COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 79 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.C.D. Junior Camp Arezzo Avverso Esito Gara Junior Camp Arezzo Contro Battifolle Del 11210 Campionato Terza Categoria Inibizione Fino Al 412011 Dirigente Bidini Francesco E Ammenda Di € 150,00 (C.U. N° 23 Del 8122010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 79 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.C.D. Junior Camp Arezzo Avverso Esito Gara Junior Camp Arezzo Contro Battifolle Del 11210 Campionato Terza Categoria Inibizione Fino Al 412011 Dirigente Bidini Francesco E Ammenda Di € 150,00 (C.U. N° 23 Del 8122010) Propone rituale reclamo la A.C.D. Junior Camp Arezzo avverso il provvedimento del G.S. Territoriale di Arezzo che a seguito di reclamo del Battifolle disponeva la vittoria a tavolino alla società Battifolle della gara in oggetto vinta sul campo dalla soc. Junior Camp col punteggio di 2-0, per avere la società Junior Camp impiegato in sostituzione di altro giocatore un calciatore non in nota con numero 17, infliggeva inoltre la inibizione al dirgente Bidini fino al 412011 e l’ammenda di € 150,00 alla società. Assume la reclamante che i fatti riferiti dal D.G. circa la sostituzione del calciatore in questione, non sono stati attentamente valutati dal Giudice di primo grado. Infatti l’arbitro sarebbe incorso in un vero e proprio errore tecnico allorchè non avrebbe provveduto a constatare la rispondenza tra l’elenco dei documenti presentati per l’identificazione dei giocatori alla “chiama”, e la lista dei giocatori consegnata all’arbitro ove, per mera dimenticanza del dirigente compilatore, non era stato inserito il calciatore n° 17. Assumeva che la sostituzione era avvenuta a 5 minuti dalla fine sul risultato ormai acquisito di 2-0 e non vi sarebbe stata alcuna volontà di alterare il risultato della partita, essendosi trattato esclusivamente di errore materiale nella compilazione delle note-gara. Chiede pertanto in tesi l’annullamento della decisione del primo giudice ripristinando il risultato acquisito sul campo, in ipotesi la ripetizione della gara, in entrambi i casi riducendo al minimo la sanzione pecuniaria, niente chiede in relazione alla inibizione al dirigente Bidini. Tali difese venivano ribadite dall’Avv. Roberto Turchini delegato dalla società reclamante all’udienza del 2112011. La C.D. letto il ricorso, sentita la reclamante, esaminati gli atti, decide di accogliere il reclamo. Risulta che il calciatore subentrato era stato regolarmente identificato mediante il tesserino federale, prima dell’inizio della gara e, fin da subito sedeva in panchina, non era quindi un giocatore “ritardatario”. L’essere stato identificato da parte del D.G. prima della gara fa sì che egli avesse pieno titolo a partecipare alla stessa, ed il non aver inserito il nominativo sulla lista gara costituisce un mero errore materiale che non può portare alla sanzione comminata dal primo giudice, ma solo alla ripetizione della gara essendo l’arbitro incorso in un errore tecnico, quello di omettere di controllare la corrispondenza tra l’elenco dei giocatori presenti in nota e quelli presenti con documento valido alla “chiama”. La partita va quindi ripetuta. Riguardo alle altre sanzioni comminate, non si può sottacere come l’arbitro sia stato tratto in errore dalla errata compilazione delle note da parte del dirigente responsabile, il quale è stato giustamente punito con l’inibizione, così come giustamente la società Junior Camp deve rispondere per la responsabilità oggettiva con l’ammenda il cui ammontare determinato in primo grado appare congruo. P.Q.M. La C.D. in parziale accoglimento del reclamo dispone la ripetizione della gara, conferma nel resto la decisione del primo giudice, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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