COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 77 Stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della Unione Sportiva Dilettantistica Bozzano Calcio avverso la squalifica del giocatore Panesi Giorgio fino al 10/02/2011 (C.U. n. 38 del 10/12/2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 77 Stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della Unione Sportiva Dilettantistica Bozzano Calcio avverso la squalifica del giocatore Panesi Giorgio fino al 10/02/2011 (C.U. n. 38 del 10/12/2010) Per quanto attiene alla squalifica irrogata al giocatore Panesi Giorgio per i fatti accaduti nel corso della gara casalinga, disputata in data 5 dicembre 2010, tra la ricorrente e la Società Capezzano Pianore, il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata:“Per avere colpito con una violenta gomitata al volto un calciatore avversario, provocandogli la rottura di un dente e copiosa fuoriuscita di sangue dal naso. Il giocatore veniva sostituito a causa del colpo ricevuto e trasportato in ambulanza all'ospedale.” Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando la riferita dinamica poiché, ad avviso dell’impugnante, non ci sarebbe mai stata alcuna violenza nel contatto tra i due giocatori; nel tentativo di liberarsi della marcatura l'attaccante avrebbe infatti allargato il braccio colpendo fortuitamente con l'avambraccio il difensore. L'imponente epistassi che ne sarebbe derivata avrebbe allarmato tutti ma tale preoccupazione sarebbe stata, secondo la versione difensiva, totalmente ingiustificata vista la facilità di sanguinamento del naso la cui mucosa è tra i tessuti più vascolarizzati del corpo. Il giocatore avrebbe infatti raggiunto a piedi l'ambulanza ed all'ospedale non sarebbe stata riscontrata alcuna frattura; pertanto la società conclude per una riduzione della squalifica inflitta apparendo la sanzione applicata eccessiva rispetto ai fatti commessi e comunque sproporzionata. All'udienza del 14 gennaio 2011 il delegato della società, edotto sul contenuto del supplemento arbitrale, insisteva nel reclamo precisando che il colpo sarebbe stato inferto con la mano e concludeva pertanto insistendo nella riduzione della squalifica comminata. Il reclamo è infondato deve essere respinto. Nel supplemento il D.G. ripercorre i fatti confermando in toto quanto descritto nell'originario rapporto e smentisce così le tesi proposte nel reclamo indugiando nel sottolineare la volontarietà del gesto e l'assenza di qualsiasi giustificazione. L'intensità del colpo contro l'avversario avrebbe consentito all'arbitro persino di udire la botta ad una distanza di circa 15 – 20 metri e la stessa sarebbe stato inferta non con la mano o l'avambraccio ma indubitabilmente con il gomito cagionando le conseguenze riportate nel referto. Il calciatore sarebbe poi riuscito a raggiungere l'ambulanza solo dopo diversi minuti dall'impatto. In effetti la ricostruzione arbitrale appare corretta anche perché il colpo, la cui intensità è stata minimizzata nel reclamo, avrebbe certamente cagionato conseguenze, se si dovesse dare credibilità alla difesa, anche al braccio dell'attaccante circostanza negata dal rappresentate della società in udienza. L'art. 19 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: […] b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).” Appare dunque evidente come i gravi fatti descritti nel rapporto di gara e nel supplemento siano stati correttamente valutati dal G.S.T. come lontani da quel minimo edittale previsto dalla norma. Il medesimo ha infatti adottato un provvedimento disciplinare inquadrandolo in una adeguata sanzione che ha tenuto conto di elementi quali l'intensità e la volontarietà del gesto oltre alle innegabili conseguenze cagionate all'avversario. La quantificazione appare dunque corretta ed in linea con precedenti decisioni della C.D.T. la quale, anche nel recente C.U. n. 45, ha persino, in una fattispecie analoga reclamata dalla polisportiva “Il querceto”, adottato ai sensi dell'art. 36 C.G.S. un inasprimento della sanzione disciplinare per riportarla ad una più corretta qualificazione. P.Q.M. La C.D.T., respinge il reclamo e, confermando l’impugnata decisione del Giudice Sportivo Territoriale, ordina l’incameramento della relativa tassa.
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