• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 49 del 27 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
13 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati:
– Castorina Roberto, calciatore;
– Giannini Federico, calciatore;
– Vetrone Maurizio, dirigente;
– Rimi Corrado, dirigente,
per rispondere tutti della violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S.;
delle Società:
– A.S.D. Castiglionese U.S.;
– U.S.D. Alberoro;
– A.S.D. Castelnuovese,
a titolo di responsabilità oggettiva derivante dall’applicazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni contestate ai rispettivi tesserati.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 49 del 27 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
13 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati:
- Castorina Roberto, calciatore;
- Giannini Federico, calciatore;
- Vetrone Maurizio, dirigente;
- Rimi Corrado, dirigente,
per rispondere tutti della violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S.;
delle Società:
- A.S.D. Castiglionese U.S.;
- U.S.D. Alberoro;
- A.S.D. Castelnuovese,
a titolo di responsabilità oggettiva derivante dall’applicazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni contestate ai rispettivi tesserati.
A seguito di due segnalazioni, una formale e l’altra anonima, trasmesse dal C.R. Toscana che le ha ricevute, la Procura Federale ha avviato le necessarie indagini appurando, su base documentale quanto segue.
Il calciatore Roberto Castorina veniva trasferito a titolo temporaneo, in data 19 settembre 2009, dalla A.S.D. Castelnuovese alla A.S.D. Castiglionese U.S..
Il calciatore di conseguenza disputava tutte le gare (sei) comprese tra il 20 settembre ed il 25 ottobre 2009 nella nuova squadra fintantoché il competente Ufficio del C.R.T. non ha annullato la richiesta di tesseramento, avendone constatato la tardività nel deposito.
Il calciatore Federico Giannini, a sua volta, pur essendo tesserato per la dall’U.S.D. Alberoro con richiesta depositata in data 4 settembre 2009, è stato successivamente tesserato dalla A.S.D. Castiglionese U.S. a far data dal 9 settembre 2006.
L’Ufficio Tesseramento del C.R.T., rilevando la palese irregolarità ha respinto la richiesta in data 26 settembre 2009.
Dagli atti risulta che il calciatore ha disputato tre gare, in data 20 e 27 settembre e 13 ottobre 2009 (non due), per conto della Società Alberoro e quindi anche successivamente al periodo intercorso tra la richiesta di tesseramento e la notifica del diniego.
In conseguenza di quanto accertato, la Procura Federale ha deferito i due calciatori coinvolgendo nel provvedimento i Dirigenti delle squadre che con la firma apposta in calce alle liste di gara hanno attestato via, via, la regolare posizione di tesseramento dei due calciatori.
Il deferimento dei suddetti tesserati ha comportato inoltre quello delle Società e precisamente la A.S.D. Castiglionese U.S. per le violazioni commesse dal dirigente Vetrone e dal calciatore Giannini; la USD Alberoro per il comportamento del dirigente Rimi; la A.S.D. Castelnuovese per le violazioni imputate al calciatore Castorina.
Così esposti i fatti il Presente del Collegio dà atto che sono qui presenti a seguito di rituale convocazione:
- la Procura Federale, rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini;
- il calciatore Castorina Roberto, difeso dal Dottor Matteo Sperduti del Foro di Latina che ha prodotto tempestiva memoria a difesa;
- il calciatore Federico Giannini
- il dirigente Vetrone Maurizio, rappresentato e difesi, unitamente alla U.S. Castiglionese A.S.D, dall’Avvocato Dario Viciani del Foro di Arezzo che ha depositato memoria nei termini;
- il dirigente Rimi Corrado
- la U.S.D. Alberoro, rappresentata dal Presidente, sig. Santi Tonioni
- l’A.S.D. Castelnuovese in persona del Presidente, sig. Alfonso Biagioni.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio.
Alle Società
- A.S.D. Castelnuovese, sanzione base ammenda di euro 300,00 (trecento), definibile in euro 100,00 (cento);
- U.S.D. Alberoro. sanzione base 2 punti penalizzazione e 500,00 Euro ammenda, definibile in 1 punto di penalizzazione ed euro 200,00 (duecento) di ammenda.
La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle seguenti sanzioni
- A.S.D. Castelnuovese, ammenda Euro 100,00
- U.S.D. Alberoro. 1 punto di penalizzazione da scontare nel corrente campionato e l’ammenda di Euro 200,00
DISPONE
la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto la definizione concordata.
Il dibattimento continua nei confronti degli altri soggetti deferiti, non avendo avuto alcun esito il loro tentativo di definizione
Dopo una breve esposizione dei fatti che hanno dato luogo al deferimento e l’esposizione delle memorie difensive presentate, il Presidente del Collegio invita il rappresentante della Procura ad indicare la posizione dell’Ufficio.
L’Avvocato Stefanini esamina dapprima la posizione del calciatore Giannini, risultando quanto da lui compiuto “per tabulas” nulla ha da aggiungere a quanto contenuto nel deferimento. Prende atto dell’atteggiamento remissivo della Società in proposito.
