COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 55 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.S.D. Pecciolese Alta Valdera Avverso Squalifica Per 7 Gg. Del Calciatore Bagagli Luca (C.U. N° 34 Del 18112010)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 39 del 16 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
55 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.S.D. Pecciolese Alta Valdera Avverso Squalifica Per 7 Gg. Del Calciatore Bagagli Luca (C.U. N° 34 Del 18112010)
Reclama la A.S.D. Pecciolese avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario che cadeva a terra dolorante. Successivamente, mentre si trovava ancora a terra, lo colpiva con un calcio. A fine gara offendeva un A.A. e tirava calci e pugni alla porta dello spogliatoio”.
La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione stigmatizza e non giustifica il comportamento del proprio atleta (che sottoscrive il reclamo anche in proprio al fine di manifestare in prima persona il proprio pentimento per l’accaduto), ma afferma che il primo gesto violento avvenne in conseguenza di un fallo subito da un avversario, nega poi di aver colpito il giocatore a terra, ma solo di essersi avvicinato senza colpirlo.
Quanto al comportamento a fine gara, nulla dice in ordine alle offese all’A.A. mentre a proposito dei colpi inferti alla porta dello spogliatoio, non nega che questi siano stati dati, ma contesta che sia stato il Bagagli a porli in essere, considerato che dalla posizione degli Ufficiali di gara sarebbe stato impossibile vedere la porta colpita e quindi l’autore dei colpi.
Nel reclamo si effettua una sorta di sommatoria numerica delle giornate normalmente comminate in relazione alle singole fattispecie contestate (alcune come detto negate, altre ammesse), arrivando il conteggio effettuato al massimo a cinque gare di squalifica.
Tali difese venivano reiterate all’udienza del 10122010 alla quale prendevano parte sia il rappresentante delegato della società sia il calciatore Bagagli firmatario in proprio del reclamo.
In tale sede oltre a reiterare le difese già avanzate, ribadivano l’estraneità del calciatore all’episodio dei colpi alla porta a fine gara e sottolineavano che il calciatore avversario colpito dal Bagagli non aveva avuto conseguenze tali da impedirgli di proseguire la gara.
La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto sia del D.G. sia dell’A.A. decide di respingere il reclamo.
Il D.G. e l’A.A. nei rispettivi supplementi, confermano quanto già riportato, anzi arricchiscono la descrizione dei fatti a carico del bagagli in modo che non può esservi alcun dubbio circa gli accadimenti e le responsabilità del calciatore.
In particolare sia l’arbitro che l’assistente negano che la condotta violenta del Bagagli sia stata provocata da un fallo subito, ed entrambi confermano la reiterazione della condotta violenta nei confronti dell’avversario a terra.
A proposito dei fatti a fine gara, il D.G. non fornisce elementi non avendo in prima persona assistito ai fatti, mentre l’A.A. conferma sia le offese (peraltro nemmeno contestate dalla reclamane) sia l’attribuzione al Bagagli dei colpi alla porta dello spogliatoio locale per averna avuto cognizione diretta. Per il carattere di prova privilegiata che il supplemento riveste non vi sono dubbi circa l’attribuibilità di ogni singolo episodio al calciatore in questione.
Da un punto di vista della congruità della sanzione quella irrogata dal primo giudice appare addirittura mite rispetto ai parametri usualmente applicati per episodi violenti reiterati più volte come nel caso che ci occupa; il pentimento del calciatore, ancorchè tardivo, deve essere apprezzato in chiave futura e vale a ritenere di non doversi applicare la reformatio in peius. Nè risulta provata (anzi deve essere esclusa) la provocazione e che, quindi, la condotta violenta sia stata una reazione ad una analoga condotta.
Del resto, il codice non effettua alcuna distinzione tra condotta diretta e condotta in reazione, non essendo prevista alcuna attenuante in tal senso.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
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