COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 74 Stagione Sportiva 2010/2011 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Gigante avverso il provvedimento del G.S. Livorno con il quale è stata inflitta la squalifica fino al 04.12.2015 al calciatore Tinti Yari (C.U. n. 24 del 09.12.2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 74 Stagione Sportiva 2010/2011 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Gigante avverso il provvedimento del G.S. Livorno con il quale è stata inflitta la squalifica fino al 04.12.2015 al calciatore Tinti Yari (C.U. n. 24 del 09.12.2010) Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società A.S.D. Gigante avverso la squalifica inflitta al giocatore Tinti Yari fino al 04.12.2015 (5 anni), con la seguente motivazione: “Espulso per aver colpito intenzionalmente con una gomitata al petto un calciatore avversario. Successivamente nel parapiglia creatosi tra calciatori e dirigenti di entrambe le squadre colpiva con un calcio all’altezza della regione lombosacrale il d.g. procurandogli forte dolore che non gli consentiva la prosecuzione della gara.”. La reclamante chiede la cancellazione della sanzione comminata al giocatore, contestando la sussistenza del fatto contestato. In particolare, nega che il calciatore abbia mai colpito il d.g., in primo luogo, perché lo stesso giocatore, dopo il parapiglia creatosi, si è trovato circondato da numerosi giocatori e non avrebbe potuto colpire l’arbitro; in secondo luogo, perché ciò potrà essere confermato dalle testimonianze dei dirigenti e dei giocatori del Campiglia. Afferma inoltre la reclamante che la sospensione della gara non sia avvenuta in conseguenza dei colpi subiti dall’arbitro, bensì per il timore che la gara potesse degenerare. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisiti gli elementi necessari per la decisione, così si pronuncia. Il reclamo non merita accoglimento. Il D.G. chiamato a redigere un supplemento di rapporto ha affermato che: “al 33 del secondo tempo notificavo l’espulsione del n 10 signor Tinti Yari della società Gigante, in quanto a gioco in svolgimento colpiva con una gomitata al peto intenzionalmente il n. 3 Sanfilippo Andrea della società Campiglia……Nel contempo, nel parapiglia generale che si era creato tra calciatori e dirigenti delle due squadre presenti sul terreno di giuoco, venivo colpito con un calcio all’altezza della regione lombosacrale dal calciatore n. 10 Tinti Yari della società Gigante, il colpo ricevuto mi creava forte dolore che perdurava anche successivamente, non consentendomi di proseguire la gara..”. La condotta violenta posta in essere dal calciatore Tinti Yari è grave e merita una copiosa sanzione in relazione alla sua funzione educativa, ossia far comprendere al giocatore che comportamenti come quelli posti in essere, oltre a rientrare nella sfera della maleducazione, dell’inutile ed ingiustificata aggressività e violenza, sono incompatibili con i principi ed i valori che il mondo dello sport tenta di insegnare ai giovani. Sanzione che alla luce degli atti di causa viene rideterminata dal collegio nella misura di 3 anni (fino al 04.12.2013). P.Q.M. la C.D.T.T. accoglie il reclamo e per l’effetto - riduce la squalifica inflitta al giocatore Tinti Yari fino al 04.12.2013 (3 anni); - ordina la restituzione della tassa di reclamo, ove addebitata.
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