Per quanto riguarda il calciatore Castorina rileva la circostanza “fortuita” che la sottoscrizione della lista di trasferimento risulti apposta solo un giorno prima della scadenza del termine, l’unico fatto certo è che esso è pervenuto al C.R.T. oltre il termine: contesta la dichiarazione della difesa dell’assenza di ogni responsabilità del calciatore dopo la consegna della lista alla società. Ricorda che il tesseremento si perfeziona al momento della ricezione da parte del C.R.T., come da disposto normativo. Non ritiene accoglibile la tesi della difesa che vorrebbe distinguere due momenti diversi per giungere a tale perfezionamento: la sottoscrizione del calciatore con consegna alla società e la successiva trasmissione da parte della società al C.R.T. in modo da scindere la responsabilità dl calciatore da quella della Società.
Sostiene il Sostituto Procuratore che la unicità del perfezionamento determina la responsabilità sia del calciatore, sia della società. E’ dovere del calciatore di assicurarsi dell’esito del procedimento di tesseramento con maggiore attenzione in questo caso vista la imminente scadenza del termine. Manca, quindi, ogni buona fede nel comportamento del calciatore.
Riafferma la responsabilità dei dirigenti che hanno sottoscritto le liste di gara richiamando le norme N.O.I.F. relative.
Passa di conseguenza a chiedere la irrogazione delle sanzioni nella misura del minimo edittale, come previsto dall’articolo 10, comma 9, del C.G.S.:
- al calciatore Castorina Roberto; anni due di squalifica
- al calciatore Federico Giannini; anni due di squalifica
- al dirigente Vetrone Maurizio; anni due di inibizione
- al dirigente Rimi Corrado; anni due di inibizione
- alla società A.S.D.Castiglionese U.S.; punti 6 di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso e l’ammenda di Euro 1.000,00.
Intervengono, per precisare la loro posizione i soggetti deferiti.
Il dottor Matteo Sperduti, in nome e per conto del calciatore Roberto Castorina, richiamando la memoria a difesa depositata, afferma che nessuna responsabilità incomba sul calciatore, i cui doveri in materia di tesseramento, si esauriscono con la sottoscrizione del modello di trasferimento il cui inoltro compete in via esclusiva alla Società.
Contesta l’addebito relativo all’aver giocato “ senza titolo” perché, come recita la motivazione del deferimento “…il medesimo non risultava tesserato per la società anzidetta (A.S.D. Castiglionese) bensì per la società Castelnuovese.”
Dichiara a tal proposito che il tesseramento esisteva, ma esso è stato spedito fuori termine, per cui se fosse stato tesserato per la Castelnuovese si sarebbe dovuto imputare al Castorina l’avvenuto doppio tesseramento anziché la violazione dell’art. 10, c. 2 e 6.
La mancanza di titolo è solo successiva alla comunicazione di annullamento del tesseramento che è stata disposta, peraltro, “ con effetto immediato” il che testimonia, secondo la difesa, la validità del tesseramento in atto nel momento in cui il calciatore ha disputato le gare in contestazione.
Invoca quindi il principio di buona fede ex L. 689/1981. e conclude per il proscioglimento del proprio assistito
A sua volta l’Avvocato Viciani, in difesa dell’U.S. Castiglionese, nel riconoscere, con correttezza, l’errore commesso dalla Società nel trasmettere in ritardo la richiesta di trasferimento, dichiara che il calciatore è stato utilizzato, in perfetta buona fede, la domenica successiva nel convincimento che ciò fosse consentito a decorrere dal giorno successivo alla trasmissione della raccomandata contenente il modulo di trasferimento.
Fa appello al contenuto dell’art. 24 del C.G.S, ed all’assenza di danno alle altre squadre in considerazione che nelle sei gare cui ha partecipato il Castorina sono stati conseguiti sei pareggi ed una sconfitta.
Per quanto concerne l’entità della sanzione ritiene che per tali comportamenti essa debba essere applicata nella misura minima, che identifica nell’ammenda con diffida, e cita ad ogni buon conto numerose decisioni di vari Organi della Giustizia Sportiva per evidenziare che se la C.D. ritenesse applicare la sanzione di cui alla lettera g) dell’art. 18 C.G.S., tale applicazione dovrebbe avvenire non gia in virtù di un’applicazione automatica della norma (n° gare x 1 punto di penalizzazione) ma con criteri equitativi.
In sede di delibera la Commissione rileva quanto segue.
Dall’esame degli atti di censimento reperiti presso il C.R.T. è indubbio che la Società Castiglionese ha utilizzato per un numero di gare notevole, complessivamente sei, il calciatore Castorina non in possesso di tesseramento valido.
Infatti la relativa richiesta è stata inoltrata in data 19 settembre 2009 laddove il termine ultimo per la presentazione era scaduto il giorno 18 dello stesso mese, giorno feriale.
