COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 71 stagione sportiva 2010/2011 Gara Vado – Atletico Marginone (2-2) del 20/11/2010Campionato di III categoria, in C.U. n.22 del 25/11/2010 Del. Prov. Lucca.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 71 stagione sportiva 2010/2011 Gara Vado – Atletico Marginone (2-2) del 20/11/2010Campionato di III categoria, in C.U. n.22 del 25/11/2010 Del. Prov. Lucca. Reclama la società Vado A.S.D. avverso la squalifica fino al 24/07/2011 inflitta al calciatore Olivieri Marco “ Espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, alla notifica metteva entrambe le mani sul braccio del D.G. e facendo forza cercava di abbassarlo e di strappargli il cartellino. Il gesto procurava al D.G. lieve e momentaneo dolore. Veniva quindi allontanato a forza dai compagni, cercava di riavvicinarsi all’Arbitro ma veniva allontanato definitivamente”. La società Vado sostiene che l’arbitro non ha potuto vedere il fallo generatore dell’espulsione del proprio calciatore in quanto avvenuto alle sue spalle. Tale ricostruzione del fatto è sostenuta dalla tesi secondo la quale lo stesso D.G. ha chiesto all’assistente di parte avversa e ad un calciatore della stessa squadra chi era il responsabile. Pertanto il D.G. non può incolpare un soggetto di un fatto se non ha visto lo stesso. Per quanto riguarda poi la condotta dell’Olivieri successivamente all’espulsione, tende a minimizzare i fatti riducendo il tutto ad un tentativo di far tornare sui suoi passi l’arbitro. Chiede pertanto una riduzione della sanzione da computarsi in alcune giornate di gara. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, poco dice circa il fatto del gioco violento sottolineando tuttavia che la sua posizione era avanzata rispetto al fatto, che ha comunque visto con la coda dell’occhio e che ha chiesto ad altri per conferma. La C.D. T.T. accoglie parzialmente il reclamo. La versione dei fatti, così come ricostruita dall’arbitro nel rapporto, diverge da quella fornita dallo stesso nel supplemento e ciò comporta sicuramente una valutazione diversa rispetto a quella che il G.S. ha potuto effettuare leggendo soltanto il primo documento. Dalla ricostruzione del fatto appare chiaro che l’arbitro si trovava avanzato rispetto al fallo di gioco e che lo stesso difficilmente ha potuto vedere il responsabile dello stesso in quanto se tale era la posizione, non è possibile che abbia potuto vedere ciò che stava accadendo alle sue spalle, nemmeno con la coda dell’occhio. Infatti, se l’arbitro ha visto, come dice lui, con la coda dell’occhio, per quale motivo ha avuto bisogno di conferme da parte di altri soggetti relativamente all’espulso? In realtà l’Olivieri è il soggetto che si presume possa avere compiuto il gesto violento, tuttavia non vi è la certezza e quindi non può essere sanzionato per tale fatto. In altri termini l’arbitro, invece di dilungarsi su osservazioni e deduzioni che non gli competono, avrebbe fatto meglio a descrivere quanto posto in essere dal calciatore Olivieri in occasione del fallo da gioco violento nei confronti di un avversario, se effettivamente ha visto tale gesto. Tutto questo non è avvenuto. Il calciatore Olivieri deve essere comunque sanzionato in virtù di tutti quei comportamenti posti in essere a seguito dell’espulsione che, in ogni caso, non possono essere tollerati. P.Q.M. La C.D.T.T. cassa la decisione del G.S. ed infligga al calciatore Olivieri Marco la sanzione della squalifica fino al 25/05/2011. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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