COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 82 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo U.S.D. Urbino Taccola Avverso Esito Gara Staffoli-Urbino Taccola Juniores Provinciali Del 4122010 (C.U. N° 29 Del 10122010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 82 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo U.S.D. Urbino Taccola Avverso Esito Gara Staffoli-Urbino Taccola Juniores Provinciali Del 4122010 (C.U. N° 29 Del 10122010) Propone rituale reclamo la U.S.D. Urbino Taccola avverso la decisione del G.S.T. di Pisa che aveva disposto la ripetizione della gara in oggetto sospesa al 37° del secondo tempo sul punteggio di 0-5 a favore dell’Urbino Taccola, per sopraggiunta oscurità. Sostiene la reclamante che la partita era iniziata con 30 minuti di ritardo a causa di una partita precedente del campionato amatori che si era protratta fino alle 15,27. Pur avendo accettato di giocare oltre il tempo massimo previsto di attesa (20 minuti), lamenta la reclamante di aver subito un danno (dover effettuare la trasferta nuovamente, veder annullato un risultato a lei favorevole, etc.), per esclusiva colpa dello Staffoli. Infatti sostiene che la responsabilità è necessariamente da attribuirsi alla squadra ospitante, la quale deve garantire che l’orario di inizio sia rispettato e, comunque, che vi sia un impianto adeguato anche a far disputare la gara ove le condizioni di luce vengano a mancare. Chiede pertanto la assegnazione della vittoria confermando il risultato acquisito sul campo. La C.D. esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo. Quanto sostenuto dalla reclamante non può che essere condiviso. E’ indubbiamente responsabilità della società ospitante garantire la regolarità della gara e non possono essere considerate cause di forza maggiore la presenza di una gara precedente, nè il sopraggiungere dell’oscurità a fronte di una gara iniziata oltre il tempo di attesa. La responsabilità circa le condizioni e la regolarità dell’impianto che ospita la gara (salvo l’impraticabilità) sono della società di casa. La responsabilità dello Staffoli è palese e la decisione del G.S. di ripetere la gara non corretta.P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo ripristina il risultato acquisito sul campo decretando la vittoria della U.S.D. Urbino Taccola sullo Staffoli per 5-0; ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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