COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 46 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo U.S.D. Virtus Poggibonsi Avverso Squalifica Al Calciatore Coppola Danilo Fino Al 3062011 (C.U. N° 20 Del 10112010)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 39 del 16 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
46 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo U.S.D. Virtus Poggibonsi Avverso Squalifica Al Calciatore Coppola Danilo Fino Al 3062011 (C.U. N° 20 Del 10112010)
Propone rituale reclamo l’U.S.D. Virtus Poggibonsi avverso la sanzione in epigrafe comminata dal G.S. Territoriale di Firenze con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, afferrava con le mani le braccia del D.G., strattonandolo più volte con violenza per poi spingerlo facendolo indietreggiare di circa due metri. Proferiva quindi verso l’arbitro reiterate frasi offensive. Sanzione aggravate poichè capitano”.
La reclamante si limita a negare ogni addebito a carico del proprio calciatore confermando solo un “lievissimo ed istintivo tocco” che peraltro non avrebbe provocato il benchè minimo arretramento.
Nega quindi lo strattonamento, la spinta ed anche le offese. Offre testimonianza di un dirigente e di alcuni compagni di squadra.
La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo.
Il D.G. nel supplemento conferma senza alcun dubbio ogni singolo episodio già riferito a carico del Coppola.
La C.D. osserva come l’unica fonte di prova (privilegiata) è il rapporto di gara (ed il supplemento), essendo inammissibile ogni altra e diversa fonte di prova. Meno che mai possono essere ammesse le prove testimoniali che non hanno mai avuto ingresso nell’ordinamento giudiziario sportivo se non nei casi di illecito.
Dall’esame degli atti risulta particolarmente grave la condotta del calciatore per i ripetuti atti di violenza perpetrati che avrebbero portato ad una sanzione anche più grave se non ritenuti legati dal vincolo della continuazione.
La qualifica di capitano aggrava ulteriormente e fa ritenere congrua la sanzione comminata dal primo giudice.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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