COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 90 stagione sportiva 2010/2011 Gara Valdarno Calcio Femminile – Scalese (0-5) del 28/11/2010. Calcio Femminile serie C. In C.U. n.44 del 5/1/2011 C.R.T. Reclama la società Scalese avverso la seguente decisione del G.S. RECLAMO DELL’A.S.D. VALDARNO CALCIO FEMMINILE AVVERSO REGOLARITA’ GARA A.S.D. VALDARNO CALCIO FEMMINILE/C.F. SCALESE A.S.D. DEL 28.11.2010 (0-5).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 90 stagione sportiva 2010/2011 Gara Valdarno Calcio Femminile – Scalese (0-5) del 28/11/2010. Calcio Femminile serie C. In C.U. n.44 del 5/1/2011 C.R.T. Reclama la società Scalese avverso la seguente decisione del G.S. RECLAMO DELL'A.S.D. VALDARNO CALCIO FEMMINILE AVVERSO REGOLARITA' GARA A.S.D. VALDARNO CALCIO FEMMINILE/C.F. SCALESE A.S.D. DEL 28.11.2010 (0-5). La Societa' A.S.D. Valdarno Calcio Femminile propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana in esito alla gara A.S.D. Valdarno Calcio Femminile/C.F. Scalese A.S.D. disputata il 28.11.2010 per il Campionato Femminile di Serie C e terminata con il risultato di 0-5 per la squadra ospite. Deduce la reclamante che la societa' avversaria aveva fatto partecipare alla predetta gara le calciatrici De Santis Chiara nata il 2.4.1996 e Boudoma Miriam nata il 2.9.1996, in posizione irregolare in quanto sprovviste dell'autorizzazione di cui all'art. 34, comma 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La reclamante chiede, quindi, che venga irrogata alla societa' avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione con il risultato di 0-3. Il reclamo e' fondato. Sussiste, nel caso che occupa, l'ipotesi di cui all'art. 34 comma 3 N.O.I.F.. Infatti tale norma, nel prevedere per i calciatori giovani di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14' anno di eta', la possibilita' di partecipare anche ad attivita' agonistiche organizzate dalle Leghe, subordina la partecipazione all'autorizzazione del Comitato Regionale competente e contempla, in danno della squadra che abbia schierato un giovane non autorizzato, la sanzione ex art. 17 n. 5 C.G.S.. Nel ribadire quindi come scopo dell'autorizzazione sia infatti quello di tutelare i giovani calciatori e verificarne l'idoneita' all'attivita' agonistica, si deve irrogare, per l'effetto, alla societa' C.F. Scalese A.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione, con il punteggio di 0-3. Infligge altresi' a detta societa' l'ammenda di Euro 100,00 (Cento/00) nonche' l'inibizione di mesi UNO al sig. Guardini Ademaro in qualita' di Dirigente Accompagnatore Ufficiale. Ordina non addebitarsi la tassa. La reclamante sostiene di avere regolarmente depositato la richiesta di deroga per le calciatrici De Santis Chiara nata il 2.4.1996 e Boudoma Miriam nata il 2.9.1996, unitamente alla documentazione necessaria per ottenere la predetta presso la F.I.G.C. Comitato Regionale Toscana L.N.D. Ritiene pertanto di avere correttamente adempiuto all’onere incombente per questa fattispecie e quindi che le calciatrici avevano pieno titolo a partecipare alla gara. Chiede il ripristino del risultato conseguito sul campo e di essere presente in udienza. La C.D. in data 21/01/2011 ha provveduto ad ascoltare le ragioni della reclamante la quale, in persona di soggetto delegato dal Presidente, ha depositato le certificazioni relative alla richiesta di deroga e l’autorizzazione concessa per entrambe le atlete da parte della F.I.G.C. datate rispettivamente 12/01/2011 e 15/01/2011. La reclamante ha insistito per l’accoglimento del gravame. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Occorre preliminarmente osservare che le richieste di deroga depositate in atti non portano data, né è presente alcun timbro di protocollo, pertanto risulta assolutamente incerto il momento del deposito. Ad ogni buon conto, è chiaro ed appurato che la data in cui è stata concessa la deroga, risulta essere rispettivamente il 12/01/2011 ed il 15/01/2011 ovvero ben oltre la data in cui è stata effettuata la gara. Va da se che nel momento della effettuazione della predetta le calciatrici si trovavano in posizione irregolare, non essendo la deroga concessa dalla F.I.G.C. efficace ex tunc in quanto trattasi di un vero e proprio controllo circa l’idoneità a partecipare ad una competizione sportiva il quale, nel caso di responso positivo, ha efficacia un volta ricevuto il nulla osta. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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