COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 99 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Pecciolese Alta Valdera avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica del campo per una gara (C.U. n. 45 del 13.01.2011)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 49 del 27 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
99 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Pecciolese Alta Valdera avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica del campo per una gara (C.U. n. 45 del 13.01.2011)
Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società A.S.D. Pecciolese Alta Valdera Gracciano, nella persona del Presidente, avverso l’ammenda di €uro 5.000,00 e la squalifica del campo per una gara, con la seguente motivazione: “ Per avere, propri sostenitori, lanciato petardi di cui uno prima dell’inizio della gara ed uno pochi attimi prima del termine del p.t.. Il secondo petardo che scoppiava a circa due metri da un A.A. provocava allo stesso ad un orecchio vertigini e dolore tale da richiedere intervento di un medico nonché ricorso a trasporto presso presidio ospedaliero. Viene acquisita agli atti documentazione medico ospedaliera. A seguito di tale evento il D.G. si vedeva costretto a continuare la gara con due assistenti di parte.
Resta a carico della società oggettivamente responsabile l’eventuale risarcimento dei danni subiti dall’ufficiale di gara.”
La società reclamante, con articolato e copioso ricorso, impugna i provvedimenti sopraindicati chiedendone una rivalutazione; in particolare, per il comportamento collaborativo posto in essere dalla stessa società e dai propri dirigenti, per la parziale ricostruzione effettuata dall’assistente dell’arbitro, per l’assenza del requisito della particolare gravità dei fatti avvenuti.
All’udienza del 21.01.2011 la Commissione Disciplinare Territoriale C.R. Toscano, verificata la necessità di una pronuncia d’urgenza sul provvedimento impugnato relativo alla squalifica del campo di giuoco, in considerazione dello svolgimento turno domenicale, dispone lo stralcio del procedimento provvedendo, dopo aver acquisito conoscenza di tutti gli atti contenuti nel fascicolo, ad una decisione immediata, disponendo il rinvio del giudizio per la trattazione del reclamo avverso l’ammenda ad una successiva udienza.
La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisiti gli elementi necessari per la decisione, così si pronuncia.
Il reclamo avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica del campo non merita accoglimento.
La portata dell’esplosione, peraltro già avvenuta ad inizio partita, unitamente alle conseguenze provocate all’A.A. (v. documentazione ospedaliera) portano l’adito collegio a collocare il fatto nell’ambito della gravità che gli compete.
Del resto, si consideri che è la stessa reclamante a non contestare l’episodio, censurando e stigmatizzando il comportamento dei propri sostenitori.
Alla luce di siffatte considerazioni, la sanzione appare congrua e ben calibrata alla portata degli eventi.
P.Q.M.
la C.D.T.T. respinge il reclamo avverso il provvedimento proposto dalla società A.S.D. Pecciolese alta Valdera, confermando la sanzione inflitta dal G.S.T. al campo di giuoco per una giornata.
In relazione alla tassa di reclamo, si riserva ogni decisione all’esito del giudizio avverso il provvedimento dell’ammenda.
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