COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 76 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo della U.S. Gambassi Terme avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Guarguagli Alessandro fino al 15/05/2011. C.U. n. 27 del 15/12/2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 76 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo della U.S. Gambassi Terme avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Guarguagli Alessandro fino al 15/05/2011. C.U. n. 27 del 15/12/2010. Nel corso della gara “U:S: Gambassi – Real Cerretese” valevole per il campionato juniores il calciatore in oggetto spingeva da tergo l’arbitro, facendolo quasi cadere. Per tale motivo veniva espulso dal terreno di gioco e successivamente squalificato per cinque mesi. Avverso la decisione del G.S.T. propone reclamo la U.S. Gambassi. Quest’ultima sostiene che il proprio tesserato, volendo chiedere spiegazioni relativamente alla rete annullata alla sua squadra, si avvicinava al D.G., cercando di allontanare i suoi compagni che protestavano con veemenza per la decisione presa. Nella confusione perdeva l’equilibrio e, cadendo in avanti, urtava l’arbitro,aggrappandosi al suo braccio. Pertanto, ritenendo involontario il gesto del proprio tesserato, la reclamante chiede una sensibile riduzione della sanzione inflitta. L’arbitro nel supplemento del rapporto gara precisa che il tesserato in questione si avvicinava a lui con il solo scopo di protestare per la sua decisione tecnica. Afferma,altresi, che non corrisponde al vero che il calciatore perdeva l’equilibrio nella confusione generale in quanto era l’unico giocatore che in quel momento si trovava alle sue spalle, mentre tutti gli altri erano davanti. Infine ribadisce di essere stato spinto in avanti e che il giocatore non si è affatto aggrappato al suo braccio. Dall’esame degli atti di gara emerge in maniera chiara la volontà del calciatore di protestare contro la decisione dell’arbitro di annullare la rete della sua squadra. A tal fine percorre circa 30 metri di campo per raggiungere l’arbitro e non certamente con l’intento di allontanare i compagni di squadra dal D.G. Quest’ultimo poi dichiara che il calciatore Guarguagli era il solo a trovarsi alle sue spalle, smentendo in tal modo la tesi difensiva della perdita di equilibrio dovuta alla confusione generale. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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