COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 109 Stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della Pol. Stella Azzurra avverso dec. Del GST Toscana. squalifica Chiarini Claudio fino al 12.02.2011. (C:U 45 del 13.01.2011 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 109 Stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della Pol. Stella Azzurra avverso dec. Del GST Toscana. squalifica Chiarini Claudio fino al 12.02.2011. (C:U 45 del 13.01.2011 ) La soc. sportiva Stella Azzurra, con missiva del 21.01.2011, unitamente al suo allenatore Chiarini chiedono una revisione del provvedimento in epigrafe indicato ed …”una seria riflessione per gli organismi AIA”. Tralasciando tutta una serie di considerazioni che niente hanno a che fare con la giustizia sportiva, anzi denotano una scarsa conoscenza dei regolamenti e dei vari gradi di giudizio, il collegio osserva come il reclamo sia da dichiarare inammissibile per due ordine di motivi: 1)- sanzione di 29 giorni: l’art. 45 Codice Giustizia Sportiva stabilisce come non siano reclamabili fra le altre, sanzioni per tecnici inferiori ad un mese (comma 3 lett. b) 2)- Tardivita’. l’art. 46 comma 4 Codice Giustizia Sportiva stabilisce in sette giorni dalla data del provvedimento assunto in primo gado, il termine ultimo e perentorio per poter adire la commissione disciplinare (nel caso di specie il provvedimento e’ stato reso noto con il C.U del 13.01.2011 ed il reclamo inoltrato in data 23.01.2011. P.Q.M La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incamerameto della tassa versata. Dispone l’invio dell’intero fascicolo alla Procura Federale per una valutazione di competenza.
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