COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” 81 Stagione Sportiva 20110/2011 Reclamo A.C. Giovani Fucecchio 2000 Avverso Esito Gara Giovani Fucecchio-Calenzano Del 27112010 (C.U. N° 27 Del 15122010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” 81 Stagione Sportiva 20110/2011 Reclamo A.C. Giovani Fucecchio 2000 Avverso Esito Gara Giovani Fucecchio-Calenzano Del 27112010 (C.U. N° 27 Del 15122010) Propone rituale reclamo l’A.C. Giovani Fucecchio avverso la decisione del G.S.T. di Firenze che comminava la perdita della gara per 0-3 ai sensi dell’art. 17 C.G.S. in seguito alla sospensione della gara al 9° del primo tempo per un improvviso black out all’impianto di illuminazione del campo di gioco. Assume la reclamante di non avere responsabilità alcuna essendosi trattato di un caso di forza maggiore riconducibile alla gestione del Comune di Fucecchio e che avrebbe colpito tutta la zona sportiva. Controdeduce la società Calenzano che il black out avrebbe riguardato esclusivamente i fari del terreno di gioco, mentre nel resto della zona, compreso l’impianto sportivo (spogliatoi etc.) era regolarmente provvisto di energia elettrica. La C.D. ha interpellato in proposito il D.G., il quale ha confermato che la mancanza di luce riguardava solo l’illuminazione del campo di gioco, mentre nelle restanti parti dell’impianto sportivo era presente, decide quindi di respingere il reclamo. Come più volte affermato, la responsabilità del funzionamento dell’impianto è a carico della società ospitante ai sensi dell’art. 17 del C.G.S. e pertanto ove non si possa disputare la gara questa non va ripetuta, ma deve essere assegnata la vittoria alla squadra ospitata. Corretta quindi la decisione del primo giudice che va confermata.P.Q.M.La C.D. respinge il reclamo confermando la vittoria per 0-3 a favore del Calenzano, ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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