• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 5 del 15 Luglio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
41/P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
– Morelli Enzo, Presidente,
– Bardini Carlo e Innocenti Marco, calciatori,
– Andreoni Franco, dirigente,
tutti tesserati per l’A.S.D. Arezzo Nord Circolo 92, ai quali viene contestata la violazione
dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.;
– Società A.S.D. Arezzo Nord Circolo 92, per la violazione dell’art-4, comma 1 per quanto
contestato al Presidente Morelli e della violazione dell’art. 4, comma 2 per i fatti
addebitati agli altri tesserati.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 5 del 15 Luglio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
41/P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Morelli Enzo, Presidente,
- Bardini Carlo e Innocenti Marco, calciatori,
- Andreoni Franco, dirigente,
tutti tesserati per l’A.S.D. Arezzo Nord Circolo 92, ai quali viene contestata la violazione
dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.;
- Società A.S.D. Arezzo Nord Circolo 92, per la violazione dell’art-4, comma 1 per quanto
contestato al Presidente Morelli e della violazione dell’art. 4, comma 2 per i fatti
addebitati agli altri tesserati.
I fatti che riguardano il provvedimento n. 7034/875 del 23 aprile 2010 della Procura Federale sono
relativi al comportamento tenuto dai tesserati sopra indicati in sede di reclamo proposto dalla
Società qui deferita a seguito del provvedimento disciplinare assunto dal G.S.T di Arezzo con
riferimento alla gara, disputata in data 13.12.2009, tra l’ASD Arezzo Nord Circolo 92 e l’ASD
Castelfranco.
Con la delibera assunta il G.S.T. di Arezzo, in applicazione dell’art. 3, c. 2, del C.G.S. squalificava
il capitano della squadra dell’ASD Arezzo Nord non essendo stato identificato l’autore del gesto di
violenza subito dall’arbitro della gara poco sopra indicata ( C.U. n. 21/2009).
In data 17/12/2009 la Società instava il G.S. assumendo che autore del gesto lesivo nei confronti
del D.G. era il dirigente Andreoni Franco del quale allegava dichiarazione sottoscritta di
assunzione di responsabilità.
Tale dichiarazione veniva smentita dal D.G. il quale confermava che alle sue spalle, nel momento
in cui veniva colpito, si trovavano solo calciatori in tenuta di giuoco.
La Società allora, con altra dichiarazione resa in data 28/12/2009, affermava che il vero colpevole
era il portiere di riserva, Marco Innocenti. Anche in questo caso la dichiarazione era suffragata
dalla conferma scritta dell’Innocenti.
Il D.G. smentiva anche tale affermazione di responsabilità affermando che tra coloro che erano alle
sue spalle, da lui visti nel girarsi subito dopo il gesto, vi erano solo calciatori in maglia bianca e
nessun portiere.
Ancora in data 14/01/2010 la Società indicava al G.S. quale colpevole il calciatore Carlo Bardini in
ordine al quale il D.G., ancora una volta interpellato, assumeva di non poter escludere con
certezza che chi lo aveva colpito fosse proprio tale calciatore.
Il G.S. quindi provvedeva ad applicare il provvedimento sanzionatorio a detto calciatore (C.U. n.
27/2009), revocando quello assunto a carico del capitano della squadra.
Provvedeva nel contempo a trasmettere gli atti alla Procura Federale.
Avverso siffatto provvedimento ricorreva a questa C.D. la Società Arezzo Nord assumendo che.
- il calciatore, del quale anche in questo caso allegava dichiarazione di colpevolezza, non è
sicuro di avere compiuto il gesto violento nei confronti del D.G;
- che non vi è certezza circa l’esecutore del gesto, né che il predetto fosse intenzionale o meno;
- che il suo nominativo è stato indicato unicamente perché occorreva trovare un nome da
indicare quale responsabile.
Questa Commissione accoglieva il reclamo rinviando gli atti al G.S.T. di Arezzo “…. affinché cassi
la sanzione inflitta al calciatore Bardini Carlo, con conseguente squalifica del calciatore Manenti
Mirco, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del C.G.S..
Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza”.
Così indicate le motivazioni che hanno indotto la Procura ad assumere il provvedimento in
esame, il Presidente del Collegio nel dare inizio al dibattimento indica che, a seguito di
formale convocazione, sono qui presenti.
- la Procura Federale nella persona dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto;
- i deferiti Morelli Enzo, Androni Franco, Innocenti Marco, Bardini Carlo, nonché la A.S.D.
Arezzo Nord - Circolo 92, rappresentata dal Presidente.
Tutti i soggetti deferiti sono assistiti e qui rappresentati dall’Avvocato Simone Petrini, del
Foro di Firenze, il quale ha depositato, in data 1 luglio 2010, memoria di difesa.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver
raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S.
che sottopongono alla attenzione del Collegio.
Sanzione base:
Società Arezzo Nord, ammenda di € 900,00(novecento)
Morelli Enzo, Presidente, inibizione per mesi 6 (sei);
Androni Franco, Dirigente, la inibizione per mesi 4 (quattro);
Innocenti Marco, calciatore, la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara;
Butini Carlo, calciatore, la squalifica per 4 (quattro giornate di gara).
Sanzione definita:
Società Arezzo Nord, ammenda di € 600,00(seicento)
Morelli Enzo, Presidente, inibizione per mesi 4 (quattro);
Androni Franco, Dirigente, la inibizione per mesi 3 (tre);
Innocenti Marco, calciatore, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara;
Butini Carlo, calciatore, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara.
La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta
corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rilevata la congruità delle
sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle seguenti sanzioni:
- alla Società Arezzo Nord, ammenda di € 600,00(seicento)
- al sig. Morelli Enzo, Presidente, inibizione per mesi 4 (quattro);
- al Sig. Andreoni Franco, Dirigente, la inibizione per mesi 3 (tre);
- al Sig. Innocenti Marco, calciatore, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara;
- al Sig. Butini Carlo, calciatore, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara
-
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
41/P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
– Morelli Enzo, Presidente,
– Bardini Carlo e Innocenti Marco, calciatori,
– Andreoni Franco, dirigente,
tutti tesserati per l’A.S.D. Arezzo Nord Circolo 92, ai quali viene contestata la violazione
dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.;
– Società A.S.D. Arezzo Nord Circolo 92, per la violazione dell’art-4, comma 1 per quanto
contestato al Presidente Morelli e della violazione dell’art. 4, comma 2 per i fatti
addebitati agli altri tesserati."