COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 51 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Futsal Fiorentina avverso il provvedimento del G.S.T. Firenze con il quale è stata inflitta la squalifica per 5 gg. al calciatore Benvenuti Antonio (C.U. n. 21 del 17.11.2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 51 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Futsal Fiorentina avverso il provvedimento del G.S.T. Firenze con il quale è stata inflitta la squalifica per 5 gg. al calciatore Benvenuti Antonio (C.U. n. 21 del 17.11.2010) Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società A.S.D. Futsal Fiorentina avverso la squalifica inflitta al giocatore Benvenuti Antonio per 5 gg., con la seguente motivazione: “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva e minacciava il D.G. Sanzione aggravata poiché capitano”. La reclamante, chiede una rivisitazione della sanzione comminata al proprio giocatore, in quanto eccessiva, negando la circostanza che l’ingiuria e la minaccia fosse rivolta al Direttore di Gara, bensì sostenendo che le stesse venivano pronunciate nei confronti di un giocatore avversario. L’errore di valutazione potrebbe essere derivato dal fatto che l’arbitro, intervenuto per sedare una discussione tra il Benvenuti ed un giocatore avversario, veniva a trovarsi nel mezzo tra i due durante l’alterco. Previa convocazione di rito, all’udienza del 10.12.2010 dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale C.R. Toscano, il presidente della società Futsal Fiorentina, sig. Alberto Cipriani,, preso atto di quanto riferito dal D.G. nel supplemento di rapporto, ribadisce ancora una volta che le offese pronunciate dal calciatore erano dirette al portiere avversario e non al D.G. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisiti gli elementi necessari per la decisione, così si pronuncia. Il reclamo non merita accoglimento. Il D.G. chiamato a redigere un supplemento di rapporto a confermato i fatti descritti in sede di referto gara. Il Collegio, non ravvisando allo stato degli atti incongruenze tali da determinare una diversa interpretazione del fatto, ovvero da indurre a ritenere pregevole la tesi fornita dalla reclamante, in conseguenza del carattere privilegiato attribuito dalle carte federali ai rapporti di gara non può che considerare cristallizzato il fatto così come riportato dal D.G. in sede di refertazione. Detto ciò, occorre esaminare la congruità o meno della sanzione comminata. In relazione ai fatti ascritti, la quantificazione operata dal G.S.T. Firenze appare ben calibrata. Alla giornata conseguente l’espulsione del calciatore per doppia ammonizione, si devono sommare due giornate per l’espressione offensiva nei confronti del D.G. ex art. 19, c. 4, C.G.S., un’ulteriore giornata per le minacce e, infine, un’ultima giornata quale aggravante in quanto capitano. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo, ordina l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it