COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 57 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.C. Quarrata Olimpia avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Seghi Egidio fino al 10/01/2011 C.U. n. 35 del 25/11/2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 57 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.C. Quarrata Olimpia avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Seghi Egidio fino al 10/01/2011 C.U. n. 35 del 25/11/2010. Nel corso della gara “Quarrata – S. Maria Montecavoli” valevole per il campionato di Eccellenza, l’allenatore della società Quarrata veniva allontanato dal campo di gara per proteste nei confronti dell’arbitro. Mentre si allontanava, calciava il pallone contro la recinzione e si rivolgeva verso il D.G. con contegno irriguardoso. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica fino al 10/01/2011. Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società del Quarrata. Quest’ultima si duole della eccessiva severità della sanzione. Infatti la ricorrente ritiene che il proprio tesserato si sia rivolto verso l’arbitro con modi assolutamente urbani nel chiedere spiegazioni per il suo allontanamento dal terreno di gioco. Solo dopo il colloquio con il D.G., in segno di stizza, colpiva il pallone e lo mandava nella pista di atletica circostante. Però subito dopo si allontanava dal campo senza alcuna protesta. Alla luce delle considerazioni sopra riportate la reclamante chiede un confronto con il D.G. e la riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto precisa di aver espulso il tesserato in questione non solo per il contegno irriguardoso tenuto a fronte di una sua decisione tecnica, ma anche per le continue proteste nei suoi confronti, nonostante i richiami precedenti ad un comportamento più corretto. Dall’esame degli atti di gara emerge una condotta irriguardosa del dirigente in questione soprattutto al momento di lasciare il terreno di gioco, calciando il pallone in segno di rabbia e lasciando il campo con “estrema calma”. E’ pur vero però che l’arbitro, nel suo supplemento di rapporto, afferma che il sig. Seghi non si è mai rivolto nei suoi confronti in maniera offensiva e che la sua condotta non può essere considerata estremamente irriguardosa. Alla luce di tali considerazioni questa C.D. ritiene che la sanzione applicata al tesserato in questione possa essere maggiormente graduata, in considerazione di quanto precisato dal D.G. nel suo supplemento di rapporto. Si ritiene,pertanto, più equo determinare una squalifica fino al 25/12/2010. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina La restituzione della relativa tassa.
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