La circostanza, del resto, è pacificamente ammessa dalla Società medesima.
Né possono sottrarsi alla loro responsabilità i calciatori che avrebbero, comunque dovuto accertarsi di essere in possesso dei requisiti per partecipare alle gare, ovvero di conoscere nel particolare, per quale società dover disputare le gare e, come condotta di carattere generale, osservare rigorosamente tutta la normativa federale, come previsto dalle norme del C.G.S..(art.1, comma 1)
Per quanto si riferisce al Castorina la C.D. osserva che il richiamo alla L. 689/1981 non è in questa sede pertinente riferendosi essa alla normativa statale denominata “modifiche al sistema penale” estranea all’ambito di applicazione della presente giurisdizione sportiva e che esula dalle norme del C.G.S., come più volte affermato dal Collegio.
Anche il richiamo alla segnalazione a nome Rossi non ha attinenza con il procedimento in atto, se non per rilevarne la fondatezza del contenuto in riferimento al fatto qui contestato.
Circa le eccezioni “sull’annullamento” e sulla “ revoca” si fa rilevare al reclamante che l’annullamento di un provvedimento ha efficacia retroattiva per cui al momento della disputa delle gare nelle file della Castelnuovese (dal 20 settembre al 25 ottobre 2009) il calciatore risultava tesserato unicamente per la Castiglionese da qui la mancanza di titolo partecipare nella squadra della Castelnuovese.
Se la irregolarità della posizione del calciatore Giannini è diversa, in punto di fatto, da quella del Castorina, essa non lo è nella sostanza dato che, alla data del tesseramento richiesto dalla Società Alberoro, egli risultava regolarmente in forza alla società A.S.D. Castiglionese U.S. fin dalla stagione 2006/2007.
In riferimento alla posizione dei due dirigenti Vetrone Maurizio e Rimi Corrado rileva il Collegio che, a norma dell’art. 61 delle N.O.I.F., al dirigente accompagnatore compete l’accertamento, “quale filtro ulteriore”, della regolare partecipazione dei calciatori alle gare, per cui, sottoscrivendo le liste da consegnare all’arbitro, egli attesta la regolarità della posizione di tesseramento di ciascun calciatore.
L’accertamento delle violazioni delle norme federali compiute da parte dei tesserati costituisce causa di responsabilità per le Società secondo il disposto dell’art. 4, comma 2, del C.G.S..
Il deferimento della Procura Federale è fondato e quindi da accogliere.
Tuttavia, in merito alla entità delle sanzioni il Collegio non puo' sottacere che le richieste della Procura siano - in modo del tutto condivisibile - attestate sui minimi edittali; così come non si puo' non rilevare come questo minimo edittale, nel caso di specie, appaia particolarmente severo e oltremodo afflittivo.
D'altra parte è vero che, in via generale, le sanzioni degli Organi di Giustizia Sportiva vengono comminate secondo principi di equità, principi che però trovano i loro confini nei limiti, laddove previsti, minimi e massimi indicati dalle norme.
Pertanto, pur nella consapevolezza che la giurisprudenza di grado superiore appaia orientata ad infliggere anche sanzioni in misura inferiore ai minimi edittali, ove espressamente previsti, il Collegio ritiene per proprio convincimento, e soprattutto per non sottrarsi al chiaro disposto normativo che non pare consentire deroghe, di applicare le sanzioni nella misura edittale minima prevista.
P.Q.M.
tenuto in debito conto sia le proprie precedenti decisioni nella soggetta materia che quelle assunte dalla C.D.N., la C.D.T. Toscana infligge le sanzioni che di seguito si indicano.
In applicazione dell’art.10, comma 9 che richiama il precedente comma 6 del C.G.S.
- ai calciatori Castorina Roberto (A.S.D.Castelnuovese) e Federico Giannini (U.S,D. Alberoro) la squalifica per anni due;
- ai dirigenti Vetrone Maurizio (A.S.D.Castiglionese) e Rimi Corrado (U.S.D. Alberoro), la inibizione per anni due
- all’A.S.D.Castiglionese U.S. l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). E 6 punti di penalizzazione da scontarsi nell’attuale campionato
In accoglimento della richiesta applicazione dell’articolo 23 del C.G.S., infligge le seguenti sanzioni:
- A.S.D. Castelnuovese, ammenda Euro 100,00
- U.S.D. Alberoro 1 punto di penalizzazione da scontare nel corrente campionato e l’ammenda di Euro 200,00.
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Comunicato Ufficiale N. 49 del 27 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
13 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati:
– Castorina Roberto, calciatore;
– Giannini Federico, calciatore;
– Vetrone Maurizio, dirigente;
– Rimi Corrado, dirigente,
per rispondere tutti della violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S.;
delle Società:
– A.S.D. Castiglionese U.S.;
– U.S.D. Alberoro;
– A.S.D. Castelnuovese,
a titolo di responsabilità oggettiva derivante dall’applicazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni contestate ai rispettivi tesserati."