COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 15 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 211 Oggetto: Reclamo della società U.S.D. Castelfranco “Fulgor 1968”, avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. all’allenatore Mulinacci Marco fino al 22 giugno 2010 ai calciatori Ardinghi Andrea e Donati Gabriele per tre gare, al calciatore Ricci Johnny per una gara nonché avverso l’ammenda di Euro 800,00 ( C.U. n. 45 del 26.05.2010).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 5 del 15 Luglio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
211 Oggetto: Reclamo della società U.S.D. Castelfranco "Fulgor 1968", avverso le
squalifiche inflitte dal G.S.T. all'allenatore Mulinacci Marco fino al 22 giugno 2010 ai
calciatori Ardinghi Andrea e Donati Gabriele per tre gare, al calciatore Ricci Johnny per una
gara nonché avverso l'ammenda di Euro 800,00 ( C.U. n. 45 del 26.05.2010).
Preliminarmente questa C.D.T. deve precisare di non poter prendere in esame i reclami relativi
all'allenatore Mulinacci Marco fino al 22 giugno 2010 ed al calciatore Ricci Johnny per una gara in
quanto non reclamabili ex art. 45.
La citata norma, titolata Sanzioni, recita al comma 3 “Non sono impugnabili in alcuna sede, ad
eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i
seguenti provvedimenti disciplinari:
a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese”
Quanto poi alle restanti posizioni la società U.S.D. Castelfranco "Fulgor 1968", con rituale e
tempestivo gravame adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. che così motivava:
Ammenda di Euro 800,00: “Per comportamento dei propri sostenitori. Per aver offeso e
minacciato il D.G. Per tutta la durata del secondo tempo, per lancio sul terreno di gioco di tre
oggetti di plastica che non colpivano nessuno. Per reiterato lancio di materiale pirotecnico sul tdg e
sulla pista adiacente allo stesso, senza colpire nessuno nel corso del secondo tempo”;
Ardinghi Andrea squalifica per tre giornate: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del
provvedimento offendeva il D.G.”;
Donati Gabriele squalifica per tre giornate: “Espulso per offese ad un A.A. alla notifica del
provvedimento offendeva il D.G.”;.
L’impugnante nel reclamo, contestando i fatti, eccepisce l'eccessività della sanzione rilevando che
i lanci sarebbero avvenuti anche da parte della tifoseria avversaria; negando la sussistenza di
qualsivoglia comportamento offensivo da parte dei propri tesserati nei confronti della terna arbitrale
sottolinea che non sarebbe stata colpita nessuna persona e non sarebbe stata rilevata dal D.G.
alcuna situazione di concreto pericolo tanto che la gara non fu interrotta e pertanto conclude per
l'annullamento o, in subordine, la riduzione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti della
società e dei tesserati.
All'udienza del 9 luglio 2010 il Presidente della società reclamante, reso edotto del supplemento
arbitrale espressamente richiesto ed allegato in atti, si riportava alle deduzioni contenute nel
reclamo rilevando, ancora una volta, l'eccessività della sanzione.
Pur ammettendo la sussistenza di qualche screzio tra il D.G. ed i propri calciatori, negava il lancio
di oggetti in plastica affermando che i fumogeni (dovuti ad un tifo acceso) sarebbero caduti sulla
pista adiacente al campo di giuoco.
Insisteva pertanto nelle conclusioni contenute nell'atto di impugnazione.
Il reclamo è fondato e merita parziale accoglimento.
Per quanto attiene la sanzione pecuniaria occorre sottolineare che l'art. 12 C.G.S., titolato
Prevenzione di fatti violenti, al comma 3 recita: “Le società rispondono per la introduzione o
utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed
oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti
espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza.”.
Dunque la norma punisce anche la semplice introduzione all'interno dell'impianto sportivo di
materiale pirotecnico – elemento confermato persino dal Presidente nel corso dell'udienza - ed al
comma 6 il medesimo articolo determina la sanzione minima irrogabile: “Se le società responsabili
non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica
la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.”
Pertanto gli organi di Giustizia Sportiva devono misurarsi con una sanzione disciplinare minima,
imposta dal legislatore, nel valutare in tali fattispecie il provvedimento da adottare in concreto
anche tenendo conto della forbice prescritta che raggiunge nel massimo i 15.000,00 Euro.
Sotto tali aspetti le eccezioni difensive prospettate non assumono rilievo se non in ordine alla
commisurazione della sanzione pecuniaria che appare - con riferimento alla categoria di
appartenenza della società reclamante (terza) ed alla modicità delle condotte dedotte –
inquadrabile nei minimi limiti edittali con un contenuto aumento esclusivamente dovuto alla
pluralità delle violazioni.
Tutti i rilievi contenuti nel rapporto di gara sono infatti stati confermati dal D.G. che nel
supplemento ha dettagliato sia il lancio di oggetti e di fumogeni sia le condotte offensive tenute da
entrambi i calciatori.
La sanzione applicata dal G.S.T. risulta pertanto, per quanto attiene alle squalifiche, ancorata ai
minimi edittali (due giornate per le offese oltre all'espulsione dal campo).
P.Q.M.
La C.D.T. In parziale riforma dispone la diminuzione dell'ammenda da Euro 800,00 ad Euro
600,00.
Conferma nel resto la decisione del G.S.T. dichiarando inammissibile il reclamo per quanto attiene
alla posizione dei tesserati Mulinacci Marco e Ricci Johnny e dispone la restituzione della tassa di
reclamo all'avente diritto.
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