COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 59 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall’A.S.D. Montecatini Terme avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Pellegrini Ennio fino al 25.02.2011. C.U. N° 35 del 25.11.2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 59 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall'A.S.D. Montecatini Terme avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Pellegrini Ennio fino al 25.02.2011. C.U. N° 35 del 25.11.2010. Il Giudice Sportivo squalificava l’allenatore sig. Pellegrini Ennio poiché allontanato per aver bestemmiato ed avere protestato nei confronti del D.G., uscendo dal terreno di gioco dava due pacche sulla spalla dell’arbitro persistendo nel contegno irriguardoso ed offensivo. Con il reclamo proposto la società tende a sminuire la portata delle contestazioni mosse al proprio allenatore. In particolare, asserisce che le pacche sulla spalla consistevano solo nell’appoggiare, con movimento naturale, la mano sinistra sul braccio destro dell’arbitro durante il saluto (subito dopo l’espulsione). Nega, infine, che il proprio allenatore abbia bestemmiato, ipotizzando solo il pronunciamento di parole che potevano suonare in modo similare. Nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori da questo Collegio, l’arbitro in buona sostanza conferma quanto già risultante dagli atti di gara. Il reclamo non merita accoglimento. Nel ribadire nuovamente l’importanza fondamentale che ha il rapporto di gara nell’ambito della giustizia sportiva, la Commissione ritiene i fatti acclarati, ancorchè agli atti non siano espressamente indicate le frasi attribuite al tesserato. E’ solo leggendo esattamente quanto proferito che si può giungere a comprendere con sufficiente margine di esattezza quanto accaduto, e quindi ad irrogare o meno una sanzione. Se ciò che accade sul terreno di gioco viene fin da subito filtrato dal D.G., l’Organo giudicante deve orientarsi diversamente – laddove possibile - per farsi un quadro sufficientemente fedele dell’accaduto. Non è necessario azzardarsi in referti dalla sintassi ricercata; è sufficiente sintesi e chiarezza su quanto accaduto. Nel caso di specie, fortunatamente, quanto riferito dall’arbitro è compatibile con la difesa della società, la quale “gioca” sull’asserito possibile fraintendimento delle frasi, ipotizzando il proferimento di frasi “limite”. Questo ha fatto si che la C.D. riuscisse ugualmente ad avere, da tutti gli atti, un quadro di quanto accaduto. Sull’entità della sanzione, questa appare congrua e ben graduata, tenuto conto della qualifica rivestita dal Pellegrini P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it