo Tecnico. La C.D. condivide quindi l’assunto della Procura Federale circa la effettiva portata della insinuazione insita nelle parole pronunciate, dissentendo però dalla entità della sanzione richiesta. Infatti la lunga esperienza nell’ambito calcistico, l’incarico rivestito, escludono che si sia trattato di un lapsus o di un reale riferimento a persone non appartenenti ad Organi Federali. Sotto tale aspetto ritiene determinare la sanzione in misura congrua con la inibizione per mesi due. Dal comportamento del Dirigente emerge, a norma dell’art. 4, comma 1, la responsabilità oggettiva della Società. Tuttavia la C.D., considerata la categoria di appartenenza della Società, ritiene dover rideterminare la sanzione dell’ammenda da infliggere nella misura di € 750,00 (settecentocinquanta). P.Q.M. la C.D.T.T, delibera di applicare le seguenti sanzioni: - al Dirigente Romei Maurizio, la sanzione della inibizione per mesi due; - alla Società U.S. Settignanese, la sanzione dell’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta); - all’Arbitro Ciulli Antonio, in applicazione degli artt. 23 e 24 del C.G.S., la squalifica per mesi due e giorni venti.
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